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Natura retribrutiva dell’aggio riconosciuto all’agente della riscossione.

Si applica la normativa vigente al momento della riscossione

L’aggio in percentuale riconosciuto al soggetto riscossore ha natura retributiva e non tributaria o tanto meno  sanzionatoria;per cui, è applicabile la normativa vigente al tempo in cui l’attività di riscossione è posta in essere, indipendentemente dall’anno d’imposta afferente la pretesa. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di cassazione in concomitanza dell’Ordinanza del 12 febbraio  2020, n°3416. Si tratta di una pronuncia interessante  in occasione della quale i Giudici di Palazzaccio hanno  focalizzato una questione già dibattuta  afferente la procedura di riscossione coattiva attivata dal soggetto riscossore. Infatti, già in passato gli Ermellini si erano pronunciati sulla natura dell’aggio di riscossione spettante al soggetto che effettuata in concreto l’attività di recupero nell’interesse dell’ente creditore. Tuttavia, la questione ha  suscitato non pochi dubbi in considerazione delle modifiche sopravvenute con il D.L.n°262/2006 alimentando dubbi sulla possibile efficacia retroattiva di tali modifiche potendo andare ad interessare solo le annualità successive e non quelle ex ante. In particolare, si è cercato di focalizzare la natura dell’aggio discutendo sulla legittimità o meno dell’applicazione degli oneri di riscossione da parte dell’agente procedente in aggiunta alle sanzioni ed interessi come previsto per legge. I giudici di Palazzaccio hanno escluso la natura sanzionatoria dell’aggio dovuto al concessionario della riscossione precludendo ciò la possibilità di applicare la normativa vigente nell’anno di competenza a cui la pretesa impositiva si riferisce.


 

 

-Il caso:

La questione posta al vaglio dei giudici di Palazzaccio rinviene nel caso di specie dalla opposizione ad una cartella di pagamento notificata nel 2008 dall’agente della riscossione per tributi erariali ed in particolare, per maggiore Irpeg e  irap  riferite al periodo d’imposta 2002, oltre ad interessi e sanzioni  come per legge.

Pertanto, una cartella esattoriale notificata al contribuente nel 2008 ma afferente imposte per l’anno 2002. Quanto al compenso di riscossione, l’agente procedente quantificava in major l’importo  a titolo di aggio in percentuale in caso di pagamento del quantum debeatur oltre i sessanta giorni indicati in cartella. La società ricorrente si opponeva alla cartella di pagamento ritenendo che il pagamento dell’aggio nei primi sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale era stato introdotto dal D.L.n°262/2006 modificativo del D.lgs.n°112/1999, art.17;  e, pertanto,  considerata la natura afflittiva della norma era da escludere la sua applicazione retroattiva   potendo interessare periodi d’imposta anteriori rispetto alla sua entrata in vigore. Per cui, secondo la società ricorrente trattandosi di un periodo d’imposta anteriore (2002) all’entrata in vigore del decreto sopra richiamato, nessun compenso era dovuto in termini di aggio all’agente riscossore. Il giudice tributario di prime cure rigettava il ricorso introduttivo; tuttavia,  in sede di gravame veniva ribaltato il giudicato di prime cure ritenendo la CTR meritevole di accoglimento la tesi della società appellante.

L’AdeR (già Equitalia Nord Spa ) si attivava in sede di legittimità previa presentazione del ricorso introduttivo ex art.360 e ss. Cpc. In particolare, l’ufficio rilevava la violazione e falsa applicazione dell’art.17 comma 3 del Dl.gs. N°112/1999 nonché la violazione del principio generale “tempus regit actum”, nonché ai sensi dell’art.360 n.5) cpc  veniva eccepita in sede di ricorso  la motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo  per l’esito del giudizio. Veniva altresì sollevata la violazione e falsa applicazione  dell’art.17 comma 3 del D.lgs.n°112/1999, art.17  come modificato dall’art.2 del D.L. n°262/2006 unitamente al principio generale “tempus regit actum”. Si costituiva con rituale  controricorso la società resistente sollevando altresì in concomitanza la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt.53 e 97 Cost.

 

 

-Il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°3416 del 12 febbraio 2020

Intanto per ragioni di chiarezza il cosiddetto “aggio di riscossione” spettante al soggetto che  di fatto effettua la riscossione coattiva nell’interesse dell’ente creditore, altro non è che il compenso che spetta all’AdeR (già Equitalia SPA) per l’attività di esazione da questa resa per conto dell’Ente impositore e costituisce il guadagno netto spettante alla società di riscossione per l’attività  di recupero coattivo effettuata nell’interesse di chi vanta il credito.  Originariamente l’aggio era richiesto al debitore solo in ipotesi di mancato pagamento della somma dovuta entro i termini di scadenza della cartella di pagamento. Con le disposizioni contenute nel decreto legge n. 262/2006  sopra richiamato si è invece previsto che l’aggio è dovuto a prescindere, anche nel caso in cui il contribuente provvede al pagamento del quantum debeatur nei termini espressamente indicati in cartella o comunque nel titolo esecutivo.

In particolare, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs n. 112/1999 l’aggio è pari a una percentuale dell’importo iscritto a ruolo: in caso di pagamento tempestivo, infatti, il compenso ammonta al 4,65% delle somme iscritte a ruolo; mentre nel caso di pagamento oltre i termini il compenso aumenta in una misura pari all’8% (dal 1° gennaio 2016 tali percentuali sono scese rispettivamente al 3 e al 6%).

Quanto all’orientamento palesato dagli Ermellini nell’Ordinanza in commento rileva segnalare che la questione era già stata affrontata in sede di legittimità per un’altra cartella di pagamento riferita all’anno d’imposta 2004 e notificata al contribuente nel 2008, allorquando, gli stessi Ermellini ebbero modo di affermare la natura retributiva dell’aggio di riscossione, trattandosi del compenso spettante all’agente della riscossione per l’attività di recupero svolta nell’interesse dell’ente creditore (Cass.5154 del 28/02/2017; Cass.3524 del 14/02/2018);  natura retributiva che non varia in base al soggetto a carico del quale viene posto  il pagamento nelle varie circostanze. E, proprio la natura retributiva dell’aggio giustifica la possibilità di determinazione dello stesso secondo la disciplina vigente al tempo  dell’attività di riscossione senza che possa considerarsi possibile la retroattività della norma per i periodi d’imposta pregressi in cui è stata effettuata in concreto  l’iscrizione a ruolo. Del resto, la natura non sanzionatoria dell’aggio riconoscibile al soggetto riscossore e, quindi, accessoria  rispetto al tributo è stata confermata non solo dalla giurisprudenza tributaria ma anche da quella in materia di fallimento, in concomitanza della quale è stato precisato che l’aggio in percentuale altro non è che il pagamento per un servizio reso  all’ente impositore; per cui non è in alcun modo inerente al tributo che viene riscosso (Cass. Sen. 11230 del 10/05/2013; Cass. Sen. N°7868 del 03/04/2014).

Quanto alla questione in esame, i giudici di Palazzaccio hanno deciso nel merito la vicenda senza rinvio alla CTR. In particolare, gli Ermellini hanno  ritenuto non condivisibile l’orientamento assunto dai giudici tributari di appello secondo i quali una volta sorta la debenza del tributo il contribuente null’altro può fare se non attendere l’emissione e la notifica della cartella di pagamento che, oltre ad essere palesemente eronee in diritto, non sono né pertinenti, né rilevanti  ai fini della spettanza del suddetto compenso.

Pertanto, diversamente da quanto disposto dalla CTR in considerazione della natura di compenso (e non di sanzione) attribuibile all’aggio riconosciuto all’AdeR o al soggetto che comunque effettua l’attività di riscossione coattiva, non escludendo i soggetti riscossori iscritti all’albo di cui all’art.53 del D.lgs.n°446/1997 che possono  comunque riscuotere nell’interesse degli enti locali impositori, è applicabile secondo la Suprema Corte adita  la normativa del tempus in cui l’attività di riscossione è stata posta in essere e, non quella vigente nell’anno d’imposta a cui la pretesa si riferisce.

In altre parole, nel caso  posto al vaglio dei giudici di legittimità la cartella di pagamento notificata nel 2008 alla società ricorrente può legittimamente richiamare un aggio in percentuale previsto dalla normativa vigente nel 2008, ossia, al tempo in cui l’attività di riscossione coattiva è stata effettuata nell’interesse dell’Ade; nulla centra il fatto che la stessa cartella esattoriale abbia ad oggetto una pretesa impositiva riferita all’anno d’imposta 2002. In concomitanza dell’Ordinanza n°3416 del 12/02/2020 in commento, gli Ermellini altresì  hanno ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale eccepita dalla società ricorrente riferita agli artt.53 e 97 Cost.

In particolare, come già affermato in occasione della pronuncia n°5154/2017  dalla stessa Corte di Cassazione “la natura retributiva e non sanzionatoria dell’aggio, esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che tra questi sia previsto il criterio territoriale degli indici di esazione, né che una parte del compenso dell’organizzazione esattoriale sia posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella (Cass. sen. N°1311 del 19/01/2018).

E’ chiaro pertanto l’orientamento assunto dai giudici di Palazzaccio  nell’Ordinanza in commento che hanno ribadito una posizione già palesata in pronunce precedenti.

Del pari infondata per i giudici di Palazzaccio è da ritenersi la questione di legittimità costituzionale riferita alla presunta violazione dell’art.97 Cost. ipotizzata nella previsione di una quota fissa  dovuta anche in assenza di un’altra attività dell’ente di riscossione oltre alla mera notifica, non emergendo in quale modo tale meccanismo possa incidere sul buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.