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Finalmente è arrivata la tanto attesa Circolare dell’Agenzia delle Entrate La n°6/E del 01 aprile 2019

Possono essere definite in via agevolata le controversie generate dai ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa impositiva (Cass. 29 novembre 2017, n°28611). In particolare nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere necessariamente preceduta dall’avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest’ultimo non costituisca oggetto di un distinto giudizio.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate  – Divisione Contribuenti – Settore Coordinamento e Contenzioso  con la Circolare N°6/E del 01 aprile 2019.

In altri termini, la Circolare ha fatto salva la possibilità del contribuente di avvalersi della definizione agevolata della lite pendente qualora abbia impugnato il ruolo assumendo in sede giudiziale la circostanza di non avere mai ricevuto una valida notifica dell’avviso di accertamento. In questo caso la cartella di pagamento costituirà il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva. Questo è solo una delle criticità focalizzate dalla Circolare tanto attesa e finalmente  emanata ieri dalla AdE.

Sono invece esclusi dal novero della definizione tutti gli avvisi di liquidazione emessi ex art.36 bis del DPR n°600/73 e 36 ter sempre del DPR n°600/73 che hanno una mera funzione liquidatoria.

Tuttavia, occorre  evidenziare quello che è il principio generale  secondo quanto confermato dall’Agenzia delle  Entrate in sede di chiarimento; ossia che ai fini della definizione, ciò che rileva è la natura sostanziale dell’atto impugnato che in quanto tale, prescinde dal nomen juris utilizzato nella fattispecie. E’ questo un principio  recepito in sede di legittimità dalla stessa Corte di Cassazione in materia di imposta di registro (Cass.6 ottobre 2010, n°20731).

Quello sul concetto di atti impositivi definibili è solo uno degli aspetti su cui è intervenuta la Circolare n°6/E del 01 aprile 2019  richiamando la normativa contenuta nell’art.6 della L.n°136/2018 di conversione del D.L. n°119/2018.  Molti altri  sono gli aspetti focalizzati dall’intervento chiarificatore dell‘AdE nella Circolare in commento riguardano: La qualità di parte dell’agenzia delle entrate;Tempi e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata;Percentuali di riduzione;Sospensione dei giudizi pendenti;- Sospensione dei termini di impugnazione;Diniego della domanda di definizione agevolata; estinzione del giudizio tributario.

Per cui,  forse può dirsi schiarita qualche ombra in attesa del 31 maggio 2019 termine ultimo entro cui dovranno essere presentate le domande di definizione agevolata delle liti pendenti potenzialmente definibili.