Le direttive disposte dalla circolare n°4/e del 07 maggio 2021 sull’attività di controllo – accertamento e contenzioso tributario
Con la Circolare n. 4 del 7 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha delineato in modo chiaro e dettagliato i nuovi indirizzi operativi unitamente alle linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti per il periodo d’imposta 2021, sia in considerazione del permanere della situazione emergenziale dovuta al COVID 19, sia in considerazione dell’esigenza imprescindibile di ripresa delle attività economiche riconducibili ai contribuenti sia essi persone fisiche sia persone giuridiche. Si tratta di un intervento particolarmente articolato che tocca tutti i comparti dell’imposizione fiscale sia quelli pre- accertativi sia quelli riconducibili all’attività di accertamento e contenzioso. Dal tenore testuale della Circolare n°4/E appare altresì evidente l’intendo dell’A.F. di migliorare la qualità dell’attività di accertamento finalizzata a scandagliare i fenomeni di elusione ed evasione d’imposta, anche in ambito internazionale strutturando un’attività di accertamento mirata e strettamente funzionale rispetto alla individuazione dei fenomeni di evasione soprattutto quelli riconducibili alla evasione IVA e alla macro- evasione realizzata dai “grandi contribuenti”. Ovviamente, si tratta di un articolato che tiene conto degli effetti disastrosi dovuti al Covid 19 e subiti dalla economia del nostro Paese; per cui, verrà data priorità assoluta alla erogazione dei rimborsi già formalizzati dai contribuenti riducendo i tempi di erogazione degli stessi. Il fine è quello di agevolare il recupero delle attività economiche ed imprenditoriali dei contribuenti disastrate dalla chiusura forzata in osservanza alle norme anti Covid.
La Circolare n°4/ del 07 maggio 2021 si articola essenzialmente in tre sezioni distinte dedicate in particolare: a) prevenzione e al contrasto dell’evasione; b) attività di consulenza; c) servizi nelle quali vengono forniti mirati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni operative che vengono volutamente distinte tra:
– attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
– attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti, e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
– attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macrotipologie di contribuenti, ma che hanno profili di trasversalità, quali quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche, l’attività a rilevanza internazionale, le attività di contrasto alle condotte illecite, le attività intese alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, alla riduzione delle impugnazioni, all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, le attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
– attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di assistenza e informazione all’utenza, la trattazione delle istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, l’erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.
Passiamo ora ad analizzare in dettaglio le direttive principali contenute nella Circolare che riguardano nello specifico l’attività di prevenzione, contrasto all’evasione e al contenzioso tributario:
– Prevenzione, contrasto all’evasione e contenzioso
Con riferimento specifico alle attività di controllo e coordinamento interno riguardanti il comparto dei «grandi contribuenti» nel corso del 2021 l’A.F. uniformerà le modalità di intervento alle linee dettate dallo stato di emergenza legato alla pandemia. Pertanto, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti, in continuità con gli anni precedenti, rafforzerà le attività di supporto nei confronti delle Direzioni regionali impegnate nelle attività di controllo dei grandi contribuenti, sia con la predisposizione di documenti di prassi e indicazioni in merito alle attività di controllo, sia attraverso l’ordinaria attività di coordinamento subordinata all’espressa richiesta di parere o di consulenza giuridica da parte delle Direzioni regionali. Al fine di garantire efficacia al coordinamento e di assicurare omogeneità di approccio, continueranno a svolgersi le riunioni di coordinamento periodiche sia regionali che nazionali privilegiando il canale della videoconferenza. E’ chiaro, pertanto, l’intento dell’A.F. di implementare nel periodo post Covid 19 le attività di coordinamento in modo tale da fare “più squadra” anche e soprattutto, nel vagliare le questioni impositive riconducibili ai “grandi contribuenti” e quindi, nella individuazione dei fenomeni di macro- evasione. Pertanto, le attività di analisi e le strutture delle Direzioni regionali competenti per i grandi contribuenti concentreranno le proprie risorse sui soggetti che presentano un maggiore rischio fiscale; ovvero, verranno attenzionati in particolare i macro- contribuenti che non manifestano comportamenti collaborativi e trasparenti. Con gli uffici dell’A.F.
La posizione fiscale dei contribuenti sarà monitorata con l’ausilio di strumenti e di applicativi in uso e, in particolare, attraverso un’attività di “tutoraggio” che prenderà in considerazione i dati rinvenienti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo d’imposta 2019 e per quelle residuali relative all’anno precedente. Il giudizio sulla maggiore o minore rischiosità del soggetto terrà conto degli indicatori di rischio che emergono dall’analisi degli elementi informativi disponibili.
Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, il tutoraggio potrà essere svolto mediante un sintetico aggiornamento della scheda di rischio qualora, negli anni precedenti, non sia stato rilevato un livello di rischio alto, ovvero gli esiti dell’attività di controllo abbiano permesso di appurare che l’evento, a motivo del quale era stato attribuito un rischio alto, non si è verificato, a condizione che dalle dichiarazioni o dai bilanci successivi, non emergano scostamenti o eventi significativi. In tali casi, l’aggiornamento potrà riguardare solo i dati relativi alle ultime dichiarazioni fiscali presentate e al bilancio di esercizio.
Secondo quanto disposto nella Circolare in commento, in sede di determinazione del livello di rischio rapportato al contribuente sia esso persona fisica o giuridica, si dovrà tenere conto dei comportamenti che attestino la propensione del contribuente alla realizzazione di un rapporto collaborativo con l’Amministrazione finanziaria fondato sulla trasparenza e sulla reciproca fiducia.
In tale ottica, sarà valorizzata dall’ufficio l’adesione al programma di cooperative compliance o la presentazione di interpelli per i nuovi investimenti.
L’operatività delle Direzioni regionali, in relazione al comparto dei grandi contribuenti, sarà supportata anche dall’attività di analisi del rischio effettuata dall’Ufficio. Dall’anno d’imposta 2019 rientreranno nella platea dei grandi contribuenti i Gruppi IVA, di cui agli articoli 70- bis e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Specifici chiarimenti, con riferimento alle attività di controllo dei Gruppi IVA, saranno forniti dall’A.F. con un successivo documento di prassi in corso di predisposizione. Gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, fino al perdurare dello stato di emergenza limiteranno lo svolgimento delle attività istruttorie esterne privilegiando altre forme di attività istruttorie propedeutiche alle attività di accertamento. E’ chiaro l’intento dell’A.F. di implementare, almeno fino alla fine del periodo emergenziale dovuto al Covid 19, le attività istruttorie interne previa analisi delle banche dati a disposizione degli uffici, limitando pertanto quelle esterne che si svolgeranno, in ogni caso, con modalità finalizzate a limitare gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti e dei loro rappresentanti, nonché del personale dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di prassi già impartite.
L’iniziativa delle Direzioni regionali sarà, quindi, prioritariamente indirizzata allo svolgimento delle attività istruttorie interne mediante ricognizione degli elementi informativi più rilevanti e recenti e, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria accordando priorità alle forme di comunicazione con il contribuente che non comportino riunioni in presenza, evitando pertanto spostamenti in loco a carico del contribuente segnalato .In tale ambito, sarà accordata priorità alle posizioni che presentano un maggior grado di sostenibilità delle pretese. Gli Uffici competenti in relazione ai grandi contribuenti continueranno a svolgere, con priorità, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi. Attraverso le linee di intervento, si continuerà a intercettare e contrastare, efficacemente, i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, nazionale e internazionale, anche mediante l’uso appropriato delle banche dati disponibili per l’Agenzia delle entrate e di fonti informative appropriate.
Le Direzioni regionali avranno cura di potenziare il ricorso al coordinamento e l’interazione con le giurisdizioni fiscali estere attivando le adeguate forme di cooperazione amministrativa assicurate dal Settore Internazionale, ora inserito nell’organico nella Direzione Centrale Grandi Contribuenti.
Con particolare riferimento ai controlli simultanei/multilaterali e alle altre forme di cooperazione amministrativa avanzata (quali, ad esempio, la presenza di funzionari negli Uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative nel territorio di un altro Stato – PAOE), è in corso un progetto di rafforzamento dell’utilizzo di tali strumenti, attraverso il coordinamento centralizzato in capo al Settore Internazionale, al fine di garantire la corretta attuazione delle procedure previste, la sensibilizzazione, il supporto e la formazione ai funzionari coinvolti nei controlli.
Tale approccio è in linea con gli obiettivi della creazione di una single platform in sede UE, già avallata dal TADEUS2 che risponde alla richiesta della Commissione Europea di approntare le misure organizzative necessarie alla sua implementazione, al fine di un proficuo utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla stessa.
Sarà, inoltre, garantita e data continuità a ogni adeguata e sistematica forma di coordinamento con la Guardia di Finanza, attraverso l’attivazione di tavoli congiunti tra le strutture territoriali e centrali dell’Agenzia con i Reparti operanti e il Comando Generale, le cui soluzioni consentono di conferire omogeneità alle tematiche di maggiore rilevanza e complessità.
Da ultimo, le attività di controllo, nei confronti dei soggetti che non rivestano, con continuità (in tutti i periodi d’imposta oggetto di controllo), la qualifica di ”grandi contribuenti” saranno condotte, attivando l’opportuno coordinamento tra le competenti Direzioni provinciali e Direzioni regionali, al fine di condividere gli elementi informativi raccolti, anche con riferimento agli esiti dell’attività di tutoraggio.
Dalla letture della Circolare in commento è di tutta evidenza l’intento dell’A.F. di incentivare o meglio potenziare le attività di controllo attraverso una maggiore cooperazione ed interazione tra i diversi uffici e le diverse Direzioni territoriali, in modo tale da incentivare un lavoro sinergico tra i vari apparati preposti previo utilizzo di banche dati uniche da utilizzare anche nell’area UE, soprattutto, con riferimento ai reati tributari in ambito internazionale.
-Attività di accertamento:
Con riferimento specifico alle attività di accertamento l’intento dell’A.F. è quello di elevare la qualità delle contestazioni che dovranno essere mirate e ponderate al fine di ridurre al minimo i margini di errore, riducendo la possibilità di soccombenza in caso di contenzioso. Sia in caso di contestazioni pre- accertative sia per quelle accertative in senso stretto.
La buona qualità dell’attività accertamento e il loro buon esito, a seguito delle procedure adesive/conciliative previste dall’ordinamento giuridico, ovvero, all’esito degli eventuali contenziosi concorrerà oltre che a ridurre il tax gap a livello nazionale, anche all’obiettivo di un Fisco più equo e percepito meglio dal contribuente, in un momento di profonda crisi economica. Una scelta, possiamo dire, quasi obbligata, ma comunque, apprezzabile, in un periodo così difficile per l’economia del Paese. Pertanto, sembra evidente l’intento dell’A.F. nel periodo emergenziale covid 19, di prediligere la qualità rispetto alla quantità. Quindi, accertamenti mirati supportati da elementi certi che daranno concretezza e attendibilità alla pretesa impositiva vantata dall’ufficio, sia in sede stragiudiziale sia in caso di contenzioso davanti al Giudice tributario.
In particolare, nelle attività di accertamento sarà data priorità a posizioni riguardanti fattispecie e comportamenti da cui è possibile evincere un evidente disvalore. In particolare, saranno soggetti a controlli mirati e particolarmente invasivi tutti i fenomeni di evasione ed elusione fiscale rappresentati da frodi, abuso del diritto, false compensazioni, indebita fruizione di regimi agevolativi e di misure di sostegno a seguito della pandemia
Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche e, nel contempo, supportare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali l’A.F.ha previsto la ripresa delle attività di promozione per l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che consentano al contribuente di regolarizzare la propria posizione, evitando conseguenze negative in futuro. In particolare, è previsto l’invio di comunicazione formale a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’estero-metro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione: ovvero, nel caso in cui l’abbiano presentata con dati incompleti.
Si tratta di un’ attività pre-accertativa di mero controllo automatizzato, finalizzata a consentire al contribuente il corretto adempimento dichiarativo, nei modi e termini di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando il soggetto obbligato, delle riduzioni sanzionatorie ivi previste per la correzione di errori e omissioni. Analogamente, è previsto, nel quarto trimestre dell’anno, l’invio di comunicazioni, a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’estero-metro e dei corrispettivi telematici, non risultino aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per i primi due trimestri del 2021.
Anche in questo caso, la finalità evidente dell’ufficio è quella di consentire al contribuente sia esso persona fisica o giuridica la regolarizzazione dell’adempimento, mediante l’invio, da parte del contribuente, delle comunicazioni omesse, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2022), consentendo, altresì, il versamento delle sanzioni in misura ridotta (si veda, al riguardo, la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
È inoltre previsto, nel quarto trimestre del 2021 l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali, a seguito della registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale aiuti di Stato, per il periodo di imposta 2018, si è riscontrato il superamento dell’ammontare complessivo concedibile in regime de minimis. Con la comunicazione, il contribuente è invitato a verificare la correttezza dei dati dichiarati nel quadro dichiarativo relativo agli aiuti di Stato e in caso di errore, a rettificare la dichiarazione fiscale restituendo le somme indebitamente fruite, evitando, in tal modo, future attività di recupero.
-Attività di controllo
Nell’anno in corso ( periodo d’imposta 2021) le attività di controllo dovranno essere indirizzate e finalizzate al contrasto di quei comportamenti che, anche alla luce della grave situazione economica in cui versano le attività produttive, risultano connotati da un alto disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo, permettono a coloro che li mettono in atto di falsare le regole concorrenziali. In particolare, l’attività di controllo degli Uffici si concentrerà, oltre che sul recupero dei contributi a fondo perduto indebitamente fruiti anche sui soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sui soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti agevolativi: credito di imposta per ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, credito di imposta sisma centro-Italia, credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione. Tra questi, in considerazione dei fenomeni di indebito utilizzo già riscontrati, particolare attenzione dovrà essere prestata al controllo del credito di imposta per ricerca e sviluppo. In generale, per tutti i tipi di agevolazione fruiti sotto forma di crediti di imposta, è stata evidenziata nella circolare in commento, l’importanza di dedicare specifico impegno al riscontro delle compensazioni indebite, ponendo particolare attenzione, data l’insidiosità della fattispecie, anche ai casi in cui i crediti palesemente fittizi risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di accertamento, soprattutto se sono stati oggetto di definizione, a vario titolo, da parte del contribuente (ad esempio, definiti in adesione, mediazione, conciliazione, ecc.).
La ratio principale che giustifica tali fattispecie di controlli riconducibili all’esistenza dei crediti di imposta utilizzati in compensazione o delle deduzioni dal reddito, ovvero, delle riduzioni dell’imposta ordinaria, risponde essenzialmente anche all’esigenza di verificare la corretta applicazione delle normative di favore che costituiscono aiuti di Stato, e che sono sottoposte anche al monitoraggio da parte della Commissione Europea. Siffatta verifica richiederà un significativo impegno, avuto riguardo alle numerose agevolazioni consentite in correlazione con l’emergenza pandemica. Si tratta di un’attività di monitoraggio particolarmente imponente che andrà a scandagliare con opportuna meticolosità la reale sussistenza delle condizioni necessarie per la fruibilità dei benefici fiscali sopra richiamati previa osservanza della normativa di riferimento. In mancanza di tali condizioni o in caso di applicazione distorta della normativa di riferimento l’A.F. procederà alla revoca immediata dei benefici fiscali richiedendo il pagamento delle maggiori imposte non versate.
Nell’anno 2021, è prevista altresì la ripresa graduale, dilazionata in più lotti distribuiti nel tempo, di invio di comunicazioni di compliance al fine di segnalare al contribuente l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili attraverso l’istituto del ravvedimento operoso con una rilevante riduzione delle sanzioni applicabili. Le comunicazioni riguarderanno i contribuenti-persone fisiche per i quali, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno d’imposta 2017 sia stata riscontrata, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, un’anomalia riguardante una o più categorie reddituali. Le comunicazioni sono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata e, in caso di indirizzo PEC non attivo, la spedizione è effettuata 19 mediante posta ordinaria. Dette comunicazioni, corredate con i dati in possesso dell’Agenzia, saranno altresì consultabili all’interno del «Cassetto fiscale» del contribuente.
Nel corso del 2021 saranno altresì elaborate ulteriori comunicazioni con l’intento di ricordare ai contribuenti l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione all’anno di imposta 2020. Tali comunicazioni saranno inviate presumibilmente nel mese di gennaio 2022, alle persone fisiche che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, risultino aver percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
I contribuenti saranno invitati alla presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi al termine previsto dalla norma, usufruendo della riduzione di sanzioni sia per la presentazione della dichiarazione, che per i relativi versamenti delle imposte dovute. In considerazione delle difficoltà determinatesi a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19, i contribuenti saranno invitati, prioritariamente ad utilizzare il canale CIVIS o gli altri strumenti telematici disponibili (e-mail – PEC) per l’invio della documentazione in loro possesso e, solo come modalità residuale, alla consegna diretta dei documenti in ufficio, sempre mediante previo appuntamento.
Le Direzioni provinciali e le Sezioni di Assistenza Multicanale assicureranno la consueta idonea assistenza ai contribuenti, che necessitano di chiarimenti in merito alle comunicazioni ricevute, ed esamineranno, tempestivamente, gli elementi ritenuti utili a giustificare l’incongruenza che ha originato la comunicazione. Le attività di analisi del rischio, selezione e controllo In linea generale, l’attività di analisi e selezione sarà realizzata attraverso l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi informatici messi a disposizione quali ausili per la programmazione e la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. L’attività volta a individuare le posizioni da sottoporre a controllo dovrà essere, in ogni caso, supportata da un’attenta analisi del rischio, mirata a far emergere le situazioni più rilevanti, evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura meramente formale. A livello centrale, la Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali – Settore Controllo – Ufficio Analisi e Controllo garantirà un costante supporto alle strutture regionali e provinciali, anche attraverso la definizione di metodologie operative per le attività di selezione e controllo e per favorire il corretto adempimento fiscale.
Per quanto riguarda attività di controllo ordinaria saranno messe a disposizione degli Uffici, sulla base degli incroci dei dati in possesso dell’Agenzia:
-a) le posizioni dei soggetti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo;
-b)le posizioni di coloro che sono stati esclusi dall’invio delle comunicazioni finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo per omessa dichiarazione dei redditi e che risultano aver percepito e non dichiarato, in tutto o in parte, uno o più redditi appartenenti a diverse categorie reddituali, nonché dei soggetti operanti in qualità di sostituti d’imposta che risultano non aver dichiarato e versato (integralmente o parzialmente) le ritenute risultanti dalle certificazioni uniche relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi e redditi da locazioni brevi.
Un ulteriore fenomeno di particolare rilevanza riguarda la parziale o omessa dichiarazione dei redditi dei fabbricati derivanti dai contratti di locazione breve. Nell’ambito dell’attività di analisi finalizzata al controllo, si procederà all’utilizzo, come dati di riscontro, tanto delle comunicazioni trasmesse dagli intermediari che intervengono nel contratto, quanto dei dati delle certificazioni uniche trasmesse dagli intermediari che intervengono nel pagamento ed operano una ritenuta del 21 per cento sui canoni o sui corrispettivi lordi. Coerentemente con le priorità definite dall’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022, l’A.F. darà impulso alle attività di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo sulle persone fisiche, in presenza di elementi informativi su redditi di fonte estera, pervenuti tramite i flussi strutturati degli scambi automatici o da scambi spontanei provenienti da Paesi UE e/o OCSE, tra cui le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS). Particolare attenzione inoltre sarà riservata alle analisi sui movimenti di capitale da e verso l’estero per importi rilevanti, al fine di intercettare comportamenti fiscali illeciti e fenomeni di indebita detenzione di disponibilità all’estero, anche in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale delle attività estere di natura finanziaria, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, attraverso l’individuazione di posizioni caratterizzate da un’elevata rischiosità fiscale su cui procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, sempre attraverso l’ausilio del contraddittorio a distanza.
Nello specifico, formeranno oggetto di controllo le posizioni che, a seguito di analisi del rischio ed elaborazioni effettuate centralmente a partire dai dati pervenuti nell’ambito dello scambio automatico tra Paesi UE ed extra UE in base al Common Reporting Standard, non hanno formato oggetto di comunicazione per l’invito alla compliance. Tali posizioni saranno rese disponibili unitamente alle indicazioni operative per le conseguenti attività di controllo. Con riferimento agli enti non commerciali e alle Onlus, l’attività delle Direzioni regionali e provinciali sarà supportata da specifiche analisi del rischio, volte prioritariamente all’individuazione degli enti che svolgono attività inidonee a perseguire scopi sociali, procedendo al recupero a tassazione delle agevolazioni indebitamente fruite.
Gli Uffici effettueranno un numero di controlli idoneo a garantire l’effetto di deterrenza, nonché il recupero delle agevolazioni illegittimamente fruite dalle organizzazioni che abusano della qualifica di enti non profit, anche traendo vantaggio dal particolare periodo di emergenza sanitaria. L’attività potrà essere tesa ad intercettare comportamenti posti in essere dagli enti non profit, nel corso del periodo di emergenza epidemiologica che potrebbero celare finalità lucrative, quali, ad esempio, la mancata destinazione alle attività istituzionali delle risorse raccolte tramite campagne di raccolta fondi (cd. crowdfunding), realizzate anche attraverso piattaforme on-line.
L’attività di analisi del rischio, oltre ad essere effettuata utilizzando gli specifici applicativi disponibili, terrà conto anche della conoscenza diretta del territorio e delle singole peculiarità che caratterizzano i vari settori di attività, in modo da ottenere una selezione mirata dei soggetti, ed evitando di perseguire, salvo evidenti casi di abuso, situazioni di minima rilevanza. Pertanto, ancora più incisivo sarà l’attività di accertamento a carico delle onlus, al fine di verificare l’effettiva coesistenza dei presupposti previsti ex lege che prevede il regime fiscale agevolato.
-Il Contenzioso:
Nell’ottica di un rapporto fondato sul dialogo, sulla collaborazione e sulla reciproca fiducia tra Fisco e contribuente, l’A.F. ha evidenziato nella circolare in commento, l’intento di ridurre il più possibile la conflittualità nei rapporti con il contribuente, riducendo pertanto il contenzioso tributario davanti alle Commissioni territorialmente competenti. Là dove non è stato possibile evitare il giudizio tributario ottimizzare la difesa dell’ufficio aumentando le vittorie in giudizio. In altre parole, con specifico riferimento al contenzioso tributario è chiara la visione dell’A.F. di ridurre il più possibile le liti tributarie attivando, in sede stragiudiziale, tutti gli istituti deflattivi previsti dalla normativa. In caso di inevitabile contenzioso, sarà necessario ottimizzare la difesa dell’Erario, al fine di evitare il più possibile la soccombenza giudiziale.
E’ questa, una prospettiva che porterà l’ufficio ad ottimizzare la fase del reclamo- mediazione ex art.17 bis del D.lgs.n°546/1992, cercando, per quanto possibile, di definire già in sede stragiudiziale la contesa con il contribuente. In altre parole, chiudere la controversia con il contribuente, là dove ci sono le condizioni, anche non ottimali, per chiuderla evitando un contenzioso in cui è comunque fisiologica l’alea del giudizio e pertanto, la possibilità di soccombenza dell’ufficio.
Si tratta di un modus operandi che porterà l’ufficio a valutare in modo sistematico la sostenibilità della pretesa impositiva, sia nella fase pre-contenziosa, sia nella eventuale fase contenziosa, assicurando in tal caso, una corretta ed efficace difesa della pretesa erariale estendendola a tutti i gradi di giudizio. La circolare prevede altresì un maggiore e migliore coordinamento tra l’attività strettamente legale con quella meramente amministrativa riferita alla fondatezza degli atti emessi e relativamente ai quali sono già emerse delle criticità emerse in sede di mediazione con il contribuente. Quindi,una maggiore valorizzazione delle esperienze già maturate dagli uffici, costituendo ciò un parametro significativo al fine di migliorare la qualità della produzione amministrativa e, quindi, ampliare la tax compliance.
Pertanto, i risultati positivi o negativi rinvenienti dalle procedure di mediazione o conciliazione dovranno sistematicamente stimolare l’ufficio interessato al miglioramento della qualità della produzione amministrativa nonché alla riduzione dei rinvii alla fase contenziosa, soprattutto, in quelle casistiche che potrebbero vedere l’ufficio soccombente con grave pregiudizio per la stessa pretesa impositiva oltre a dovere subire una possibile condanna al pagamento delle spese processuali.
L’attività degli uffici riconducibili all’A.F. dovranno necessariamente ponderare i seguenti fattori:
– l’effettiva sostenibilità della pretesa impositiva vantata nei propri atti impositivi, al fine di evitare la soccombenza in sede giudiziale in caso di contestazione da parte del contribuente;
– favorire il più possibile l’adesione da parte del contribuente agli strumenti deflattivi del contenzioso, per le ragioni già sopra evidenziate, al fine di assicurare una corretta e tempestiva gestione dei procedimenti di mediazione ed esperire il tentativo di conciliazione giudiziale con riferimento alle controversie per le quali sussistono le condizioni previste dagli artt.48 e ss del D.lgs.n°546/1992;
– svolgere tempestivamente tutti gli adempimenti previsti in capo alle strutture deputate alla trattazione dei procedimenti di mediazione e dei giudizi tributari previsti ex lege. In altre parole, gli uffici dovranno fare il possibile per trovare l’accordo con il contribuente in fase di mediazione o conciliazione, evitando in tutti i casi in cui è possibile, la lite tributaria;
– assicurare la corretta ed efficace definizione delle strategie di difesa con conseguente incremento delle probabilità di vittoria sub judice. Pertanto, evitare la costituzione in giudizio fine a se stessa o solo per assolvere ad un termine di legge; bensì, elevare la qualità degli atti difensivi, al fine di tutelare in modo funzionale ed appropriato la pretesa del Fisco, aumentando, pertanto, le probabilità di vittoria davanti alle Commissioni tributarie adite.
Con espresso riferimento agli atti della riscossione emessi e notificati dall’ADER, la circolare prevede una maggiore cooperazione ed interazione tra ADE e ADER nella gestione delle impugnazioni aventi ad oggetto atti della riscossione coattiva (cartelle di pagamento, pignoramenti mobiliarti, immobiliari o presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/73). Si tratta di un modus operandi finalizzato ad assicurare un miglioramento sull’esito delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti notificati dall’ ADER in fase di riscossione coattiva del debito tributario, con immediati riflessi in termini di gettito erariale.
– Conclusioni:
Ad avviso di chi scrive, non vi è alcun dubbio sul fatto che la Circolare n°4 del 07 maggio 2021 diramata dall’ADE concretizza un articolato di previsione e direttive particolarmente complesso rapportate inevitabilmente alla situazione emergenziale che il Paese sta attraversando, Per cui, si tratta di un provvedimento interno destinato agli uffici del Fisco. che tiene conto del momento storico in cui si trova il Paese. E’ questa la ratio che, per certi versi, giustifica molti provvedimenti collaborativi che verranno presi dagli uffici nel corso del 2021.Per cui, da un lato è chiaro l’intento dell’A.F. di migliorare, potenziare, incentivare, approfondire, intensificare l’attività di accertamento rendendola più funzionale e capillare, al fine di scovare tutti i possibili fenomeni di elusione ed evasione delle imposte, con particolare riferimento alla macro- evasione. A tal fine, è prevista, almeno sulla carta, un lavoro di squadra che dovrà vedere gli uffici interfacciarsi attraverso uno scambio continuo di dati, fatti, elementi, circostanze, informazioni riconducibili a contribuenti particolarmente rilevanti nell’ambito dell’elusione ed evasione. Al fine di migliorare la qualità dell’attività di accertamento, sia nella fase istruttoria, ossia, quella dei controlli ( accessi, ispezioni e verifiche), sia con riferimento all’accertamento in senso stretto è prevista anche la creazione di una banca dati internazionale da utilizzare per l’individuazione dei reati tributari internazionali o delle frodi commesse in area UE. Quindi, da un lato l’evidente obiettivo dell’A.F. è sicuramente quello di intensificare notevolmente l’attività di accertamento attraverso l’adozione di un modus operandi più mirato e capillare capace di scovare fenomeni elusivi e di evasione significativi.
Dall’altro lato, è evidente invece la volontà del Fisco di incentivare il più possibile la compliance con il contribuente, cercando di evitare il più possibile la lite tributaria. Quindi, maggiore ponderazione e funzionamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, al fine di trovare l’accordo con il contribuente, già nella fase stragiudiziale o in sede di conciliazione giudiziale,là dove sussistono o coesistono le condizioni previste ex lege, per addivenire ad una transazione con il contribuente; ciò, anche e soprattutto in quelle casistiche in cui non può dirsi del tutto fondata la pretesa impositiva vantata dall’ufficio nei propri atti impositivi.
Pertanto, si tratta di un provvedimento (Circ. n°4/E del 07/05/2021) nel quale l’A.F. ha letteralmente rimodulato, anche in chiave covid19, l’intera attività impositiva. Non ci resta che aspettare, al fine di verificare se, al di là del dato testuale rinveniente dalla circolare, l’A.F. sarà effettivamente in grado di dare impulso a quanto regolamentato.