Bed & Breakfast e alberghi accomunati dalla stessa tariffa
E ’quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza N°5358 del 27/02/2020. In particolare, rientra nel potere impositivo dei Comuni determinare la tariffa della TARSU relativa ad un immobile, non prendendo in considerazione la sua destinazione d’uso bensì l’attività economica o professionale effettivamente esercitata al suo interno. Quindi secondo gli Ermellini l’aspetto sostanziale deve prevalere rispetto a quello formale legittimando l’ente impositore ad equiparare, in sede di regolamento, la tariffa prevista per le strutture recettizie e alberghiere anche alle attività di B&B. Si tratta di una pronuncia non di poco conto, in considerazione dei tantissimi B&B presenti su tutto il territorio nazionale caratterizzati da un’attività che sicuramente ha una sua peculiarità ben definita rispetto alle strutture alberghiere e recettizie in generale. In concomitanza, i Giudici di Palazzaccio fanno il punto sulla normativa che attualmente disciplina i B&B definendone caratteristiche e peculiarità salienti.
Il caso:
La questione posta al vaglio dei Giudici di Palazzaccio rinviene nel caso di specie dalla notifica di un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno d’imposta 2010 ad opera del Comune di di Palermo a seguito del quale proponeva ricorso il contribuente destinatario dell’atto impositivo.
In particolare, nel caso di specie, il ricorrente svolgeva attività recettiva di Bed & Breakfast in concomitanza all’abitazione di residenza-. Veniva pertanto eccepita l’erronea assegnazione dell’immobile da parte del Comune impositore alla categoria di destinazione d’uso di albergo, ritenuta non idonea rispetto all’attività posta in essere dal B&B. Il Giudice tributario di prime cure, accoglieva i motivi di ricorso del contribuente annullando pertanto l’avviso di accertamento TARSU riferito all’anno d’imposta 2010. Il Comune impositore adiva la CTR in sede di gravame, ritenendo idonea la tariffa assegnata alla struttura recettizia del caso. Ma, anche in sede di gravame veniva confermata la non debenza TARSU in favore del contribuente, ribadendo pertanto la CTR Sicilia l’annullamento dell’avviso di accertamento TARSU.
In particolare, in sede di giudicato i Giudici di appello hanno sostenuto che:” sebbene rientri nella nozione di comune esperienza, salva prova contraria del contribuente, che l’attività di B&B dia comunque luogo ad un’attività di ricezione- ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti certamente differenti e superiori ad utenza residenziale, tuttavia, ciò potrebbe legittimare il Comune ad istituire, una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, ma non ad applicare la tariffa prevista per gli alberghi normalmente caratterizzati da una diversa ricettività”.
Il Comune impositore nei termini di legge proponeva ricorso per Cassazione ex art.360 e ss. cpc ritenendo ingiusta la sentenza di appello palesata dalla CTR adita.
In particolare, l’ente impositore contestava la violazione e falsa applicazione dell’art.62, comma 4 del D.lgs.n°507/1993 nonché dell’art.4, comma 2 dello stesso decreto istitutivo della tassa, facendo salva la possibilità nel caso di specie per l’ente impositore, di stabilire in sede regolamentare ex D.lgs.n°446/1997, art.52 la stessa tariffa prevista per le strutture recettizie- alberghiere anche ai B&B prendendo in considerazione non la destinazione d’uso dell’immobile bensì l’attività economica o professionale svolta sulla superficie occupata dall’immobile accertato e pertanto l’attitudine dello stesso a produrre rifiuti.
-Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N°5358 del 27/02/2012
La questione impositiva posta al vaglio della Corte di Cassazione è stata decisa nel caso di specie in favore del Comune ricorrente che ha visto in sede di legittimità l’accoglimento dei motivi di censura palesati nel ricorso introduttivo.
In particolare, in sede di giudicato gli Ermellini hanno ritenuto che l’applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU prescinde dalla destinazione d’uso dell’immobile, poiché lo stesso Decreto istitutivo della TARSU (D.lgs.n°507/1993) prevede espressamente la possibilità per l’ente locale di potere applicare la tariffa in base alla effettiva attività economica posta in essere sulla superficie che l’immobile occupa. In altre parole, è fatta salva la possibilità per l’ente impositore, di potere stabilire, in sede regolamentare ex art.52 del D.lgs.n°446/1997, l’attribuzione della tariffa TARSU anche ad attività di natura recettizia di tipo economico che non necessariamente coincidono con la destinazione d’uso formale dell’immobile.
Nel caso di specie, il Comune che ha emesso l’avviso di accertamento TARSU per il periodo d’imposta 2010 ha espressamente previsto nel proprio regolamento comunale, all’art.4, comma 2 che:” la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”.
In altre parole, il Comune impositore ha recepito in sede regolamentare quanto disposto espressamente dall’art.62, comma 4 del D.lgs.n°507/1993 il quale prevede testualmente:“Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”.
In altre parole, la norma appena richiamata contenuta nel più volte richiamato D.lgs.n°507/1993 decreto istitutivo della TARSU, demanda alla discrezionalità dell’ente impositore, previa espressa previsione regolamentare, la 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Chiarito tale principio in materia di TARSU con riferimento al caso di specie la Suprema Corte adita ha cercato di focalizzare altresì anche gli aspetti principali nonchè le peculiarità essenziali che contraddistinguono un’attività economico-recettizia come un B&B. In altre parole, ha esaminato i tratti principali in considerazione dei quali possiamo dire con certezza che un’attività di natura recettizia concretizza un’attività di B&B.
Intanto, rileva segnalare che tra le fonti normative, non possibile trovare una qualificazione dell’attività economica di Bed & Breakfast. In particolare, l’art.9 del D.lgs.n°79 /2011 che includeva tra le strutture ricettive alberghiere e para-alberghiere i Bed & Breakfast gestiti in Breakfast forma imprenditoriale e l’art.12 dello stesso decreto che invece ricomprendeva tra le strutture extra-alberghiere i Bed e a conduzione familiare, gestiti in forma non imprenditoriale, sono stati dichiarati incostituzionali (C. Cost. sen.n.80/2012) per violazione della competenza residuale delle Regione in materia di turismo, escluso dall’elenco delle materie di legislazione concorrente di cui all’art.117, comma 3 Cost.
Pertanto, non è possibile individuare un’unica qualificazione di B&B valida su tutto il territorio nazionale. Ne deriva che, la regolamentazione di tale attività recettizia spetta alle singole Regioni.
In considerazione di tale assunto, con riferimento al caso di specie riconducibile ad un Comune siciliano, i Giudici di Palazzaccio hanno ritenuto fondato quanto evidenziato dal Comune ricorrente; vale a dire, che l’art.41 comma, 1 della Legge della Regione Sicilia n.2/2002, dispone espressamente che “ il bed & breakfast è inserito tra le attività di cui all’art.3 della Legge regionale n.27/1996, ossia, tra le strutture recettizie di carattere alberghiero, senza dunque, che rilevino le caratteristiche dell’organizzazione dell’attività, se gestita o meno in forma imprenditoriale. L’equiparazione normativa ai fini della regolamentazione dei servizi per il turismo nell’ambito del territorio regionale, dei B&B agli alberghi, non impone ai Comuni di quella Regione di assimilarli anche quanto al trattamento tariffario, ai fini TARSU.
Il principio generale appena espresso vale tuttavia anche in senso inverso. Vale a dire, che non può comunque ritenersi viziato per illegittimità e dunque non può essere disapplicato ai sensi dell’art.7 comma 5 del D.lgs.n°546/1992 il regolamento comunale che con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all’esercizio del B&B ad un’attività alberghiera.
In altra parole, secondo quanto disposto dai Giudici di legittimità, rientra nella potestà discrezionale del Comune espletabile attraverso il regolamento comunale ex D.lgs.n°446/1997, la possibilità di attribuire alle attività economiche-recettizie che contraddistinguono un B&B la stessa tariffa TARSU prevista per gli alberghi non essendo individuabile nessuna norma statale che lo vieta. Tutto ciò, indipendentemente dalla destinazione d’uso della superficie occupata dal fabbricato, ma bensì prendendo in considerazione unicamente l’attività esercitata sulla superficie in questione.