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Anche nel periodo emergenziale le udienze tributarie non possono prescindere dal contradditorio tra le parti

Due le emergenze imprescindibili che non possono più essere disattese e, pertanto, non più procrastinabili nei prossimi mesi del 2021 riconducibili  entrambi all’esercizio della Giurisdizione tributaria.

  1. a) Implementare l’attivazione delle udienze da remoto quale modalità alternativa rispetto alle udienze pubbliche in presenza i non espletabili  in questo periodo a causa del periodo emergenziale dovuto al Covid 19;
  2. b) Concretizzare finalmente una riforma del Processo tributario avente ad oggetto proprio la Giurisdizione tributaria che dovrà essere necessariamente esercitata da giudici tributari specializzati nonchè profondi conoscitori del diritto tributario sostanziale. Non è più tollerabile, né tanto meno procrastinabile, una giurisdizione tributaria “a mezzo servizio o “part time” come è stata definita da qualcuno esercitata da giudici presi “in prestito” da altre giurisdizioni (civile, amministrativa, penale) che nulla hanno a che fare con il diritto tributario che ha una sua indubbia peculiarità in termini di tecnicismo, di complessità della materia in continua evoluzione e che, pertanto, la sua comprensione ma soprattutto la sua applicazione non può essere demandata a giudici “improvvisati ” poiché operativi in altre giurisdizioni.

 

  • L’art.27 del D.L. n°137/2020. Udienze da remoto poco utilizzate dalle Commissioni Tributarie:

– a) La prima: per quanto l’art.27 della L.n°137 del 2020 prevede la possibilità di adottare l’udienza da remoto” quale valida alternativa rispetto all’udienza pubblica in presenza, tuttavia, in una situazione palesemente emergenziale che ha  reso difficile il normale svolgimento in presenza delle pubbliche udienze, in questi quattro mesi di vigenza dell’art.27  si sono registrati comportamenti molto diversi da Commissione tributaria a Commissione tributaria, rivelando un grado di sensibilità dei presidenti, rispetto al valore della pubblica udienza, molto diverso.

Tuttavia, c’è comunque la possibilità per potere  rimediare alla mancanza della  discussione orale in presenza attraverso l’udienza da remoto. Il dibattito vivace in corso tra gli addetti ai lavori in ordine alle le modalità di trattazione delle cause tributarie, induce indubbiamente a qualche  riflessione più che fondata, nella speranza che nei prossimi mesi del 2021 si possa  discutere seriamente su proposte di consolidamento della giurisdizione tributaria; se, infatti, quest’ultima, resta un modello quanto a durata del processo nei due  gradi di merito, è oggi evidente che i problemi di adeguamento delle strutture per una completa ed efficiente informatizzazione che affliggono la giustizia civile e penale, coinvolgono in pieno anche la giustizia tributaria nel complesso impreparata a fare fronte a tale esigenze sopravvenute e a cui purtroppo il legislatore ha subordinato la fattibilità della cosiddetta “udienza da remoto” quale alternativa valida a quella pubblica..

In particolare, se da un lato,  è apparsa latente in molti comportamenti la tentazione di approfittare del periodo per abbandonare del tutto le udienze in presenza, dall’altro si è riscontrata una reazione molto forte da parte degli utenti del servizio di giustizia tributaria i quali hanno sostenuto la necessità che, quanto meno, da remoto, un passaggio orale davanti al collegio deve essere necessariamente garantito. Questa reazione, che probabilmente include tra i suoi sostenitori anche i funzionari degli uffici legali delle agenzie fiscali, sebbene non abbiano potuto esprimere prese di posizione ufficiale, dimostra che la diffusa opinione, secondo cui il processo tributario sarebbe un processo “scritto” naturalmente destinato a vedere superata l’udienza orale con la presenza delle parti, è una tesi che non trova fondamento.

Nel brevissimo iter che accompagna il deposito del ricorso verso la sentenza, la trattazione in pubblica udienza è sicuramente la sola modalità che consente un confronto di tutti i soggetti del processo sul materiale probatorio versato in atti; sui fatti e sulle questioni che il collegio dovrà valutare nella sua decisione; tanto è vero che, sebbene la trattazione sia destinata ad essere riservata al collegio senza le parti, in camera di consiglio, è altrettanto vero che la semplice richiesta di una parte determina l’obbligo di pubblica udienza, senza alcuna possibilità di opposizione delle altre parti e senza discrezionalità valutativa del presidente e del collegio; a dimostrazione, ove ci fossero dubbi, dell’importanza imprescindibile per le parti, della pubblica udienza. Solo all’udienza è possibile quel fecondo confronto di cui parla l’art. 34, comma 1del D.lgs. n°546/1992 quando antepone alla discussione orale la esposizione del giudice relatore sui fatti e sulle questioni, fornendo pertanto la possibilità di chiarire la congruenza del materiale probatorio, la consapevolezza da parte del collegio delle questioni in discussione, eventuali dubbi del collegio su alcuni aspetti nevralgici della vicenda tributaria posta al vaglio dei giudici.

Per quanto il processo tributario è sicuramente un  processo “cartolare” in ordine al quale ciascuna delle parti costituite espone le proprie ragioni previa esibizione al giudice tributario adito di atti difensivi e documentazione probatoria;  tuttavia, è altresì  un processo che non può prescindere da un  contradittorio tra le parti; lo impone il tecnicismo ma soprattutto la complessità fisiologica  che caratterizza il diritto tributario sostanziale. Proprio perché il rito è veloce, proprio perché si arriva alla decisione e al deposito della sentenza di merito  senza alcuna fase istruttoria, senza nessun dialogo che coinvolge le parti e  il giudice,  il contraddittorio tra le parti in presenza del Collegio tributario adito è fondamentale per dare piena  concretezza all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente assistito.

Ad avviso di chi scrive, un’altra ragione per cui, nonostante il periodo emergenziale, non è possibile prescindere dal contraddittorio tra le parti, sia pure da remoto, è sicuramente riconducibile ai limiti che ancora oggi la Giurisdizione tributaria sconta, dovendosi necessariamente avvalere di giudici  presi “in prestito” da altre giurisdizioni; quindi, non specializzati nel diritto tributario; quindi, non conoscitori in modo approfondito e totale delle dinamiche che caratterizzano il diritto tributario sostanziale  visto e considerato in tutta la sua fisiologica complessità, con inevitabili ripercussioni sulla qualità stessa del giudicato.

Tutto ciò, ad avviso di chi scrive, rende ancora più importante il contraddittorio tra le parti attraverso il quale ciascuno dei difensori, nell’interesse di ciascuna delle parti costituite, può avere la possibilità di evidenziare aspetti, circostanze, principi normativi e giurisprudenziali che per quanto già evidenziati negli scritti difensivi, tuttavia,  se evidenziati o meglio ribaditi in contraddittorio, assumono una rilevanza diversa, prospettando al giudice tributario un quadro più chiaro, riconducibile alla questione impositiva trattata; ma soprattutto, mette il Giudice tributario adito nelle condizioni di comprendere meglio i passaggi salienti che concretizzano la fondatezza delle ragioni palesate da ciascuna delle parti costituite.

Per cui, i limiti che ancora oggi caratterizzano la Giurisdizione tributaria impongono, sia pure da remoto, quale modalità alternativa e temporanea nel periodo emergenziale che stiamo attraversando, un valido ed imprescindibile  contraddittorio tra le parti in giudizio.

Tuttavia, come già segnalato in questi quattro mesi di vigenza dell’art.27 della L.n°137/2020 molte Commissioni tributarie, la maggior parte, hanno adottato la trattazione scritta comunque prevista dal richiamato art.27 quale alternativa  rispetto all’alternativa (udienza da remoto), ritenendo non fattibile la trattazione da remoto per la mancanza dei supporti informatici a cui lo stesso art.27  purtroppo subordina espressamente l’operabilità di tale modalità di trattazione.

A tutto questo, si aggiunge il fatto che il legislatore dei decreti sui ristori non sembra, almeno fino ad ora, essere consapevole di tale esigenza e, quindi, dell’importanza del contraddittorio tra le parti nel processo tributario. È questo, uno dei danni collaterali prodotti dall’impropria assimilazione del processo tributario al processo civile

È dunque, non solo auspicabile, ma sicuramente necessario che allorquando vi è la richiesta formale, anche di una sola delle parti in giudizio, avente ad oggetto l’udienza orale (anche da remoto se necessario), i Collegi o i Presidenti  devono necessariamente concederla, al fine di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di difesa sicuramente non tutelato dalla mera trattazione scritta.

 

  • I dati relativi ai giudizi tributari pendenti al 31 dicembre 2020. Forte contrazione delle definizioni sia in primo grado che in appello:

Solo qualche dato, per avere un’idea di come abbia influito negativamente nella gestione del contenzioso tributario, la mancata attivazione delle udienze da remoto unitamente alle restrizioni emergenziali dovute al Covid 19.

Nel corso dell’anno 2020 appena terminato, i dati raccolti hanno fatto registrare 86 mila sentenze in meno implicando  ciò un -37% di definizioni nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, passando da 227.844 mila del 2019 a 141.751 mila nel 2020. Si tratta di dati che vanno a pesare notevolmente sull’arretrato con pendenze tributarie che  attualmente arrivano a 345 mila fissate al 31 dicembre 2020.

Ovviamente, si tratta di dati in minus che rappresentano senza dubbio una novità per la Giurisdizione tributaria che da sempre si è dimostrata abbastanza celere nella definizione dei giudizi di merito sia in primo grado sia in sede  di gravame soprattutto se confrontati con i tempi della giurisdizione ordinaria.

 

  • L’esigenza improcrastinabile di una Riforma della Giurisdizione Tributaria attesa ormai da troppo tempo.

–  la seconda esigenza imprescindibile per la Giurisdizione tributaria, del resto già emersa nelle questioni di cui sopra, è quella  riconducibile alla immediata riforma del processo tributario non più procrastinabile  poiché già paventata dagli addetti ai lavori e dalle diverse associazioni di categoria che, da anni, segnalano la necessità di una modifica sostanziale che finalmente  possa consentire l’esercizio della Giurisdizione tributaria attraverso giudici specializzati nel diritto tributario.

Pertanto, necessita, senz’altro indugio, una riforma concreta ed incisiva della giurisdizione tributaria che finalmente si avvalga di giudici conoscitori nel diritto tributario sostanziale e, non  più presi in prestito da altre giurisdizioni (civile, penale, amministrativa) che nulla hanno a che fare con il diritto tributario.

I Giudici tributari a cui deve essere affidata l’esercizio della Giurisdizione tributaria ex art.2 del D.lgs.n°546/1992 più volte modificato dal legislatore, dovranno essere giudici a tempo pieno a cui riconoscere un trattamento economico congruo e dignitoso rispetto alla delicata funzione a cui gli stessi sono chiamati.  Non ci sono ormai dubbi sul fatto che la Giurisdizione tributaria sia la quarta giurisdizione del nostro Stato contribuendo, la stessa, al mantenimento del sistema economico- Italia. Ragione per cui, non può più essere demandata a giudici rinvenienti da altre giurisdizioni e pertanto prestati alla definizione delle controversie tributarie che necessitano pertanto di una conoscenza approfondita e costante del diritto tributario sostanziale.

Tuttavia,  le linee essenziali che caratterizzano la riforma del processo tributario sono state già  ampiamente tracciate e ben evidenziate dalle Associazioni di categoria (UNCAT,  ANTI); per cui, è  ben chiaro il punto nodale   su cui è necessario intervenire  ora più che mai, senza aspettare oltre.