D.L. n°99/2021: accertamento e riscossione sospesi fino al 31 agosto 2021
L’ennesima proroga, questa volta dal 30 giugno al 31 agosto dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito INPS la cui scadenza ricade nell’intervallo di tempo tra l’8 marzo 2020 (20 febbraio per i contribuenti con sede nei comuni della “prima zona rossa”) e il 31 agosto 2021. E’ quanto ha disposto il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 che ha rivisto nuovamente i termini di scadenza precedentemente fissati per la notifica degli atti di accertamento e riscossione. Poiché i versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione il nuovo termine di scadenza è fissato al 30 settembre 2021. Il nuovo termine non riguarda le rate riferite alla rottamazione nonchè al saldo e stralcio delle cartelle. Continua, pertanto, il periodo di stallo riferito all’attività di accertamento e riscossione da parte dell’ADE e dell’ADER giustificato dal periodo emergenziale dovuto al Covid 19. Tuttavia, sono migliaia le cartelle di pagamento pronte ad essere notificate accumulatesi in questi mesi e che inonderanno i contribuenti subito dopo il periodo feriale. Salvo, la possibilità remota di una ulteriore proroga fino a fine anno.
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– La proroga disposta dal D.L.n°99/2021 sull’attività di accertamento e riscossione: le ultime modifiche apportate alla normativa previgente
L’art. 2 del D.L. n°99/2021 ha modificato la vecchia versione dell’art. 68, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (applicabile, per effetto del comma 2, anche ad altre tipologie di entrate.
E’ stato altresì modificato l’art. 145, comma 1, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) riferito alla sospensione della compensazione tra crediti d’imposta e debito iscritto a ruolo, nonché, l’art. 152, comma 1 dello stesso decreto Rilancio relativo alla sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni. In particolare, il D.L. n°99/2021 dispone all’art. 8 che il decreto “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
In proposito, si osserva che il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno anche se la stessa è stata resa disponibile on line (pubblicata) in data 1° luglio.
La sospensione dei termini di versamento in scadenza nell’intervallo di tempo che va dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 riguarda tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29,D.L. n. 78/2010);
– avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
– avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
– ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (ai sensi del R.D. n. 639/1910);
– accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019);
Il D.L.n. 99/2021 più volte richiamato rappresenta, senza dubbio, l’ennesima proroga con la quale è stata disposta la sospensione originariamente prevista con il decreto Cura Italia (art. 68, commi 1 e 2) inizialmente fissata al 31 maggio 2020; termine ultimo, successivamente prorogato dai provvedimenti di seguito indicati:
Sospensione termini di riscossione | |
Provvedimento legislativo | Termine |
art. 154, D.L. n. 34/2020 | 31 agosto 2020 |
art. 99, D.L. n. 104/2020 | 15 ottobre 2020 |
art. 1-bis, D.L. n. 125/2020 | 31 dicembre 2020 |
art. 1, D.L. n. 3/2021 | 31 gennaio 2021 |
art. 22-bis, D.L. n. 183/2020 | 28 febbraio 2021 |
art. 4, D.L. n. 41/2021 | 30 aprile 2021 |
art. 9, D.L. n. 73/2021 | 30 giugno 2021 |
art. 2, D.L. n. 99/2021 | 31 agosto 2021 |
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; quindi, entro il 30 settembre 2021.
In considerazione delle disposizioni ultime previste dal più volte richiamato D.L. n°99/2021 pertanto è fissato al 30 settembre 2021 il dies a quo entro il quale si dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto
Con riferimento alla precedente disposizione che prevedeva la sospensione dei pagamenti fino al 30 giugno 2021 e, quindi, fissava il termine per il pagamento al 31 luglio 2021, è stato precisato che in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque fatta salva la possibilità per il contribuente di potere chiedere ed ottenere una dilazione di pagamento del quantum debeatur (art. 19, D.P.R. n. 602/1973). L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato, per evitare l’attivazione di procedure di recupero coattivo, l’opportunità di presentare la domanda di rateizzazione, entro il termine di pagamento fissato al 30 settembre 2021 E’ stato inoltre, chiarito che durante il periodo di sospensione (quindi, ai sensi del decreto Sostegni, fino al 30 agosto 2021) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà ex novo alcuna procedura cautelare (fermi amministrativi ex art.86 del Dpr n°602/1973 o ipoteca immobiliare ex art.77 del Dpr n°602/1973) o esecutiva (ad esempio, pignoramento mobiliari o immobiliari ex Titolo II del Dpr n°602/1973).
Volendo richiamare il quadro normativo di riferimento oggetto delle modifiche ultime così come disposte dal D.L. n°99/2021, rileva segnalare che l’art. 68 del D.L.n. 18/2020, come modificato dal richiamato art.2 (del D.L. n°899/2021) dispone espressamente l’applicabilità dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, stabilendo in particolare che:
- a) le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione” ;
- b) “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero, aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” ;
- c) “l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione” .
-Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Il comma 2 dell’art. 2, D.L. n. 99/2021 sopra richiamato ha prorogato altresì anche il termine scaduto in realtà al 30 aprile 2021 di sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo. In particolare,l’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 dispone che in sede di erogazione di un rimborso d’imposta l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.
Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.
Al fine di non penalizzare i contribuenti sotto il profilo della liquidità finanziaria è prevista la sospensione, fino al 31 agosto 2021, della possibilità di operare detta compensazione su iniziativa dell’Amministrazione finanziaria.
La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, già prorogata al 30 giugno 2021 (D.L.n. 73/2021) è stata spostata al 31 agosto 2021. Il datore di lavoro pertanto potrà riprendere ad effettuare le relative trattenute solo a decorrere dal mese di settembre 2021.
E‘ di tutta evidenza, l’intento del legislatore di dilatare per quanto possibile i termini di sospensione dell’attività di accertamento e riscossione aventi ad oggetto le entrate tributarie ed extra tributarie. Le molteplici proroghe, tuttavia, hanno creato un carico di lavoro ingente che dovrà essere necessariamente smaltito dall’ADE e dall’ADER nel prossimo autunno previa notifica di migliaia di accertamenti e cartelle di pagamento che in questi mesi di pandemia sono rimasti in archivio.
Quella disposta dal D.L. n°99/2021 dovrebbe essere l’ultima proroga concessa dal Governo in carica Il condizionale è d’obbligo non potendo escludere la possibilità di un ulteriore slittamento dei termini fino alla fine del 2021.