È inesistente il procedimento notificatorio della cartella di pagamento spedita attraverso la raccomandata postale.
Commento a: Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sezione 7, sentenza n°4457 depositata il 22/12/2016.
Il procedimento notificatorio della cartella di pagamento deve essere dichiarato inesistente se Equitalia ha violato le precise norme contenute nell’art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n°602, ovvero se la spedizione dell’atto non è stata eseguita da una delle figure professionali abilitate indicate nella norma. E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sezione 7 in concomitanza della sentenza n°4457/2016 depositata il 22/12/2016. Il tema della notificazione delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall’Agente della riscossione con raccomandata a/r è stato ampiamente dibattuto ed ha generato un ampio contenzioso. E – a dispetto di un orientamento giurisprudenziale di Cassazione tutt’altro che condivisibile – si ravvisano diverse pronunce delle Commissioni tributarie le quali hanno disposto l’inesistenza giuridica[1] del procedimento notificatorio della cartella di pagamento laddove il titolo esecutivo sia stato spedito direttamente dall’agente della riscossione mediante semplice raccomandata con avviso di ricevimento e senza il tramite di uno dei soggetti abilitati sì come espressamente richiamati dal citato art.26, comma 1, del D.P.R. n°602/1973. Come accaduto nella fattispecie decisa con la pronuncia oggetto del presente commento.
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I termini della questione. L’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n°602.
Preliminarmente si ritiene opportuno ripercorrere l’excursus storico che ha interessato la formulazione del testo del richiamato art.26 del D.P.R. n°602/1973.
In particolare, nella versione originaria del primo comma dell’art.26 era espressamente previsto al penultimo periodo che «La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.».
Successivamente, l’art.12, comma 1, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n°46 ha sostituito il primo comma dell’art.26 del D.P.R. n°602/1973; pertanto, a seguito delle modifiche così apportate, le parole “da parte dell’esattore” di cui alla formulazione originaria dell’art.26 sono state soppresse.
La modifica così apportata all’art.26 ha sotteso il chiaro ed inequivocabile intento del legislatore, ossia quello di limitare la facoltà di notificare la cartella di pagamento a mezzo posta ai soli soggetti abilitati espressamente richiamati nella prima parte dell’articolo, con la conseguenza di escludere la possibilità di notificazione del titolo esecutivo per così dire “diretta”, ovvero eseguita (direttamente) da parte del concessionario procedente mediante spedizione postale con raccomandata a/r[2]. Pertanto, alla luce della riformulazione del testo della norma de qua, la notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione deve considerarsi legittima solo se eseguita dagli «[…] ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale», i quali possono a tal fine “anche” servirsi del servizio postale.
Del resto, è intuibile che una delle ragioni che hanno indotto il legislatore del 1999 ad intervenire sulla norma di che trattasi e ad imporre necessariamente l’ausilio di soggetti appositamente abilitati alla notificazione della cartella di pagamento risiede nella valenza attribuibile alla cartella stessa: essa, infatti, rappresenta il titolo esecutivo con cui ha inizio il procedimento di riscossione coattiva, ovvero il procedimento attraverso il quale l’agente della riscossione cerca di assicurarsi la solvibilità del credito per cui si procede.
La sentenza.
I Giudici tributari baresi non hanno esitato a delegittimare la notificazione della cartella di pagamento in quanto effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante spedizione postale con raccomandata a/r.
Invero – osserva il Giudice estensore – l’art.26 del D.P.R. n°602/1973 non lascia spazi ad equivoci o ad interpretazioni particolari nel senso che solo gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti abilitati dai concessionari, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale devono provvedere alla notificazione delle cartelle di pagamento. Dunque è evidente – prosegue il Giudicante – che l’ufficio degli ufficiali della riscossione, o quello dei messi comunali o quello degli agenti della polizia municipale possono provvedere alla notificazione utilizzando uno qualsiasi dei sistemi posti a loro disposizione dal legislatore, compresa la spedizione del plico attraverso la raccomandata postale; non vi può provvedere uno qualsiasi degli uffici del concessionario per la riscossione, in capo ai quali è mancante l’abilitazione a porre in essere la notificazione.
Nel caso deciso nella sentenza che si commenta, il Collegio giudicante, atteso che la resistente Equitalia aveva altresì prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento attestante la spedizione postale della cartella di pagamento oggetto del contendere, ha affermato l’illegittimità del procedimento notificatorio il quale, di tal fatta, non ha potuto spiegare effetti giuridici.
Nondimeno importante è quanto affermato dal Giudice barese nella parte finale della motivazione, e cioè che l’inesistenza giuridica del procedimento notificatorio travolge anche l’atto che si intendeva notificare.
Considerazioni conclusive.
In ragione di quanto esposto in modo puntuale ed analitico nella sentenza commentata, è da escludere che gli agenti della riscossione possano notificare direttamente i propri atti inviandoli a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, essendo tale facoltà attribuita unicamente agli organi espressamente preposti per legge o per convenzione alle operazioni di notificazione della cartella esattoriale; e ciò secondo quanto letteralmente disposto dal più volte richiamato art. 26, comma 1, del D.P.R. n°602/1973, che non può non essere letto in stretta “correlazione” con l’art.14, comma 1, della Legge 20 novembre 1982, n°890.
L’interpretazione normativa così espressa nella sentenza commentata aderisce ad un orientamento giurisprudenziale di merito certamente minoritario ma comunque esistente[3].
Tuttavia, è questo un dato (letterale) che stranamente sembra sfuggire ai Giudici di legittimità: infatti la Cassazione, forse più preoccupata delle conseguenze in termini di minor gettito che inevitabilmente verrebbe a determinarsi ove Essi aderissero alla tesi dell’inesistenza giuridica della notificazione degli atti della riscossione in quanto spediti a mezzo posta direttamente dal concessionario nazionale, più volte ha ribadito la legittimità di tale procedimento[4].
A cura di Giuseppe DURANTE e Francesco FATONE
[1] L’istituto della inesistenza giuridica è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Cassazione. Così – secondo quanto affermato dalla Suprema Corte – la notificazione devesi ritenere inesistente nell’ipotesi in cui esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, mancando gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge. Così, ex multis: Cass. civ., Sez.I, sent. n°1797 del 02/02/2015.
[2] Cfr. C. Glendi, La Postilla, in Corr. Trib. 34/2012, 2667 e ss.
[3] Si vedano, ex plurimis: Commiss. Trib. Reg. di Bologna, Sez.VIII, sent. n°2005 del 12/10/2015; Commiss. Trib. Reg. di Latina, Sez.XXXIX, sent. n°938 del 17/02/2015; Trib. di Ascoli Piceno, sent. 11/03/2014; Commiss. Trib. Prov. di Campobasso, Sez.I, sent. n°10 del 21/01/2014; Commiss. Trib. Reg. di Lecce, Sez.XXIII, sent. n°212 del 18/09/2013; Trib. Roma, Sez.II, sent. 20/06/2013; Trib. di Galatina, Sez.XII, sent. 14/06/2013; Commiss. Trib. Prov. di Reggio Emilia, Sez.III, sent. n°98 del 17/04/2013; Commiss. Trib. Prov. di Campobasso, Sez.III, sent. n°133 del 11/06/2012; Commiss. Trib. Prov. di Vicenza, Sez.VII, sent. n°33 del 13/04/2012; Commiss. Trib. Prov. di Lecce, Sez.II, sent. n°656 del 13/12/2011.
[4] La Suprema Corte ha affermato che «In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.». Così in: Cass. civ., Sez.V, sent. n°6395 del 19/03/2014; Cass. civ., Sez.VI, ord. n°21558 del 22/10/2015; Cass. civ., Sez.VI, ord. n°23182 del 12/11/2015.