Decreto Fiscale Marzo 2020 Iniquo. Benefici fiscali risicati per i contribuenti ma il fisco si prende due anni in più per gli accertamenti
Avv. DURANTE Giuseppe
Avvocato Tributarista – Pubblicista
Maxi- Decreto Fiscale Marzo 2020: Le disposizioni in termini di sospensione degli adempimenti e versamenti giustificati dalla situazione di urgenza dovuta al Coronavirus 19.
1.1 Premessa:
Il Maxi Decreto Marzo 2020 disposto dal Governo a seguito della situazione di urgenza dovuta al Coronavirus 19 che ormai da settimane sta investendo il nostro Paese e non solo il nostro, è approdato finalmente nella sua stesura definitiva, dopo diverse bozze circolate in anteprima già da venerdì scorso. Da una lettura testuale del Decreto Fiscale, non si può fare a meno di fare due riflessioni importanti:
- la prima, è che emergono testualmente diverse criticità o meglio diversi punti oscuri su cui è necessario fare chiarezza in sede di applicazione del provvedimento;
- è chiara la volontà del legislatore di volere adottare due linee ben distinte; da una parte, avvantaggiare, per quanto possibile, gli enti impositori, previdenziali e assistenziali nonchè gli agenti della riscossione stabilendo addirittura in loro favore una proroga delle scadenze prossime fissate per il 31/12/2020 e riguardanti gli avvisi di accertamento relative all’anno d’imposta 2015 (nonché le comunicazioni ex art.36 bis del Dpr 602/73); dall’altro, concedere ai contribuenti benefici fiscali minimi e ridotti all’osso riguardanti la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari prorogati dal legislatore fino massimo al 31 maggio 2020 e solo per coloro che non hanno ricavi superiori a due milioni di euro; un importo, quest’ultimo, che inizialmente potrebbe sembrare iperbolico ma che tale non è, in considerazione del fatto che tantissime sono le aziende anche solo quelle piccole (tralasciando le medie e le grandi) che registrano ricavi netti superiori a 2 milioni di euro. Si tratta di un intervallo di tempo che interesserà la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari (08 marzo- 31 maggio 2020) non certo calibrato rispetto alla gravità della situazione sotto l’aspetto economico e finanziario, se consideriamo la criticità del periodo e le ripercussioni che lo stesso avrà in termini economici indistintamente su tutte le attività private e imprenditoriali nei mesi a venire. Pertanto, un decreto fiscale che viaggia su due binari diversi ciascuno portatore di benefici e agevolazioni ma dal peso specifico molto molto
1.2. Le disposizioni del Maxi Decreto Fiscale Marzo 2020:
Dalla lettura testuale dal MAXI DECRETO Fiscale Marzo 2020 varato dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus, si evince quanto di seguito:
- la sospensione per i contribuenti, di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo 2020. La scadenza in questione è rinviata a venerdì 20 marzo salvo ulteriori proroghe che potranno sopravvenire a seguito di possibili modifiche del testo;
- La data di scadenza del 20 marzo prossimo, non è da prendere in considerazione per tutti gli autonomi e tutte le imprese con reddito al di sotto dei 2 milioni di euro. Infatti, per questi ultimi, vale a dire, per chi ha ricavi che non superano il tetto dei 2 milioni di euro il pagamento delle ritenute nonché dell’IVA (annuale. mensile, trimestrale) unitamente ai contributi previdenziali e INAIL è stata invece fissata per il 31 maggio prossimo previo pagamento in un unica soluzione o anche con pagamento rateale mediante 5 rate. Non è dato evincere tuttavia dal testo del Decreto fiscale cosa si debba intendere con certezza per “adempimenti tributari” e se tale definizione possa essere estesa anche agli adempimenti processuali tributari (ricorsi avverso avvisi di accertamento in scadenza, e atti impositivi in genere nonché ai depositi tributari tramite il PTT). Si ritiene tuttavia che la sospensione dei pagamenti di cui al primo punto, implica altresì per lo stesso periodo (08 marzo – 31 maggio 2020) la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali nonché quelli prescrizionali e decadenziali in materia di liquidazione, verifiche fiscali, accertamento, riscossione e contenzioso in favore degli stessi enti previdenziali e assistenziali, enti impositori (Amministrazione finanziaria ed enti locali), agenti della Tuttavia, quello che più rileva e preoccupa per i contribuenti è che la sospensione dei versamenti tributari e degli adempimenti così come disposta in favore degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali nonché degli agenti della riscossione aventi sede nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali (tutta l’Italia tuttavia è ormai considerata zona rossa) che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, in deroga a quanto previsto dall’art.3, comma 3 della L.n°212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente),vengono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla data di cessazione della sospensione.
1.3. Considerazioni conclusive.
Un Decreto Fiscale quello approvato il 16 marzo scorso in una situazione di estrema urgenza in considerazione del “Blocco Totale” del Paese Italia che viaggia su due direttive diverse nonostante la ratio del Provvedimento è quella di aiutare soprattutto i milioni di contribuenti costretti a casa a gestire le prossime e imminenti scadenze fiscali previste a marzo 2020 e non solo a quelle.
Tuttavia, non si può tacere in considerazione a quanto sopra richiamato che, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti prevista per gli uffici, legittimerà, a cascata, la proroga del termine perentorio per la notifica degli avvisi di accertamento riferiti all’anno d’imposta 2015, di prossima scadenza, (al 31/12/2020), facendo salva la possibilità per l’Amministrazione finanziaria, di prorogarne la notifica nel biennio successivo rispetto alla fine della sospensione (prevista per il 31/05/2020) Per cui, volendo tirare fuori qualche data:
– se la sospensione dei versamenti e degli adempimenti è stata fissata dal decreto fiscale al 31 maggio 2020; l’ufficio impositore, potrà notificare gli accertamenti aventi ad oggetto le imposte erariali riferiti all’anno 2015, entro e non oltre il 31/12/2022, anziché del 2020. Il decreto pertanto consentirà agli uffici impositori di prendersi altri due anni di tempo per notificare gli avvisi di accertamento IRPEF – IRAP ed altri 2015 giustificando la proroga biennale in considerazione della situazione di assoluta emergenza venutasi a creare nel nostro Paese a seguito del Coronavirus 19. Pertanto, leggendo tra le maglie testuali del decreto fiscale è’ chiara la volontà del legislatore, in considerazione della situazione di urgenza che il Paese sta attraversando, di volere prorogare il termine di scadenza previsto per gli accertamenti 2015 (nonché 2016 per i versamenti in autoliquidazione ex 36 bis DPR 602/73)in favore parte dell’Amministrazione finanziaria non esclusi gli enti locali impositori.
– dall’altro lato, ossia sul versante contribuenti sembrano davvero stringate e ridotte all’osso le agevolazioni fiscali previste per i contribuenti in termini di durata della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti per il mese di marzo 2020 Cosa dire?.. a parità di condizioni di estrema urgenza, due pesi due misure che tendono a tutelare interessi evidentemente contrapposti in cui il contribuente sembra essere sempre quello più penalizzato. Come dire, oltre al danno anche la beffa.
- Il Decreto fiscale rinvia altresì al 30 giugno prossimo tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che ricadono dall’08 marzo al 31 maggio 2020. E’ il caso per fare un esempio, della dichiarazione annuale IVA.
- Restano esclusi dal rinvio sopra richiamato (dal 08 marzo al 31 maggio 2020) le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato così come quelle degli oneri detraibili in scadenza al 31 marzo 2020.