Il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP…) è di cinque anni
Nota a Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, Sez. IV, sentenza 1881 del 07 novembre 2023.
A cura di Francesco Fatone
«Il termine per riscuotere i crediti erariali, a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali».
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari ha ritenuto che il termine di prescrizione da applicare in caso di riscossione di tributi erariali, come l’imposta sui redditi e l’IVA, è quello quinquennale ai sensi dell’art.2948, n°4, cod. civ., essendo necessario allineare tale termine prescrizionale a quello già ritenuto applicabile all’esazione dei tributi locali, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione[1].
In particolare il Giudice tributario del capoluogo pugliese ha osservato che «[…] non vi è alcuna specifica norma o disposizione di legge che individui un termine di prescrizione per i relativi crediti [erariali] e così la questione è demandata alla disciplina generale sulla prescrizione di cui all’art.2946 c.c. in base alla quale “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” ed all’art.2948 n.4 c.c. che dispone che “si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente o in termini più brevi …”. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha sempre sostenuto che per le cartelle esattoriali recanti crediti erariali iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate vale il termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall’art.2946 c.c. Questo orientamento, confermato in passato da alcune pronunce della Corte di Cassazione, è mutato profilandosi un nuovo indirizzo interpretativo, maggiormente condiviso, secondo il quale il termine per riscuotere i crediti erariali (Irpef, Iva, Irap…), a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali. Con questo principio, già stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.23397 del 17.11.2016 e confermato da successive pronunce, si è osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte in cui queste non siano tempestivamente richieste dal creditore».
Cosicché, sulla scorta di tali rilievi, il Giudicante ha dichiarato estinto per decorso del temine di prescrizione quinquennale un credito azionato dall’agente della riscossione per tributi erariali con l’emissione, ritenuta tardiva, di un avviso di intimazione, impugnato dal contribuente con eccezione di inesigibilità di quanto iscritto a ruolo e richiesto con altro atto della riscossione notificato più di cinque anni prima.
La questione sull’applicabilità del termine di prescrizione breve quinquennale alla riscossione dei tributi erariali ha diviso gli operatori del diritto, tra favorevoli e non, e la decisione qui commentata può contribuire ad alimentare il relativo dibattito.
Francesco Fatone
[1] Cfr. Cass. civ., Sez.V, sent. n°4283 del 23/02/2010.