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Poste private senza licenza: notifiche inesistenti

E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°234 del 08/01/2018. I Giudici di Legittimità hanno precisato che per quanto l’entrata in vigore della L.n°124 del 2017, art.1, comma 57 lett. b) abbia fatto salva la possibilità di notificazione degli atti tributari sostanziali e processuali mediante l’utilizzo di poste private ponendo fine così all’attribuzione in esclusiva alle società Poste Italiane SPA, tuttavia  il mancato  rilascio della licenza individuale da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in favore di tutti i licenziatari privati prevista dal successivo comma 58 della stessa L.n°124/2017 preclude ancora oggi l’utilizzo dei licenziatari privati, con conseguente, inevitabile inesistenza giuridica di tutte le notifiche aventi ad oggetto atti tributari sostanziali e processuali.

-La normativa di riferimento: l’entrata in vigore della L.n°124/2017, art.1, comma 57 lett.b) decorrente dal 10 settembre 2017:

 

L’orientamento  giurisprudenziale palesato dagli Ermellini  nella pronuncia in commento  trova riscontro nella normativa attualmente in vigore.

In particolare, per effetto dell’abrogazione dell’art.4, D.lgs. 22 luglio 1999, n°261 operata dall’art.1, comma 57, lett.b, della L. 4 agosto 2017, n°124 con decorrenza dal 10 settembre 2017  è venuta meno la riserva operata dal previgente D.lgs.n°261/1999, art.4 comma1 lett.a)  in favore delle società di Poste Italiane S.p.A. relativamente alla notificazione di tutti gli atti tributari sostanziali e processuali effettuati  a mezzo del servizio postale ex L.n°890/82.

Tuttavia, in forza della previsione normativa di cui al successivo comma 58 del medesimo art.1, L.124/2017 sono state ammesse alla notificazione degli atti tributari “unicamente” quelle agenzie postali in possesso di apposita licenza individuale la cui predisposizione è stata demandata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in sigla “AGCOM”) nel termine di giorni novanta dall’entrata in vigore della legge sopra richiamata (L.n°124/2017).

La stessa Corte di Cassazione  già in altre pronunce aveva precisato che l’ art. 1, comma 57 della L.n°124/2017 deve essere letto in combinato disposto con il successivo  comma 58 della citata norma.

In particolare, il comma 57 più volte richiamato dispone  che al D.Lgs. n°261 del 1999, art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. u – quater)» «determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».

Pertanto, la previsione normativa sopra richiamata induce a ritenere che fino a quando non saranno rilasciate “le nuove licenze individuali” relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, non può che trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; vale a dire, che la notifica a mezzo posta privata degli atti tributari sostanziali e processuali deve ritenersi inesistente e come tale non suscettibile di possibile  sanatoria[1].

 

-Considerazioni conclusive:

Con specifico riferimento alla questione di cui si tratta torna utile evidenziare che in data 24 ottobre 2017  lo stesso Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una Nota sul proprio sito web con la quale ha fatto presente che il comma 58 della sopracitata legge 124/2017 dispone che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, l’Autorità nazionale di regolamentazione (l’AGCOM), sentito il Ministero della Giustizia debba determinare i suddetti “specifici requisiti e obblighi per il rilascio di licenze individuali” nonché quelli “relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.

Pertanto, ha specificato il Ministero che si provvederà successivamente a predisporre il Disciplinare delle procedure di rilascio delle licenze individuali al fine di rendere possibile le notifiche di atti giudiziari e di contravvenzioni al codice stradale attuativo dell’emanando regolamento AGCOM cosicché, in tale contesto, quando sarà definita la nuova regolamentazione dei servizi in questione la Divisione AVI DGSCERP fornirà le necessarie informazioni per il conseguimento delle nuove licenze[2].

Da quanto sopra, si deduce pertanto che per quanto la novella disposta dalla L.n°124/2017, art.1 comma 57 lett. b) abbia precluso la possibilità in favore delle società di Poste Italiane SPA di notificare in via esclusiva gli atti tributari sostanziali e processuali tuttavia nulla è cambiato rispetto alal situazione preesistente alla modifica sopra richiamata poichè, ancora oggi è preclusa alle poste private la possibilità di notificazione degli atti tributari non avendo ancora rilasciato l’Autorità preposta (AGCOM) le licenze individuali in favore degli stessi.

Per cui,anche anche dopo il 10 settembre 2017 (data di entrata in vigore della novella) tutte le notificazioni effettuate da licenziatari privati potranno essere affette da inesistenza giuridica insanabile.

[1] In particolare, sulla inesistenza giuridica della notifica a mezzo posta privata degli atti tributari sostanziali, si vedano, ex plurimis: Cass. civ., Sez.VI-5, ord. n°7156 del 12/04/2016; Cass. civ., Sez.V, sent. n°11095 del 07/05/2008.

[2] Cfr. Ministero dello sviluppo economico, comunicazione del 24/10/2017 pubblicata sul seguente link:  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/servizio-postale-universale.