info@avvocatodurante.it
080 574 6707

Articoli

News e Approfondimenti

Per le sezioni unite della Cassazione le firme digitali CAdES e PAdES si equivalgono

Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, in caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC), le  firme digitali di tipo CAdES e di tipo PadES sono entrambi equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza 10266 del 27/04/2018. Si tratta di una pronuncia che molti attendevano in considerazione del notevole contenzioso posto al vaglio sia dei Giudici di merito sia della stessa Corte di Cassazione in sede di legittimità avente ad oggetto la questione riferita alla ritualità della notifica a mezzo P.E.C. Gli Ermellini hanno disposto la piena alternatività delle firme digitali nonostante la diversa estensione del formato p7m rispetto al pdf.


 

La questione:

La pronuncia N°10266 del 27/04/2018 delle SS.UU. rinviene dalla precedente presentazione al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione  della questione sempre più discussa riguardante la notifica degli atti a mezzo PEC ed in particolare, la legittimità del file inviato al soggetto destinatario in formato PDF.

La stessa Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 31/08/2017 aveva rimesso gli atti al Primo Presidente affinchè fosse valutata l’opportunità di fare trattare alle Sezioni Unite l’importanza che il file inviato con la PEC abbia esclusiva estensione P7m anziché l’estensione in PDF.La questione è tutt’altro che pacifica in considerazione delle sentenze di merito sempre più numerose che hanno accolto le doglianze mosse dai contribuenti che si sono visti recapitare i file contenenti atti impositivi in formato PDF ( ex pluris: CTP Reggio Emilia Sen. 204 del 31/07/2017).

E’ ormai noto che la disciplina delle notifiche effettuate a mezzo PEC dettata principalmente dal DPR n°68/2005; D.lgs.n°82/2005; DPCM del 13/11/2014 deve essere necessariamente considerata normativa speciale. Ne deriva, l’impossibilità di effettuare con riferimento ad essa qualsiasi  attività di interpretazione estensiva o analogica non potendo prescindere da una applicazione letterale della normativa in questione.

Tanto rilevato, è obbligo anche dell’Agenzia delle entrate riscossione notificare atti tramite PEC solo con documento informatico. Quindi, con appositi software in grado di creare la firma digitale assicurata unicamente dall’estensione p7m  del file allegato e non certo dall’estensione in pdf.

Per definizione il documento informatico esiste se, tramite appositi software è apposta una firma digitale che ne certifichi l’immodificabilità e l’integrità. E’ configurabile tale firma digitale solo se si da la prova di averla formata con apposite chiavi crittografiche. Tale documento che equivale all’originale è certificato unicamente dall’estensione p7m del file allegato inviato a mezzo PEC. Solo tale estensione assicura le caratteristiche della immodificabilità e della integrità previste espressamente dall’art.3 del D.P.C.M. del 13/11/2014.

 

Il principio stabilito dalla Sezioni Unite nella Sentenza N°10266 del 27/04/2018

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno disposto nella pronuncia in commento la non esclusività della firma digitale in formato CAdES rispetto alla firma digitale in formato PAdES; ciò in osservanza alle disposizioni tecniche vigenti sia interne sia in ambito UE. Né, a giudizio degli Ermellini sono ravvisabili elementi obbiettivi, in dottrina e in prassi, per potere ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell’UE nonchè la stessa normativa interna certificano l’equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamento sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf.

In altre parole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in caso di notifica a mezzo PEC hanno ritenuto ampiamente utilizzabili entrambi i formati sia pure tenendo in debita considerazione la diversa estensione del p7m rispetto al  pdf e considerando perfettamente equivalenti le due firme digitali.

E’ questo un orientamento della Corte di cassazione a SS.UU. che andrà a  chiarire le innumerevoli controversie che negli ultimi mesi hanno investito i Collegi tributari di merito i quali  in più di una pronuncia hanno invalidato la notifica degli atti impositivi   effettuata degli uffici mediante PEC e allegato in  formato  pdf.

Secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente  PAdES o CAdES. Il certificato di firma deve essere inserito nella busta crittografica che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati.

Si tratta di una pronuncia delle SS.UU. che non mancherà di avere riflessi diretti nei giudizi pendenti davanti ai diverso organi giudiziari aditi. Ma, è sicuro che la stessa potrà avere riflessi diretti  anche sul processo tributario?.