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Corte di Cassazione Sentenza N°1281 del 22/01/2020: Responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle Società di persone

MASSIMA


Con la sentenza 1281 del 22 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già palesato in altre pronunce. In particolare, i Giudici di Palazzaccio hanno confermato la configurabilità di una solidarietà piena tra società di persone e socio anche in materia di debiti erariali affermando pertanto nella pronuncia in commento che la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone prevista dall’art. 2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari ( in tal senso anche: Cass. 1° ottobre 2014, n. 20704; Cass. 8 novembre 2013, n. 25143).


1.Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N°1281 del 22/01/2020.
Nella pronuncia in commento gli Ermellini hanno ribadito, in modo chiaro ed inequivocabile, il principio della coobbligazione in solido o meglio solidale tra soci compartecipi in una società di persona; non solo, la Corte ha segnalato che trattasi di una coobbligazione solidale illimitata, configurabile anche per debiti natura erariale.
Tanto rilevato, diverse possono essere le conseguenze rinvenienti da tale principio societario.
In particolare, molto spesso l’Amministrazione finanziaria si è trova ad attivare una procedura di recupero anche coattiva, in fase di riscossione, previo intervento dell’ AdeR  magari  chiedendo l’intera debenza tributaria anche solo ad uno dei soci, proprio in considerazione del fatto che la coobbligazione omnia tra soci di una società di persona, non obbliga l’Agenzia delle entrate a chiedere necessariamente a ciascuno dei soci pro-quota l’estinzione del debito tributario.

In altre parole, la richiesta di pagamento del debito erariale attivata dall’A.F. può essere destinata anche ad un solo dei soci per l’intero debenza, fatta salva poi la possibilità, di quest’ultimo, di agire in rivalsa nei confronti dell’altro socio per la sua quota.
Ancora, altra conseguenza dirette del principio generale di cui sopra sancito dalla Corte di Cassazione: il socio di una società di persone può essere destinatario della pretesa tributaria anche nel caso in cui  il debito tributario si riferisca  unicamente alla società di persona, individuata dalle norme tributarie quale unico soggetto passivo d’imposta. In questo caso, nonostante ciò il socio solidalmente risponderà dei debiti tributari di quest’ultima potendo come già evidenziato l’A.F adottare direttamente nei confronti del socio tutte le azioni di recupero del credito tributario sia pure alla condizione posta dall’art. 2304 c.c.; ossia, che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584; Cass. 6 settembre 2006, n. 19188).
A riguardo, infatti, il rapporto di sussidiarietà che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società, che per prima può essere chiamata a rispondere dei debiti sociali, non esclude che sia i soci, sia la società stessa possano essere debitori solidali rispetto alla stessa obbligazione, seppure in grado diverso. L’accertamento del maggiore imponibile IVA dovuta da  una società  di persone, non determina, in caso di impugnazione un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità  di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci (cfr. Cass. ord., 16 marzo 2018, n. 6531; Cass., ord.,14 marzo 2018, n. 6282).

2. Le conseguenze dirette dell’obbligazione solidale e illimitata dei soci nelle società di persone disposta dalla Corte di Cassazione con la Sentenza N°1281 del 22/01/2020
E’ stata, dunque, affermata  dai Giudici di Palazzaccio la sussistenza della responsabilità  del socio di una società di persone per i debiti tributari della società stessa e,  pertanto, la sua legittima ed eventuale soggezione all’azione esecutiva erariale in  caso di riscossione coattiva benchè questi sia privo della qualità di obbligato d’imposta e, in quanto tale soggetto estraneo rispetto agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società a lui non notificati (cfr. Cass. 22 dicembre 2014, n. 27189; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25765).
In applicazione di tale principio generale palesato dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento  è stato ritenuto altresì che l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo, ad esempio, di notificare  direttamente al socio l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA  poichè l’accertamento emesso e notificato

direttamente nei confronti della società di persone  ha effetto anche nei confronti del socio di cui il medesimo fa parte; così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti di ciascuno dei singoli soci; tutto ciò legittima l’ufficio impositore procedente a notificare ai soci, nella vigenza dell’art. 46, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, direttamente l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento (in tal senso, Cass. 11 maggio 2017, n. 11615; Cass., ord., 26 ottobre 2015, n. 21763).
Rileva altresì precisare che la responsabilità del socio per i debiti tributari contratti dalla società di persone non viene meno a seguito del recesso del socio stesso poichè, ai sensi dell’art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono da ritenersi comunque responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società di persona, fino al giorno dello scioglimento.
In proposito, rileva altresì segnalare che la mancata notifica al socio degli atti impositivi che hanno portato ex post alla formazione del titolo esecutivo  (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) notificati solo alla società  di persone  in qualità di debitrice principale nonchè unico soggetto passivo di imposta, non determina in tal caso una lesione del diritto di difesa a danno del contribuente.
Infatti, comunque è fatta salva la possibilità per il socio della società di persone di impugnare unitamente alla cartella di pagamento anche tutti gli atti presupposti non notificati allo stesso ex ante, potendo nel caso di specie  il socio ricorrente affrontare sub judice anche la questione di merito riconducibile agli avvisi di accertamento a lui  mai notificati. Lo consente l’art.19, comma 3 del D.lgs.n°546/1992 attraverso il quale è fatta salva la possibilità per il contribuente nel caso di specie il socio della società di persone, di impugnare l’ultimo atto da lui ricevuto (cartella di pagamento) unitamente a tutti gli altri impositivi lamenta  nello specifico la mancata notifica degli stessi quali atti presupposti o prodromici rispetto al titolo esecutivo da ultimo notificato dall’AdeR (cartella di pagamento)
Proprio con riferimento alla posizione del socio è possibile sostenere che la cartella di pagamento assolve nel caso di specie quale unico atto notificato contemporaneamente ad una duplice funzione: la prima, è quella di atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione forzata; vale a dire l’atto con il quale ha inizio la fase di riscossione coattiva del quantum debeatur. L’altra funzione simultanea assolta dalla cartella esattoriale è quella di atto impositivo attraverso il quale la pretesa erariale è portata a conoscenza del socio per la prima volta.
E’ proprio questa sua funzione simultanea di atto impositivo legittima il socio in caso di impugnazione della cartella esattoriale a sollevare nei confronti della stessa non solo i vizi propri del titolo esecutivo ma anche questioni di merito riconducibili direttamente agli avvisi di accertamento emessi  ex ante direttamente  dall’ufficio  impositore nella fase accertativa ma prima dell’iscrizione a ruolo.