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Esenzione ICI: fa fede la residenza anagrafica fino a prova contraria

L’esenzione ICI spettante all’immobile adibito ad abitazione principale deve essere valutata in  stretta considerazione alle risultanze anagrafiche del soggetto richiedente. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di valutare altri elementi di prova da cui  può emergere una situazione reale diversa rispetto a quella che emerge dai registri comunali. E’ quanto ha disposto la VI Sezione della Corte di Cassazione in concomitanza dell’Ordinanza n°9429 del 17/04/2018. Il principio giurisprudenziale evidenziato dai Giudici di Palazzaccio non è di poco conto se si considera che è stata fatta salva la possibilità per il contribuente di superare la prova cartolare rinveniente dai registri anagrafici, fornendo al Giudice adito elementi probatori di fatto da cui è possibile evincere una situazione diversa rispetto alle stesse risultanze anagrafiche.


 

Il caso:

 

La questione impositiva posta al vaglio dei Giudici di Palazzaccio rinviene nel caso di specie dalla preventiva notifica di quattro avvisi di accertamento ICI (2006/2009) emessi e notificati dal Comune impositore.

In particolare, l’ente impositore aveva verificato l’effettiva residenza del coniuge in altro comune consentendogli il recupero dell’imposta corrispondente all’agevolazione predetta.

In concomitanza dei due giudizi di merito i Giudici aditi hanno confermato la legittimità degli accertamenti ICI emessi dal comune per le annualità considerate ritenendo i giudici tributari di merito non spettante al ricorrente alcuna agevolazione ICI poichè non sussistenti nel caso di specie le condizioni previste tassativamente  dal previgente art.8, comma 2 del D.lgs.n°504/1992.

 

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°9429 del 17/04/2018

Diverso l’orientamento assunto dai Giudici di Legittimità rispetto a quanto disposto in sede di merito.

In particolare, la Suprema Corte di cassazione nell’Ordinanza n°9429 del 17 aprile 2018 ha ricordato che in tema d’imposta comunale sugli immobili, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione per la prima casa in caso  di immobile destinato quale abitazione principale, le risultanze anagrafiche hanno sì un valore presuntivo relativamente al luogo di residenza effettivo  del contribuente; tuttavia, tale presunzione, valida in prima battuta può essere superata dalla prova contraria fornita dallo stesso contribuente desumibile, quest’ultima, da qualsiasi fonte di convincimento. L’apprezzamento  è la consistenza in termini probatori di tali elementi forniti dal contribuente ex art.2697 c.c. è affidata al giudice tributario adito.

Nel caso di specie, i giudici di Palazzaccio hanno cassato con rinvio  la sentenza della CTR, ritenendo che gli stessi giudici di appello avessero dato esclusivo rilievo alle risultanze anagrafiche privando il ricorrente/appellante della possibilità di fornire elementi probatori da cui potesse risultare una situazione di fatto diversa da quella anagrafica.