Tassa rifiuti: è nullo l’avviso di accertamento privo di chiarezza dei motivi della pretesa tributaria.
Nota a: Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sezione XV, sentenza n°3668 del 19/10/2016.
A cura di Francesco FATONE.
«È fondata l’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento della TARSU per violazione dell’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) ove l’atto è un mero elenco di elementi che non spiegano in alcun modo il debito tributario e non fa riferimento alla descrizione delle tariffe applicate ed alla fonte delle aliquote degli interessi applicati.»[1].
Con la pronuncia in argomento la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha accolto il ricorso del contribuente che lamentava la genericità delle motivazioni riportate nell’avviso di accertamento con il quale era stato intentato il recupero della tassa rifiuti nei suoi confronti.
Come correttamente rilevato dal Giudice tributario, la norma di riferimento è dettata dal comma 162 dell’unico articolo della Legge Finanziaria 2007[2], ove il legislatore fiscale ha individuato i requisiti minimi che gli atti di accertamento dei tributi locali devono necessariamente contenere, ovvero: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’emissione; l’obbligo di allegazione di altri atti precedentemente emessi, se gli stessi non sono stati portati a conoscenza del contribuente; l’indicazione dell’ufficio presso il quale il contribuente può richiedere informazioni, nonché l’indicazione del responsabile del procedimento, dell’organo e dell’autorità amministrativa presso i quali poter promuovere il riesame dell’atto in sede di autotutela; l’indicazione delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale presso il quale impugnare l’atto; il termine di giorni sessanta entro cui effettuare il pagamento; la sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario comunale incaricato della gestione del tributo.
Nel caso deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari è stata ravvisata specificamente la violazione della previsione normativa appena richiamata, posto che l’avviso di accertamento impugnato è risultato essere stato motivato in maniera assolutamente insufficiente. Infatti – secondo quanto osservato dal Giudice estensore – all’interno della motivazione dell’avviso di accertamento è stato riportato unicamente un prospetto di difficile interpretazione, privo di riferimenti precisi al fine di poter quantificare l’ammontare della tassa. Inoltre, ad avviso del Giudicante, l’atto è apparso sprovvisto di prova, in quanto ad esso non è stato allegato alcun rilievo fotografico o alcuna planimetria. Infine, il Giudicante ha rilevato altro di vizio di motivazione nell’omessa indicazione delle modalità di calcolo seguite dall’ente impositore al fine di determinare il computo degli interessi riferiti al ritardato (ed omesso) versamento della TARSU.
Cosicché su tali premesse il ricorso del contribuente è stato accolto e l’avviso di accertamento è stato conseguentemente annullato per assenza di chiarezza dei motivi della pretesa tributaria.
Francesco Fatone.
[1] Massima redazionale.
[2] Il citato articolo 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n°296 appare chiaramente ispirato nella sua formulazione dall’articolo 7 della Legge 27 luglio 2000, n°212 (Statuto dei diritti del contribuente) al punto da riprenderne quasi integralmente il dettato normativo, parola per parola. Il citato art.7, infatti, è norma di portata generale predisposta dall’ordinamento giuridico a salvaguardia della chiarezza e della motivazione degli atti tributari, affinché venga approntata la massima tutela del diritto di difesa del contribuente innanzi al Fisco.