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Contributi consortili di bonifica: l’onere di provare in giudizio la qualità di “consorziato” spetta al Consorzio

Nota a: Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, Sezione II, sentenza n°816 del 30/09/2015.

 

A cura di Francesco FATONE.

 

«In tema di contributi di bonifica in assenza di “perimetro di contribuenza” o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel “piano di classifica”, grava al Consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario del’immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il catasto consortile.».

La massima sopra citata è estratta da una recente pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza all’esito di un giudizio vertente sull’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione dei contributi di bonifica e conclusosi con l’annullamento della cartella stessa.

L’annotata sentenza si segnala per i rilievi espressi dal Giudice tributario potentino circa il contenzioso riguardante la particolare obbligazione tributaria dei contributi consortili – e segnatamente circa il riparto dell’onere della prova tra Consorzio e consorziato.

In particolare è affermato in sentenza che, allo scopo di disconoscere il debito tributario preteso dal Consorzio di bonifica, è il contribuente a dover provare in giudizio le ragioni di illegittimità del provvedimento emesso nei suoi confronti se i suoi immobili risultano essere ricompresi all’interno del perimetro di contribuenza[1] e gli stessi sono stati valutati nell’ambito di un piano di classifica[2].

Tuttavia, in assenza di un perimetro di contribuenza ed in mancanza di valutazione degli immobili del contribuente all’interno di un piano di classifica, grava sul Consorzio di bonifica – in base agli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 2697 del Codice civile[3] – l’onere di provare, in capo al contribuente, lo stato di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento, da parte dell’immobile stesso, di benefici concreti; tali benefici – è specificato – non devono essere scaturenti dalla mera inclusione dell’immobile nell’area del comprensorio, bensì devono essere derivanti dall’esecuzione di opere di bonifica.

Nella pronuncia è anche specificato che il catasto consortile[4] non può avere alcun rilievo in tal senso, trattandosi di adempimento avente mere finalità repertoriali[5]. Inoltre – prosegue il Giudicante – neppure la pubblicazione del perimetro di contribuenza, prevista tanto dalla legislazione statale quanto da quella regionale, può ritenersi decisiva: l’incombenza della pubblicazione del perimetro di contribuenza, infatti, si deve ritenere prescritta nella sua funzione tipica di pubblicità dichiarativa ai fini dell’opponibilità a terzi, in rapporto alla natura di onere reale del contributo consortile[6].

Dunque, la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, rilevato che il Consorzio di bonifica, parte resistente rimasta contumace, non ha prodotto in giudizio la richiesta documentazione, ha dichiarato il difetto di prova della pretesa impositiva ed ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l’impugnata cartella di pagamento.

 

Francesco Fatone.

 

[1] Il perimetro di contribuenza, che da alcune leggi regionali è anche denominato “piano di classificazione degli immobili” o “piano di classifica del territorio”,  è quella porzione di territorio all’interno della quale sono posti gli immobili interessati dalle attività di bonifica. Il perimetro di contribuenza non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, bensì serve a delimitare quell’area posta all’interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, da sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto. Così in: Cass. civ., Sez.VI, ord. n°12860 del 23/07/2012.

[2] Il piano di classifica è lo strumento approntato dal Consorzio di bonifica allo scopo di individuare gli interventi da espletare in favore degli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e di quantificare il contributo gravante sul consorziato il cui fondo tragga vantaggio dalle opere di bonifica.

[3] Il richiamato art.2967 c.c., intitolato «Onere della prova», prevede che «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.».

[4] L’adozione di un catasto consortile, prevista dall’art. 109 del R.D. 08/05/1904, n°368, è adempimento necessario al fine di meglio individuare gli immobili siti nell’ambito di un comprensorio. Ciononostante il catasto consortile non ha rilevanza al fine della valutazione della fondatezza della pretesa tributaria dei contributi di bonifica, come chiarito in sentenza.

[5] Cfr. Cass. civ., Sez.V, sent. n°2241 del 06/02/2015.

[6] La sentenza che qui è commentata appare in tal senso aderire all’orientamento giurisprudenziale maggioritario; si vedano, ex multis: Cass. civ., Sez.V, sent. n° Cass. civ., Sez.V, sent. n°654 del 18/01/2012. Tuttavia – come affermato in sentenza – è ravvisabile un orientamento di segno contrario in: Cass. civ., Sez.V, sent. n°4513 del 25/02/2009.