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Contributo consortile non dovuto se il vantaggio assicurato al terreno è solo generico.

Nota a Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sentenza n°218 depositata in data 18/06/2013.

 

 Il vantaggio derivante all’immobile dall’opera di bonificazione può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili tutti ricavanti il beneficio, ma, non può essere  generico in quanto sarebbe preclusa l’inerenza al fondo agricolo bonificato, assicurata solo dal carattere particolare e specifico del vantaggio stesso. E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza in concomitanza della Sentenza N°218/1/13 depositata in Segreteria il 18/06/2013. Si tratta dell’annosa questione del Contributo Consortile 660 riferito ai terreni agricoli di proprietà dei consorziati in ordine al quale si è sviluppato un contenzioso ormai quasi decennale da cui è scaturita una giurisprudenza per certi versi difforme  e non sempre comprensibile. Tuttavia, considerando la complessità nonchè l’evidente tecnicismo che caratterizza la materia, non è da escludere la possibilità  di una richiesta di  intervento dei Giudici di Palazzaccio, non tanto in ordine all’onere probatorio su cui si è più che altro incentrata l’attenzione degli Ermellini in qualche pronuncia, bensì che disponga sulla legittimità e fondatezza della pretesa consortile in stretto rapporto sinergico con i benefici presunti o effettivi assicurati agli immobili  condotti dai consorziati.

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  • Il caso.

A seguito della notifica di una cartella di pagamento emessa da Equitalia Basilicata SPA per conto del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, avente ad oggetto, quest’ultima,  la richiesta di pagamento  di contributi consortili 660 relativi all’anno 2009, faceva seguito formale ricorso da parte del proprietario dei terreni agricoli destinatario della pretesa consortile in oggetto. In particolare, il giudizio di primo grado si svolgeva davanti alla Commissione tributaria provinciale di Matera che, ad esito della discussione in pubblica udienza  avvenuta tra le rispettive parti costituite in giudizio, con sentenza n°49/02/11 del 18/02/2011 rigettava il ricorso introduttivo,confermando la fondatezza della richiesta consortile relativamente all’anno 2009. Avverso la sentenza di prime cure, il proprietario del terreno agricolo presentava, nei termini di legge, rituale atto di appello depositandolo davanti alla Commissione tributaria regionale di Potenza.

In particolare, in sede di gravame, l’appellante insisteva sulla legittimità delle  ragioni addotte nel giudizio di prime grado, ritenendo  assolutamente non dovuto il contributo consortile 660 per l’anno 2009, così come richiesto dal Concessionario procedente (Equitalia Basilicata Spa). In data 29/09/2011, a mezzo del proprio difensore di fiducia, faceva seguito la costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto.

In particolare, nel proprio atto di parte, l’Ente richiedente evidenziava la corretta valutazione espressa in sede di giudicato  dal Collegio tributario di prime cure, ritenendo coesistenti le condizioni necessarie per considerare legittima la richiesta del contributo.

Facendo seguito all’udienza pubblica tenutasi in data 03 maggio 2013, la Commissione tributaria regionale di Potenza, riformando in toto la pronuncia dei giudici  di prime cure, accoglieva l’atto di appello del contribuente con compensazione delle spese di lite. In particolare, il Collegio tributario di appello, con riferimento alla questione in oggetto riconducibile, quest’ultima, alla maggior parte delle questioni consortili sottoposte in questi ultimi anni al vaglio del giudice tributario, ha ritenuto non configurabile nella casistica esaminata, la coesistenza degli elementi indispensabili che concorrono necessariamente a legittimare la richiesta di pagamento del contributo consortile; vale a dire, lo status di proprietario degli immobili che risultano inclusi nel comprensorio consortile, nonché, la configurabilità di un vantaggio diretto e specifico rinveniente, quest’ultimo, dall’attività di bonificazione effettuata  dall’Ente.

In particolare, nel caso di specie, il Collegio tributario di secondo grado ha ritenuto giusto  evidenziare  che il perimetro di contribuenza  non coincide con il comprensorio di attività del Consorzio, ma, consiste soltanto in quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere realizzate o che verranno realizzate; mentre, il vantaggio derivante all’immobile dall’opera di bonificazione, può essere anche generale, vale a dire non può essere generico, riguardante un insieme di immobili  tutti destinatari del beneficio,ma, sicuramente poiché, in tal caso, risulterebbe perduta “l’inerenza”  al fondo bonificato assicurata, quest’ultima, soltanto dal carattere specifico e particolare del vantaggio stesso assicurato al terreno. In altre parole, il Giudice tributario potentino ha recepito in toto il principio secondo cui non rileva il beneficio complessivo derivante dall’esecuzione di tutte le opere di bonificazione destinate ad assicurare il raggiungimento di un fine di interesse generale; occorre, invece, un “incremento di valore” del terreno agricolo destinatario dell’attività di bonificazione posta in essere dal Consorzio che sia in stretto rapporto causale con le opere di bonifica.  E’  proprio questa la questione nodale in ordine alla quale si è sviluppato gran parte del contenzioso tributario degli ultimi anni; contenzioso tributario, avente ad oggetto proprio la debenza o meno da parte dei consorziati  del contributo consortile 660 richiesto mediante notifica di cartella esattoriale effettuata a cura  di Equitalia Spa.

Quello palesato dai Giudici tributari di Potenza, non può dirsi certo un principio giurisprudenziale isolato  poichè già evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite in concomitanza delle ormai ben note Sentenze n°8960 del 1996 e n°968 del 1998. In particolare, i Giudici di Palazzaccio, in concomitanza delle pronunce sopra richiamate hanno formulato una serie di principi cardine chiarificatori che tutt’ora, non possono essere disattesi; ossia, “il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica; ma, che il beneficio deve essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile e, tradursi in una qualità specifica del fondo. Per cui, l’imposizione di contribuzione, resta subordinata al presupposto che gli immobili degli stessi proprietari, oltre a trovarsi nel perimetro consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica già completati; ovvero, prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonificazione da completare  a seconda che trattasi di contributi definitivi o provvisori. Inoltre, l’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, quale condizione per sottoporre i proprietari al pagamento per quanto riguarda la manutenzione e l’esercizio delle opere di competenza statale, esonera dall’onere della prova del beneficio ricavato, anche in considerazione del fatto che tale accertamento viene effettuato in concerto ai sensi dell’art.11 comma 1 del R.D. 245/1933”.

Quanto espresso dai Giudici di Cassazione, ci porta a ritenere che le condizioni a cui è strettamente subordinata la pretesa consortile, ossia,  l’esistenza del tipo di beneficio a cui si aggiunge quella dell’onere della prova, rappresentano,  senza dubbio, le questioni principali che hanno animato il contenzioso degli ultimi anni, in ordine alle quali  molto spesso le rispettive parti in causa si sono trovate energicamente contrapposte, con sterili affermazioni trasformatesi, più che altro, in esercitazioni dialettiche che in più di una circostanza hanno finito per forviare il Collegio giudicante.

 

-Comprensorio di Bonifica, Perimetro di Contribuenza, Piano di Classifica.

E’ scontato, ovviamente, che quanto più piccolo geograficamente è il Perimetro di Contribuenza rispetto all’intero Comprensorio in cui opera il Consorzio di Bonifica, tanto più facile risulta identificare e valutare in un rapporto sinallagmatico, l’esistenza di un beneficio fondiario, riconducibile, quest’ultimo, al terreno agricolo incluso  nel Comprensorio.

Nell’analizzare la questione in esame è  essenziale considerare due aspetti fondamentali:

-a) la individuazione, caso per caso, della configurabilità delle caratteristiche specifiche del beneficio dando prova, il Consorzio di Bonifica, anche in sede giudiziale, della effettività, qualità e quantità del beneficio assicurato al terreno agricolo; beneficio che deve essere necessariamente diretto e specifico e non generico, poiché in tal caso, verrebbe persa “l’inerenza” al fondo agricolo del beneficiato, potendo il beneficio anche essere generale;

-b) la durata nel tempo del beneficio diretto e specifico, specialmente nel caso in cui si tratta di opere effettuate dal Consorzio una tantum; quindi, in assenza di manutenzione continua, quali per esempio, opere di decespugliazione, ripulitura di fossi,canali ecc. In questi casi, è evidente che il consorziato non potrà essere assoggettato al pagamento del contributo per l’intero anno. Si tratta, in sostanza, di principi normativi e giurisprudenziali espressamente richiamati dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sen. n°8960/96 – 968/98) a cui hanno fatto seguito altre sentenze delle Commissioni tributarie adite.

E’ il caso, per esempio della Commissione tributaria di Perugia.  Il Collegio tributario umbro, in occasione della Sentenza n°36/5/2007 pronunciata il 30/05/2007 ha recepito  tutti i principi giurisprudenziali  già richiamati dai Giudici di Palazzaccio, circa la necessaria distinzione tra Comprensorio di Bonifica, Perimetro di Contribuenza e Piano di Classifica a cui deve aggiungersi la  configurabilità del “beneficio diretto e specifico” riconducibile al terreno agricolo di proprietà del consorziato.

Per definizione, quando parliamo di Comprensorio di Bonifica, intendiamo una zona geografica dove si svolgono le attività poste in esse dal Consorzio di Bonifica. Il Perimetro di Contribuenza  è invece una parte di territorio più limitata rispetto al Comprensorio di attività. In particolare, il R.D. n°215/1933 all’art.10 prevede espressamente con apposito Decreto Ministeriale la definizione del Perimetro di Contribuenza, stabilendo che esso deve essere reso pubblico con atto idoneo. Quest’ultimo, si differenzia dal  Piano di Classifica, che  è una sorta di tabella millesimale di contribuzione molto simile ai millesimi di proprietà esistenti in un fabbricato condominiale. Sulla base dei millesimali, vengono ripartite le  spese sostenute dal Consorzio per i lavori di bonificazione effettuati. Nel caso di specie, i cosiddetti millesimi di ripartizione sono costituiti da indici di contribuenza ottenuti dal prodotto di indici idraulici medianti algoritmi, tenendo debitamente conto delle  Zone di natura omogenea per caratteristiche idrauliche del territorio e moltiplicando il reddito dominicale o la rendita catastale, a seconda della natura del bene, se trattasi di bene con destinazione agricola o extra agricola.

 

  • Considerazioni Conclusive.

Ritornando alla Giurisprudenza sopra richiamata, rileva segnalare che nello stesso solco si è inserita la pronuncia  N°218/1/2013 depositata dalla Commissione tributaria regionale di Potenza in data 18/06/2013, in concomitanza della quale il Collegio tributario potentino ha accolto l’appello del consorziato, ritenendo non dovuto il contributo consortile 660 richiesto dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto per l’anno 2009.

Si tratta di un principio giurisprudenziale ormai non isolato che ha recepito in toto i principi chiarificatori espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nelle ormai note sentenze del 1996 e 1998 che non possono essere disattese. Ne deriva, la necessità imprescindibile per i Consorzi di Bonifica che operano su tutto il territorio nazionale, pena l’illegittimità della richiesta consortile stessa, di dare prova tangibile, anche in sede giudiziale, del beneficio diretto e specifico assicurato al terreno agricolo, rinveniente, quest’ultimo, dalla specifica attività di bonificazione effettuata dall’ente a favore del fondo. Proprio la specificità del vantaggio espressa in termini di inerenza rispetto al terreno agricolo devono assicurare allo stesso un incremento di valore dell’immobile che è condizione essenziale per giustificare la richiesta di pagamento del contributo.  Tuttavia, considerando l’indubbia complessità e l’evidente tecnicismo” che caratterizza la materia in questione, non è da escludere la possibilità  di un ulteriore richiesta di  intervento dei Giudici di Palazzaccio a questo punto auspicabile, al fine di  fare chiarezza in via definitiva su una questione che non ha mancato di alimentare, nel corso degli ultimi anni, un contenzioso a dir poco fibrillante oltre che difforme.

 

Avv. Giuseppe DURANTE