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Cosa cambia con l’entrata in vigore della TARES.

A cura dell’Avv. Giuseppe DURANTE*

 

Il nuovo scenario normativo e la proroga fino al 1 luglio 2013.

La nuova TARES, in vigore dal 1° gennaio 2013  espressamente prevista dall’art.14 del D.lgs.n°201/2011 in attuazione del federalismo fiscale, non ha certo cambiato in meglio lo scenario normativo riconducibile al tributo in questione.

Infatti, ancora oggi, sono molti i punti oscuri e i vuoti normativi che hanno creato non poche difficoltà agli stessi Comuni chiamati a cimentarsi con un tributo che per molti aspetti presenta  un nuovo  volto di cui gli Enti impositori dovranno prendere cognizione al fine di potere ben metabolizzare i molteplici aspetti del nuovo tributo, in sede regolamentare.

Infatti,  non è un caso che l’applicazione della TARES sia stata sospesa fino al 1 luglio 2013; le ragioni  di tale proroga ad avviso ci chi scrive vanno sicuramente ricercate nella necessità di fare chiarezza  sia in sede normativa che nella  stessa fase di applicazione del tributo, fase, quest’ultima,  che non può certo  prescindere dalla puntuale redazione del regolamento comunale ex D.lgs.n°446/1997 in ordine al quale moltissimi Comuni hanno trovato enormi difficoltà.

Non solo, le difficoltà di carattere operativo rinvenienti dall’applicazione del nuovo tributo hanno portato  l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) con una Nota del 14 febbraio 2013 ad esternare la necessità di fare slittare l’entrata in vigore della nuova tassa al 1 gennaio 2014, ritenendo l’Associazione che rappresenta i Comuni d’Italia non ancora maturi i tempi per un’applicazione puntuale e precisa del nuovo  tributo in questione, a causa  delle  molteplici problematiche attuative che implicherebbe, anche a luglio,  la determinazione della base imponibile del  tributo in questione.

Per quanto riguarda la quantificazione del nuovo tributo che  accorpa la preesistente TARSU disciplinata dal D.lgs.n°507/1993 nonché le Tariffe, in particolare Tia 1 e Tia 2 i Comuni impositori faranno,  comunque, riferimento ai criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.lgs.n°158/1999.

Pertanto, è fatta salva per il Comune la possibilità di commisurare la TARES alla quantità e qualità media di rifiuti prodotti in considerazione degli usi e alle tipologie di attività svolte sulla superficie sia coperta che scoperta.

Per avere un dato certo sul computo della superficie metrica su cui applicare la tariffa, i Comuni dovranno fare riferimento ai dati indicati  dai contribuenti nella preesistente dichiarazione TARSU o TIA, non  potendo gli Enti impositori ancora fare uso dei dati rinvenienti dall’Agenzia del Territorio in ordine alla superficie catastale. Infatti, sarà possibile determinare il nuovo tributo in considerazione della superficie catastale solo allorquando verranno allineati  i dati degli immobili a destinazione  ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica sia interna che esterna di Ciascuno Comune. Spetterà poi ai Comuni impositori comunicare a tutti i contribuenti le nuove superficie imponibili, utilizzando le modalità più idonee per assicurarne l’effettiva conoscenza. Tuttavia, al fine di rendere possibile l’aggiornamento della banca dati del Comune è fatto obbligo per il contribuente di indicare nelle dichiarazione riferite agli immobili a destinazione ordinaria sia i dati catastali che il numero civico e numero interno di ubicazione dell’immobile. Interessato.

 

Le modalità di pagamento della TARES.

Per quanto riguarda poi le modalità di pagamento della nuova tassa, rileva segnalare ai contribuenti che la stessa non potrà essere versata in autoliquidazione; infatti, sarà necessario l’invio di un nuovo avviso di pagamento da parte del Comune impositore, in cui dovrà essere espressamente indicato in dettaglio per ciascuna utenza considerata, l’importo dovuto  a titolo di tassa, la maggiorazione nonché il tributo provinciale. E’ quanto ha recentemente divulgato lo stesso Ministero delle finanze proprio in considerazione delle linee guida che disciplineranno l’applicazione della TARES.

Per cui, restano confermate le vecchie modalità di pagamento utilizzate in precedenza sia per la TARSU che per le Tariffe (Tia 1 e Tia 2) applicabili anche in fase di riscossione del tributo.

Salvo eventuali possibili modifiche al testo di legge, facendo seguito al necessario invio dell’Avviso di Pagamento TARES da cui i Comuni non potranno esimersi, il versamento della prima rata è previsto per il mese di luglio in osservanza alla previsione normativa di cui all’art.1 comma 387 della L.n°228/2012 (Legge di stabilità).

Tuttavia, non è da escludere una ulteriore modifica della normativa previgente che possa addirittura anticipare di qualche mese il versamento della prima rata TARES, anche sé lo scrivente ritiene assai difficile tale probabilità in considerazione della confusione che ancora oggi caratterizza l’aspetto applicativo del tributo.

La legge di stabilità (L.n°228/2012) ha apportato ulteriori modifiche anche in merito alle modalità di riscossione del nuovo tributo, stabilendo la possibilità per i Comuni impositori  fino al 31 dicembre 2013, di demandare la riscossione sia ordinaria che coattiva del tributo alle società concessionarie che hanno precedentemente effettuato quella relativa alla TARSU e alla Tia  1 e Tia 2. Gli importi versati dai contribuenti verranno incassate direttamente dal Comune procedente in quattro rate trimestrali di pari importo.

Per le nuove occupazioni effettuate a decorre dal 1° gennaio 2013, invece, la tassa dovrà essere calcolata prendendo in considerazione le tariffe comunque deliberate per l’anno precedente in applicazione dell’art.1 della L.n°296/2006 (legge finanziaria del 2007). Il relativo conguaglio dovrà poi essere effettuato con la rata da pagare dopo la determinazione delle nuove tariffe in regime di TARES.

Anche la maggiorazione dovrà essere versata nella misura fissa pari ad 0,30 euro per mq. escludendo l’applicazione di sanzioni e interessi in aggiunta alla debenza del tributo o della tariffa.

E’ comunque fatta salva la possibilità per il contribuente di versare quanto dovuto in un’unica soluzione entro e non oltre il mese di giugno di ciascun anno. Infatti, in caso di mancato o insufficiente versamento è comunque prevista l’applicazione della corrispondente sanzione pari al 30 % del tributo non versato ex art.13 del D.lgs.n°471/1997.

Pertanto, allo stato degli atti i contribuenti devono solo aspettare che i Comuni effettuino l’invio anche con posta semplice degli avvisi di pagamento secondo le modalità espressamente indicate nelle ultime direttive del Ministero delle finanze, facendo salva l’eventuale non improbabile possibilità che il tributo in questione, accogliendo l’invito ultimo dell’ANCI possa realmente essere prorogato al 1° gennaio 2014.

Di seguito, viene riportato in estrema sintesi uno Schema Riepilogativo delle principali novità relative alla TARES:

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Base imponibile  della  Tares =  superficie calpestabile;

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Applicazione del tributo =  per tutti gli immobili sia a destinazione ordinaria che straordinaria;

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Regolamento = fissa i criteri di determinazione della Tariffa ex D.P.R. n°158/1999;

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Affidatari del Servizio di accertamento e riscossione della TARES = Concessionari, gestori;

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Parametro per calcolo TARES 2013 = superficie dichiarate  per TARSU e TIA 1 e TIA 2;

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Dati da indicare in Dichiarazione = dati catastali, numero civico e numero interno  di ubicazione dell’immobile;

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Modalità di pagamento della TARES = Mod. F24, bollettino di c/c postale;

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Scadenze = quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio, ottobre.

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* Avvocato Tributarista – Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario – Pubblicista.