Dal 1° Luglio prossimo parte Equi-Entrate-Riscossione per i tributi locali
Tra i provvedimenti più rilevanti del decreto legge n°193 del 22/10/2016, vi è sicuramente la disposizione che prevede la soppressione di Equitalia SPA le cui funzioni di riscossione saranno devolute ad un ente appositamente istituito. Sembra, pertanto che il legislatore abbia finalmente voluto scrivere la parola fine alle puntuali proroghe che di semestre in semestre per diversi anni hanno procrastinato l’operatività del Concessionario nazionale nella riscossione dei tributi anche per la fiscalità locale. Infatti, dal 1° luglio non sarà più Equitalia SPA l’Agente della riscossione che si occuperà di riscuotere coattivamente i tributi di spettanza comunale. Infatti, la riscossione coattiva dei tributi locali sarà affidata ad una sezione specializzata dell’Agenzia delle entrate – Sezione Riscossione che si occuperà pertanto dei tributi di spettanza comunale sotto il diretto controllo del Ministero dell’economia e delle finanze. Non poche sono le perplessità che riguardano i circa ottomila dipendenti Equitalia che tra meno di un mese si troveranno sotto il diretto controllo del Ministero delle Finanze. Ma vediamo quale sarà a partire dal 1° luglio prossimo il nuovo scenario a seguito della novità ultima disposto dal decreto legge in commento:
ESTINZIONE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO EQUITALIA
L’art. 3 del decreto-legge di cui sopra dispone che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia SPA saranno cancellate d’ufficio dal registro delle imprese e, pertanto inevitabilmente estinte. Ne deriva che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sarà affidato ad un ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ente subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi nonchè processuali delle societa’ del Gruppo Equitalia; presso il nuovo ente sarà ricollocato il personale dipendente di Equitalia previa verifica delle competenze mentre gli esuberi saranno ricollocati presso uffici pubblici in base alle esigenze dei diversi ministeri. L’acquisizione delle funzioni di riscossione da parte del nuovo ente consentirà all’Agenzia delle Entrate, stando alle premesse del testo di legge, di potenziare e rendere più efficaci gli accertamenti fiscali, nonché le procedure di recupero forzoso dei crediti, anche grazie alle informazioni contenute nelle banche dati di cui dispone l’Agenzia.
CARTELLE ESATTORIALI GIA’ EMESSE
Esaminiamo ora le disposizioni relative alle cartelle esattoriali già emesse da Equitalia, mettendone in evidenza gli aspetti essenziali.
L’art.6 del decreto prevede che relativamente ai ruoli emessi negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, dell’importo dovuto a titolo di capitale + interessi legali + somme sostenute da Equitalia a titolo di aggio e spese di notifica ed eventuali procedure esecutive.
In pratica, il decreto esclude dal ruolo gli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi di mora, voci che, pertanto, andranno scomputate dalla cartella esattoriale.
Al fine di potere attivare tale beneficio fiscale in fase di riscossione coattiva e avere pertanto la possibilità avvalersi di tale nuova forma di pagamento, il debitore destinatario di cartelle di pagamento già emesse e notificate dall’Agente della riscossione dovrà manifestare all’agente della riscossione (Equitalia) la sua volonta’ di avvalersene, rendendo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione secondo le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Occorre, pertanto, tenere d’occhio il sito internet di Equitalia per scaricare la modulistica necessaria alla emissione dei nuovi ruoli; in tale modulo bisogna indicare, inoltre, il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento, non superiori a quattro, nonche’ la pendenza di eventuali giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali in oggetto, impegnandosi a rinunciare agli stessi giudizi.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto obbligo per l’agente della riscossione Equitalia SPA comunicare a coloro che hanno presentato la dichiarazione di attivazione del beneficio fiscale, l’ammontare complessivo delle somme dovute nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse al netto delle sanzioni e degli interessi di mora scomputati dagli importi originariamente indicati in cartella. In ogni caso, le prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo; mentre la terza e la quarta rata saranno ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata il 15 marzo 2018.
A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione medesima; l’agente della riscossione, pertanto, non potrà avviare nuove azioni esecutive; ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia’ emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In caso di mancato, o parziale o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e’ stato dilazionato il pagamento, la definizione alle nuove condizioni non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza fino ad allora sospesi; in tal caso, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
DEFINIZIONE DEI RUOLI GIA’ DILAZIONATI
Importante è anche la disposizione che estende la facoltà di aderire alla nuova procedura di definizione dei ruoli ai soggetti che hanno già in corso rateizzazioni e dilazioni con Equitalia, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino pagati tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
In tal caso ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonche’, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; in pratica, non si tiene conto dell’importo ancora dovuto per le sanzioni e gli interessi di mora.
Non sono, tuttavia, rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, interessi di dilazione e di mora. Il pagamento della prima o unica rata nuovamente definita determina, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata da Equitalia.
Rimangono escluse dall’ambito di applicazione del decreto legge le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
Ad oggi tuttavia sono ancora molti i dubbi e le perplessità che rinvengono dal passaggi di consegne da Equitalia SPA all’Agenzia delle Entrate che interesseranno circa ottomila dipendenti Equitalia SPA. E’ auspicabile pertanto un intervento del legislatore che faccia chiarezza sui punti ancora oscuri.