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La comunicazione di irregolarità o avviso bonario deve recare un prospetto analitico degli interessi, a pena d’annullabilità (parziale) per vizio di chiarezza e di motivazione.

Nota a Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno, Sez. I, sentenza 17 del 24 febbraio 2025.

A cura di Francesco Fatone.

 

«Quando vengono esposti per la prima volta gli interessi, si deve recare una specifica motivazione in relazione agli interessi reclamati al fine di garantire al contribuente, per un verso, una conoscenza reale e analitica di ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti, e, per l’altro, l’effettivo esercizio del diritto di difesa».

 

Con il pronunciamento in commento il Giudice tributario bellunese ha espresso un importante principio di diritto, ritenendo che anche la comunicazione di irregolarità – nota anche con la denominazione di avviso bonario – debba riportare un prospetto analitico della quota di cui viene richiesto il pagamento a titolo di interessi.

Nel caso di specie un contribuente ha impugnato una comunicazione emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi, eccependo la violazione dell’obbligo di chiarezza e di motivazione in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi, atteso che all’interno dell’atto ne è stato indicato il solo ammontare complessivo e non la specificazione delle modalità di calcolo attraverso cui l’ufficio delle imposte sarebbe giunto a determinare quell’ammontare.

Il Giudice adito – oltre a chiarire che è impugnabile dinanzi alla Giustizia tributaria l’atto emesso a seguito di procedura di controllo automatizzato – ha evidenziato che l’obbligo di motivare gli atti dell’amministrazione finanziaria è contemplato dall’art.3 della L. 7 agosto 1990, n°241 e, con specifico riferimento agli atti d’imposizione tributaria, dall’art.7 della L. 27 luglio 2000, n°212 (Statuto dei diritti del contribuente), recentemente novellato dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n°219[1]. Pertanto – ha concluso l’Estensore – si collegano gli interessi dei contribuenti a una cognizione reale e non meramente formale degli obblighi nascenti dall’atto fiscale, ritraibili dagli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost., oltreché dall’art.41 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, che si concretizzano, in un’ottica di trasparenza e di difesa, nella esplicitazione del criterio di calcolo e dei saggi d’interesse all’interno dell’atto. Cosicché il ricorso del contribuente è stato accolto e l’avviso bonario (o comunicazione di irregolarità) è stato annullato parzialmente, con l’eliminazione della sola quota interessi.

In ottemperanza a quanto statuito con la sentenza in commento, la cartella di pagamento che verrà emessa dall’Agenzia della riscossione ai sensi dell’art.36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n°602 dovrà recare soltanto gli importi pretesi a titolo di imposte, in quanto dichiarate e non versate, e di sanzioni da omesso versamento di tributi, e non dovrà essere richiesto il pagamento dell’importo degli interessi così come indicato nell’avviso bonario – in quanto annullato in parte qua.

 

Francesco Fatone

[1] In relazione a quanto deciso con la sentenza in commento appare opportuno osservare che al nuovo comma 1-ter del citato art.7 della L. 212/2000 è attualmente sancito che «Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l’imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione».