Contenzioso tributario: tributi in materia processuale e spese per i servizi di cancelleria.
[tratto da Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia – N. 1/2, 2015]
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Ricorso unico contro più atti di accertamento e/o riscossione – Calcolo del contributo unificato considerando la somma complessiva degli atti opposti – Legittimità – Sussiste.
Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. III (Presidente: Campanile – Relatore: Palmisano). Sent. n°97 del 22 gennaio 2015.
Non è corretta la tesi secondo cui, in caso di un unico ricorso contro più atti di accertamento e/o riscossione, il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma dei valori degli stessi. In primo luogo perché la disciplina del valore della lite fa riferimento “all’atto impugnato” e non già al “singolo atto impugnato”. In secondo luogo perché la norma stabilisce che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, e gli importi dovuti sono individuati per scaglioni in base al valore dei processi, da intendersi questi ultimi come qualunque procedimento contenzioso di natura giurisdizionale.
Nota dell’avv. Giuseppe DURANTE
In caso di ricorso avverso più avvisi di accertamento e/o atti inerenti alla riscossione il contributo unificato si calcola prendendo in considerazione la somma complessiva dei valori degli stessi.
Il caso.
Il giudizio tributario di cui si tratta prende piede da una opposizione effettuata avverso un invito al pagamento emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria nei confronti del contribuente che aveva impugnato, attraverso unico ricorso cumulativo, ben ventidue ruoli esattoriali, versando a titolo di contributo unificato l’importo corrispondente alla sommatoria del valore di ogni singolo atto opposto; l’ufficio, pertanto, invitava il contribuente a versare l’importo di euro 620,00 quale integrazione ancora dovuta (importo versato euro 250,00 a fronte di un importo ritenuto dovuto pari ad euro 870,00), ovvero a titolo di maggiore contributo unificato riferito al proposto ricorso cumulativo.
In particolare, avverso il ridetto provvedimento il ricorrente eccepiva nel proprio atto di parte: la violazione degli artt.3, 9, 13, comma 3-bis, del d.p.r. n.115 del 30 maggio 2002 nonché dell’art.12, comma 5 del d.lgs. n.546 del 31 dicembre 1992; la violazione dell’art.7 della l. n.212 del 27 luglio 2000, dell’art.3 della l. n.241 del 7 agosto 1990 nonché dell’art.23 della Costituzione. Il ricorrente chiedeva pertanto al Collegio tributario adito che fosse dichiarato nullo l’atto opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del difensore costituito.
Si costituiva in giudizio la Commissione tributaria provinciale di Bari in persona del Direttore pro tempore, la quale, in sede di controdeduzioni, contestava in toto i motivi di doglianza così come palesati da parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con contestuale condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
All’esito dell’udienza pubblica, il collegio tributario di prime cure riteneva fondati i motivi di ricorso proposti dal contribuente, accogliendolo e compensando le spese di lite.
La disciplina del valore della lite con riferimento “all’atto impugnato” e non già “al singolo atto impugnato”.
Nella casistica che qui ci occupa, l’orientamento assunto dai Giudici tributari di prime cure tratta di una questione che ha fatto discutere non poco in considerazione del fatto che molte Sezioni della Commissioni tributarie provinciali e regionali della Puglia, in osservanza ad una direttiva promanante dal Ministero dell’economia e delle finanze, hanno formalizzato presso gli studi dei difensori costituiti moltissime richieste di integrazione di contributi unificati rispetto a quelli versati dagli stessi in sede di costituzione in giudizio del ricorrente, avendo i procuratori incaricati preso in considerazione la somma complessiva di tutti gli atti opposti in luogo del valore di ciascun atto impugnato.
In particolare, nella casistica in esame, l’adito Collegio tributario non ha ritenuto condivisibile la tesi sostenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Bari secondo cui, in caso di un unico ricorso avverso più atti impositivi o relativi alla riscossione, la determinazione del contributo unificato deve essere effettuata prendendo in considerazione l’importo riconducibile a ciascun atto impugnato, essendo preclusa la possibilità di cumulare gli importi riferiti a ciascun atto.
Le motivazioni in diritto che hanno legittimato l’orientamento assunto dai Giudici tributari di prime cure rinviene da una serie di ragioni specifiche.
In primo luogo, facendo espresso richiamo alla norma di cui all’art.12, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n.546 del 1992 – che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art.9, comma 1, lett. e), del d.lgs. n.156 del 24 settembre 2015, a far data dall’1 gennaio 2016 è stata trasfusa nel comma 2, secondo periodo, sempre dell’art.12 – è apparso evidente che essa disciplina il valore della lite facendo chiaramente riferimento “all’atto impugnato” non già al singolo atto opposto.
In secondo luogo, poiché la previsione normativa di cui all’art.9 del citato d.p.r. n.115 del 2002 dispone che è comunque dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo riferito a ciascun grado di giudizio sia con riferimento al processo civile, sia a quello amministrativo a cui può essere sicuramente affiancato quello tributario secondo gli importi espressamente stabiliti dall’art.13, comma 6-quater dello stesso d.p.r., in cui vengono quantificati gli importi dovuti per scaglione in base al valore del processo.
Ne deriva che, secondo i Giudici baresi, il contributo unificato è dovuto con riferimento al processo e non è riferito al singolo atto opposto dal ricorrente – contrariamente alla tesi sostenuta dall’ufficio resistente; tesi che evidentemente contrasta con la normativa che disciplina la debenza del contributo unificato in sede di iscrizione del procedimento, generando ciò una discriminazione tra i procedimenti giurisdizionali per i quali in ambito civile, penale ed amministrativo si applica la tassazione del contributo unificato con riferimento al processo o meglio al procedimento in quanto tale, mentre, per quello tributario, la tassazione è ricondotta unicamente all’atto opposto.Una discrasia difficile da giustificare, anche in considerazione del richiamo espresso del d.lgs. n.546 del 1992 alle norme codicistiche.
Da ultimo, l’orientamento palesato dal Commissione tributaria provinciale barese in favore del ricorrente ha trovato la sua ratio in considerazione del fatto che la corresponsione di un contributo unificato per ciascun atto opposto determinerebbe inevitabilmente una grave violazione del principio di eguaglianza nonché del principio della capacità contributiva, poiché favorirebbe situazioni per certi versi paradossali, tali da pregiudicare la finalità di economia processuale. In altre parole, il ricorrente avrebbe la possibilità di proporre azioni distinte per ciascun atto impositivo, implicando ciò un considerevole aumento del contenzioso tributario in contrasto con la volontà stessa del Legislatore.
Considerazioni conclusive.
Per ragioni di chiarezza è importante segnalare che l’orientamento assunto dalla Sezione III della Commissione tributaria provinciale di Bari nella pronuncia sopra richiamata risulta essere minoritario – se non addirittura singolare – rispetto all’orientamento prevalente assunto di Giudici tributari baresi, che invece hanno ritenuto dovuta da parte del ricorrente la corresponsione del contributo unificato riferito a ciascun atto opposto anche nelle casistiche di ricorsi cosiddetti cumulativi.
A parere di chi scrive, possono considerarsi condivisibili le ragioni che hanno legittimato l’orientamento prevalente assunto dai Giudici di merito sulla questione di cui si tratta.
In particolare, non potendo trovare applicazione il rinvio alle norme codicistiche, il contributo unificato deve essere corrisposto per ciascun atto impugnato secondo i rispettivi valori.
In merito, la direttiva n.2/DGT del 14 dicembre 2012 emessa dal Ministero dell’economia e delle finanze ha infatti ritenuto che nel processo tributario “in caso di un unico ricorso avverso più atti, […] il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”.
Tale orientamento ministeriale ha trovato conferma ex post nella previsione normativa di cui all’art.1, comma 598, della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che sulla questione in esame ha assunto una valenza interpretativa e chiarificatrice, imponendo pertanto al ricorrente il pagamento del contributo unificato per ciascun atto opposto davanti al Collegio tributario territorialmente competente.
In tale prospettiva, pertanto, risulta non pertinente – o meglio improprio – il rinvio alla normativa codicistica che disciplina i criteri di determinazione della competenza del giudice in base al valore della controversia, disponendo che in caso di più domande si abbia riguardo al valore complessivo degli atti opposti.
Pertanto, l’osservanza dei principi sopra richiamati ci porta a ritenere che anche precedentemente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2014 la normativa previgente disponesse la corresponsione del contributo unificato riconducibile al valore del singolo atto impugnato, essendo a tal fine irrilevante la scelta operata dal contribuente di presentare ricorso cumulativo, in caso di evidente connessione oggettiva e soggettiva, avverso una pluralità di atti impositivi.