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Scontano l’imposta “Le aree scoperte” utilizzate dal concessionario del bene demaniale nello svolgimento della propria attività

E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza dell’Ordinanza n°7771 del 09/04/21020. In particolare, i Giudici di Legittimità hanno dispoto che in materia d’Imposta Comunale sugli Immobili scontano  regolarmente il pagamento del tributo comunale tutte le aree scoperte non classificabili nella categoria catastale “E” in quanto funzionali o meglio strumentali per lo svolgimento dell’attività posta in essere dal Concessionario del bene demaniale, atteso che il il presupposto d’imposta previsto dal previgente D.lgs.n°504/1992 istitutivo dell’ICI prevedeva che ogni area debba essere suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito. I Giudici di Palazzaccio hanno altresì precisato che non possono essere fatti rientrare nella categoria catastale “E” con conseguente riconoscimento dell’esenzione ICI  tutti gli immobili destinarti ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi nel caso in cui gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. La qualificazione nel gruppo catastale “E” di un immobile  è riconducibile unicamente a quelli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc) che per la loro spiccata peculiarità non possono svolgere nessun tipo di attività commerciale e, pertanto, risultano estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.I Giudici di Palazzaccio hanno altresì precisato in sede di legittimità che in tema di classamento, ai sensi dell’art.2, comma 40 del D.L.n°262/2006, convertito con modificazione nella L. n°286/2006, nelle unità immobiliari censite nelle categoria catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale e, cioè alla luce del combinato disposto dal R.D..N°652/1939, art.5 e del DPR n°1142/1949, art.40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dall’Ente titolare.

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– Il principio esposto dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°7771 del 09/04/2020

L’orientamento palesato dagli Ermellini nella casistica di cui si tratta ribadisce se vogliamo un principio di carattere generale rinveniente dall’articolato normativo di cui al previgente D.lgs.n°504/1992 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili secondo cui scontano il pagamento del tributo gli immobili iscritti in catasto al 1° gennaio del periodo d’imposta considerato quali unità immobiliari con potenzialità reddituale autonoma che è a seconda della tipologia di immobile è espressa dalla rendita catastale per  quanto riguarda i fabbricati, dal valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e dal reddito dominicale per i terreni agricoli.

Con riferimento al caso di specie, in concomitanza del giudicato depositato dagli Ermellini gli stessi hanno focalizzato la peculiarità principale che contraddistingue gli immobili classificati nella categoria catastale E.; si tratta di immobili che per caratteristica e destinazione funzionale devono risultare evidentemente inidonei per lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale produttiva di reddito.

E’ questa la ratio riconducibile alla disposizione normativa di cui all’art.7, comma 1 del D.gs.n°504/1992 che dispone espressamente l’esenzione dal pagamento ICI di tutti gli immobili di categoria catastale E.

In altre parole, l’esenzione ICI disposta dal più volte richiamato D.lgs.n°546/1992  per tutti gli immobili  iscritti in catasto nella categoria E è riconducibile proprio al fatto che gli stessi per caratteristiche e destinazione funzionale non possono essere strumentali rispetto allo svolgimento di un’atttività commerciale. O meglio, sono immobili inidonei nello svolgimento di attività commerciali e pertanto, funzionali alla produzione di reddito. Tanto rilevato in punto di diritto, con riferimento al caso di specie la Suprema Corte di Cassazione  in concomitanza delal pronuncia in commento non ha ravvisato le peculiarità tipiche che contraddistinguono gli immobili di categoria  catastale E  qualora si tratti  di  aree scoperte utilizzate dal concessionario a cui è stato affidato un bene demaniale e nel caso in cui le suddette aree risultano evidentemente strumentali rispetto all’attività stessa posta in essere dal concessionario. In altre parole, i Giudici di Palazzaccio non hanno ravvisato nel caso di specie quella inidoneità o meglio non attitudine delle aree scoperte demaniali allo svolgimento di un’attività commerciali nel caso in cui le stesse sia pure caratterizzate da un rapporto  pertinenziale o comunque accessorio rispetto al bene demaniale principale (oggetto della concessione) tuttavia, alle stese può  comunque essere ricondotta  una potenzialità reddituale autonoma e  ben distinta da quella del bene demaniale principale che, in quanto tale pregiudica la possibilità, per le stesse, di potere essere classificateta gli immobili di categoria catastale E, implicando ciò il mancato riconoscimento dell’esenzione di cui al più volte richiamato art.7 comma 1 del previgente D.lgs.n°504/1992.

 

– Considerazioni conclusive:

La casistica posta al vaglio dei Giudici di cassazione ma soprattutto l’orientamento assunto dagli stessi nella questione di cui si tratta lascia senza dubbio qualche perplessità.

Sono chiarii  i concetti che caratterizzano o meglio contraddistinguono gli immobili appartenenti alla categoria catastale E; così come è chiara di riflesso l’esenzione ICI prevista dal previgente art. 7, comma 1 del D.lgs.n°504/1992 prevista per tale categoria di immobili inidonei o meglio inadatti per lo svolgimento di attività commerciali o, comunque, finalizzate all’espletamento di attività con evidenti finalità di lucro.

Ad avviso di chi scrive quello che non è chiaro è se effettivamente le aree scoperte strumentali rispetto ad un bene demaniale possano effettivamente essere definite immobili con una potenzialità reddituale autonoma e distinta tale da essere assoggettabili ad imposta. Ad avviso di chi scrive, è questo un  assunto non proprio pacifico in considerazione del rapporto di accessorietà che le aree in questione hanno evidentemente con il bene principale. Il rapporto di pertinenzialità che rende possibile l’utilizzo di tali aree scoperte per lo svolgimento dell’attività da parte del concessionario a cui è stato affidato il bene non può essere ignorato. Pertanto, ritengo discutibile sotto questo aspetto la soggettività passiva ICI  disposta dagli Ermellini con riferimento alle aree scoperte utilizzate dal concessionario a cui è stato affidato il bene demaniale; aree scoperte funzionali  per lo svolgimento dell’attività demaniale  stessa e pertanto, secondo la Cassazione contraddistinte da una potenzialità reddituale autonoma e distinta rispetto a quella del bene demaniale stesso. Un orientamento che non convince.