L’atto di pignoramento dei crediti verso terzi è impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie se è contestata la fondatezza della cartella esattoriale
Nota a Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione XIV, sentenza n°2365/2016.
A cura di Francesco FATONE.
«Va affermata la giurisdizione del giudice tributario laddove oggetto della controversia è costituito non da un atto dell’esecuzione, bensì dalla contestata fondatezza del titolo esecutivo, cioè della cartella esattoriale mediante la quale l’ente creditore ha esercitato la pretesa tributaria»[1].
Con la pronuncia in argomento la Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione n°14 ha espresso il proprio convincimento in ordine al (tutt’altro che pacifico) tema dell’impugnabilità dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi di cui all’articolo 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n°602[2].
Nel caso deciso con la sentenza che si commenta, un contribuente ha impugnato, con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale, un atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli dall’Equitalia, lamentando il vizio di notifica del titolo esecutivo, ovvero l’irregolarità della notificazione della cartella di pagamento dalla quale è scaturita l’emissione del pignoramento stesso. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, respinto il ricorso, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ed ha individuato il giudice dell’esecuzione quale organo avente potere di decisione della controversia. Il contribuente – ritenendo errato quanto affermato dal primo giudice – ha impugnato la sentenza di primo grado davanti al giudice tributario d’appello, ovvero la Commissione Tributaria Regionale di Bari, che, con la sentenza de qua, ha accolto per quanto di ragione la richiesta di riforma della prima pronuncia, con ciò affermando la giurisdizione tributaria relativamente all’azione di impugnazione dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
Secondo il Giudice regionale, anche se la reazione del contribuente ha investito un pignoramento presso terzi, cioè un atto dell’esecuzione, che a norma dell’art.2, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n°546 sarebbe escluso dalla giurisdizione del giudice tributario, l’oggetto della controversia è la fondatezza del titolo esecutivo, cioè della cartella esattoriale mediante la quale l’ente creditore ha esercitato la pretesa tributaria che il contribuente assume essere infondata; sicché – secondo il Giudice estensore – la giurisdizione non può che appartenere al giudice tributario trattandosi di valutare l’an (cioè la debenza o meno) del tributo.
Le argomentazioni svolte in sentenza sono ampiamente condivisibili e trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale, aderendo all’orientamento già tracciato dalle Sezioni unite[3], ha dichiarato l’ammissibilità dell’impugnazione davanti al giudice tributario del pignoramento presso terzi, quando unitamente ad esso s’impugnino cartelle portanti crediti tributari e, quindi, di competenza delle commissioni tributarie[4]. D’altronde non si deve trascurare il dato normativo: ed invero l’art.19, comma 3, del citato D.lgs. n°546/1992 prevede espressamente che, in caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili – ovverosia l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, il fermo di beni mobili registrati, gli atti catastali, i rifiuti di restituzione di somme versate al Fisco, il diniego e la revoca di agevolazioni, ed ogni altro atto autonomamente impugnabile – adottati precedentemente all’atto notificato, come può essere il pignoramento verso terzi, è data al contribuente la possibilità di impugnare quest’ultimo unitamente ai primi con ricorso alla Commissione Tributaria[5].
Francesco FATONE.
[1] Massima redazionale.
[2] Per un approfondimento si veda: A. Marcheselli (a cura di), Contenzioso tributario, 2016, 547. L’Autore avverte che ci si trova in presenza di un vuoto di tutela dovuto al fatto che da un lato il pignoramento dovrebbe essere contestato dinanzi alla giurisdizione ordinaria, dall’altro, trattandosi di esecuzione fiscale non sarebbe ammessa alcuna opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi se non per questioni attinenti la pignorabilità dei beni.
[3] Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n°14667 del 05/07/2011.
[4] Cfr. Cass. civ., Sez.V, sent. n°24915 del 06/12/2016.
[5] Sull’impugnabilità del pignoramento verso terzi davanti alla Commissione Tributaria per omessa notificazione della cartella di pagamento si vedano: Commiss. Trib. Prov. di Latina, Sez.III, sent. 16/01/2014; Commiss. Trib. Prov. di Treviso, Sez.VII, sent. n°23 del 04/03/2009.