Ha natura decadenziale il termine entro cui dare inizio alla riscossione coattiva EX Art. 12 del D.LGS. N°504/1992 RATIONE TEMPORIS
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e con riferimento alle modalità di riscossione coattiva del tributo, il termine previsto dall’art.12, comma 1° seconda parte del previgente D.lgs.n°504/1992 ratione temporis (anteriore alle modifiche introdotte dall’art.1 comma 173, lett.e) della L.n°296/2006 entro il quale il ruolo deve essere formato e reso esecutivo ha natura decadenziale potendosi pertanto ricavare il carattere di perentorietà dalla locuzione “non oltre” contenuta nella norma richiamata. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di cassazione – Sezione Tributaria in concomitanza della Sentenza N°8189 depositata il 22/03/2019. Si tratta di un principio giurisprudenziale esternato dagli Ermellini riconducibile al previgente D.lgs.n°504/1992 ed in particolare, alla previsione normativa di cui al richiamato art.12 ratione temporis in cui è disposto espressamente il termine ultimo entro cui è fatta salva per l’ente impositore la possibilità di dare inizio alla riscossione coattiva del tributo; la perentorietà del termine previsto dall’art.12 del previgente D.lgs.n°504/1992 nella casistica posta al vaglio dei Giudici di legittimità è stata messa in discussione dallo jus superveniens rappresentato dall’art.1, commi 163 e 173 lett.e) della L. n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ritenendo possibile il Comune impositore fare salva o meglio ovviare alla decorrenza del termine (decadenziale) di cui all’art.12 del D.lgs.n°504/1992 previa applicazione della norma sopravvenuta di cui all’art.1 commi 163 e 171 lette) della L.n°296/2006.
– Il caso:
Con ricorso introduttivo notificato da un contribuente veniva impugnata un ingiunzione di pagamento emessa da una società in qualità di concessionario dei servizi di accertamento e riscossione coattiva del Comune. In particolare, il titolo esecutivo era legittimato dalla preventiva notifica di cinque avvisi di accertamento ICI riferiti ai periodi d’imposta 1993/1994/1995/1996/1997. Il Collegio tributario di prime cure rigettava il ricorso introduttivo ritenendo legittima l’ingiunzione di pagamento ICI poichè rinveniente da cinque atti impositivi emessi e notificati dal Comune impositore ab origine. Faceva seguito atto di appello in sede di gravame in concomitanza del quale il contribuente ingiunto faceva rilevare l’intervenuta decadenza del termine previsto dall’art.12, comma 1 del previgente D.lgs.n°504/1992 ratione temporis; per cui, l’ingiunzione di pagamento notificata risultava irrimediabilmente tardiva. La CTR Puglia accoglieva i motivi di doglianza mossi dall’appellante annullando l’ingiunzione di pagamento ICI con condanna del Comune impositore alle spese relative al doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza della CTR il Comune impositore proponeva ricorso per Cassazione sostenendo in sede di legittimità l’error in judicando del giudice di secondo grado ai sensi dell’art.360 comma 1 n°3 c.p.c..
In particolare, l’ente impositore riteneva errato l’orientamento assunto dal Collegio tributario di appello nel non avere ritenuto applicabili al caso di specie i commi 163 e 171 dell’art.1 della sopravvenuta L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007) grazie ai quali l’ingiunzione di pagamento ICI avrebbe tratto legittimità poiché emessa nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all’art.1, comma 163 della ridetta L.n°296/2006 nonché dalla pendenza del giudizio tributario in applicazione del comma 171 dell’art.1 della L.n°296/2006.
-Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n°8189 depositata il 22/03/2019:
La pronuncia in commento rileva in sede giurisprudenziale poiché interfaccia nello specifico la previsione normativa di cui al più volte richiamato art.12, comma 1 seconda parte del previgente D.lgs.n°504/1992 riconducibile al testo normativo ratione temporis e le modifiche sopravvenute a seguito dell’entrata in vigore dell’art.1 comma 163 lett.e) della L.n°296/2006 relativamente alla formazione del ruolo quale adempimento preliminare imprescindibile da cui fare partire la procedura di riscossione coattiva.
In particolare, la previsione normativa di cui al più volte richiamato art.12,comma 1 ultima parte del D.lgs.n°504/1992 in vigenza ICI fatta salva la decorrenza dei novanta giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, con riferimento all’inizio della procedura di riscossione coattiva del tributo, disponeva testualmente: “il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione”.
Pertanto, fatta salva la definitività dell’atto presupposto (avviso di liquidazione o avviso di accertamento) a seguito di mancata opposizione dello stesso e, decorsi novanta giorni dalla data sua data di notifica è fatta salva la possibilità dell’ente impositore di formare e rendere esecutivo il ruolo di riferimento osservando il termine di due anni decorrenti dalla data di definitività degli atti impositivi. Decorso il termine biennale il Comune impositore decade inevitabilmente dalla possibilità di recuperare coattivamente il credito tributario ICI. Proprio questo è il concetto focalizzato dagli Ermellini nella casistica in esame.
In particolare, i Giudici di Palazzaccio proprio partendo dall’analisi testuale della previsione normativa di cui all’art.12, comma 1 del D.lgs.n°504/1992 come sopra richiamato ratione temporis hanno confermato la natura decadenziale del termine ivi richiamato, potendosi ricavare il carattere di perentorietà dalla locuzione “non oltre” e che pertanto, trattasi nel caso di specie di decadenza di natura sostanziale e non procedurale; nel senso che una volta che essa è stata accertata con sentenza definitiva non è più possibile attivare le procedure di riscossione coattiva anche nel caso di un jus superveniens che dispone un diverso termine da entro cui fare partire la procedura di riscossione coattiva.
Secondo la Suprema Corte, la ratio del termine decadenziale di cui all’art.12, comma 1 del D.lgs.n°504/1992 è quella di evitare che il contribuente resti esposto all’azione dell’ente impositore per un tempo indeterminato.
Infatti, con riferimento alla casistica di cui ci si occupa proprio in osservanza a tale principio la Corte di cassazione adita ha confermato l’orientamento espresso dal Collegio tributario di seconde cure nel non aver ritenuto applicabili al caso di specie i sopravvenuti commi 163 e 171 dell’art.1 della L.n°296/2006 con riferimento a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della ridetta legge (L.n°296/2006) la cui vigenza ha portato a tre anni il termine utile per la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o Ingiunzione di pagamento).
In altre parole, la pretesa tributaria oggetto del giudizio ovvero il recupero dell’ICI per i periodi d’imposta 1993/1997 è la stessa posta al vaglio della CTP di Taranto che ex ante aveva annullato le cinque ingiunzioni di pagamento già notificate allo stesso contribuente e riferite alle stesse annualità. Titoli esecutivi annullati dalla CTP di Taranto poiché emessi oltre il termine decadenziale di cui al più volte richiamato art.12, comma 1 del D.lgs.n°504/10992.
Trattandosi nel caso di specie di una sentenza di prime cure passata in giudicato a seguito della mancata proposizione dell’atto di appello in sede di gravame ciò a precluso inevitabilmente la possibilità per il Comune impositore di riattivare la procedura di riscossione coattiva riferita alle stesse annualità (1993/1997) avvalendosi dello jus superveniens; ossia, facendo salva l’applicabilità al caso di specie della previsione normativa di cui all’art.1, commi 163 e 171 lette) della sopravvenuta L.n°296/2006 (legge Finanziaria 2007).
In particolare, l’art.1 comma 163 della L.n°296/2006 dispone espressamente: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
In altre parole,l’entrata in vigore della L. n°296/2006, meglio nota come mini Testo Unico degli Enti locali ha portato a tre gli anni (rispetto ai due previsti dal previgente art.12 comma 1 del D.lgs.n°504/1992 ) il termine entro i quali l’ente impositore può fare valere l’esigibilità del credito tributario. Conditio sine qua non è la definitività dell’accertamento rinveniente o dalla mancata opposizione dell’atto impositivo nei sessanta giorni successivi previsti ex lege; oppure, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. La data certa a cui ricondurre la definitività dell’avviso di accertamento rappresenta il diesa a quo da cui decorrono i tre anni previsti dall’art.1 comma 163 della L.n°296/2006.
Nella casistica posta al vaglio dei giudici di Palazzaccio la pretesa del Comune ricorrente di applicare lo jus superveniens disposto dalla più volte richiamata L.n°296/2006 art.1, comma, 163 con conseguente legittimità dell’ingiunzione di pagamento ICI ultima riferita agli avvisi di accertamento per gli anni 1993/1997 rinviene dalla previsione normativa di cui all’art.1, comma 171 che chiude il testo normativo in cui è espressamente disposto: “Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La ratio della norma sopra richiamata è chiara: la possibilità di applicare le previsioni normative disposte dalla L.n°296/2006 in tema di accertamento ICI e TARSU a tutti i rapporti tributari pendenti; ossia, a tutte le controversie giudiziali non definite con sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della L.n°296/2006. Tuttavia, non è questa la casistica rilevata dalla Cassazione nel caso di specie.
Infatti, il passaggio in giudicato della sentenza depositata in primo grado dalla CTP di Taranto con la quale i giudici di prime cure hanno annullato le cinque ingiunzioni di pagamento ICI emesse ab origine ha concretizzato la decadenza del Comune dalla possibilità di riattivare la procedura di riscossione, sia pure in virtù dello jus superveniens rappresentato dal più volte richiamato art.1, comma 163 della L.n°296/2006.
Ne deriva, l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento da ultimo notificata al contribuente poiché emessa oltre il termine decadenziale di cui al richiamato art.12, comma 1 del D.lgs.n°504/1992 ratione temporis giusta il passaggio in giudicato della sentenza