ICI – La notifica degli avvisi di accertamento mediante spedizione postale prescinde dall’applicazione delle norme del codice civile
In tema di Imposta comunale sugli immobili (ICI) per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.lgs.n°504/1992, art.11 nel testo applicabile ratione temporis prevede esclusivamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Deve conseguentemente escludersi l’applicabilità degli artt.137 c.p.c e ss. atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto che il legislatore quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite ai sensi degli artt.137 c.p.c. e ss. lo ha espresso in modo chiaro. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n°25952 del 31/10/2017. Il principio giurisprudenziale esposto dai Giudici di Palazzaccio fa salva, ratione temporis, la possibilità per i Comuni impositori di notificazione degli atti impositivi ICI previo utilizzo della spedizione postale potendosi gli enti impositori avvalere di una modalità di notifica cosiddetta semplificata alla quale non si applicano le disposizioni previste dalla L.n°890/1982 che invece trovano applicazione per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario.
La pronuncia in commento è di particolare interesse poiché focalizza un aspetto tecnico-procedurale non di poco conto in ordine alla corretta modalità di notifica degli atti impositivi ICI sotto la vigenza del vecchio D.lgs.n°504/1992 ratione temporis prima che entrassero in vigore le norme disposte dalla L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
-Il caso:
Facendo seguito alla notifica di tre Ingiunzioni di pagamento ICI da parte del Comune impositore effettuate direttamente dall’ente ex R.D. n°639/1910, il contribuente impugnava gli atti esecutivi riferiti rispettivamente ai periodi d’imposta 2000/2001/2003, eccependo nel caso di specie la mancata notifica degli atti presupposti; ossia, la mancata notificazione da parte del Comune degli avvisi di accertamento ICI assolutamente prodromici rispetto ai successivi atti esecutivi. Veniva pertanto evidenziata in sede giunzionale l’intervenuta prescrizione delle annualità in oggetto riferite ai periodi d’imposta 2000/2001/2003.
Nel giudizio di prime cure veniva accolta la tesi di parte ricorrente ritenendo il Giudice tributario prescritte le annualità in questione, non avendo l’ente impositore ottemperato pedissequamente alla previsione normativa di cui all’art.140 c.p.c. che in caso di irreperibilità relativa del soggetto destinatario a cui è diretta la notifica dell’atto, prevede necessariamente l’espletamento dei tre adempimenti tassativamente previsti dalla normativa Codicistica di riferimento.
In particolare, nel caso di specie il Comune procedente non aveva provveduto ad effettuare l’ultimo dei tre adempimenti; ossia, l’invio della raccomandata a..r. con la quale doveva essere data comunicazione al soggetto interessato dell’avvenuto deposito del plico contenente l’atto presso la casa comunale.
Al giudizio di prime cure faceva seguito nei termini di legge l’appello del Comune impositore.
In particolare, l’ente resistente evidenziava in sede di gravame la mancata applicazione alla casistica in questione, delle norme Codicistiche di cui agli artt.137 c.p.c. e ss. avendo il Comune applicato la lex specialis riferita esclusivamente ai tributi locali espressamente contenuta nell’art.11, comma 2 del previgente D.lgs.n°504/1992. Il Collegio tributario di secondo grado rigettava l’appello del Comune confermando pertanto il giudicato di prime cure.
In particolare, il Collegio tributario in sede di gravame riteneva non perfezionata la notifica degli avvisi di accertamento ICI prodromici poiché effettuata dall’ente impositore in espressa violazione dell’art.140 c.p.c, configurandosi nel caso di specie una irreperibilità relativa del contribuente ai cui era diretta la notifica degli atti impositivi. Nei termini di legge il Comune proponeva ricorso per cassazione in sede di legittimità.
L’art.11, comma 2 del D.lgs.n°504/1992:
La normativa speciale prevista per i tributi locali a cui fa espresso richiamo la Suprema Corte è quella contenuta nella previsione normativa di cui al più volte richiamato art.11, comma 2 del D.lgs.n°504/1992 vigente prima dell’entrata in vigore della L.n°296/2006, art.1 comma 173 (Legge Finanziaria 2007) che proprio a partire dal 1° gennaio 2007 ha abrogato l’articolo in commento riferito specificamente alla duplice tipologia di avvisi di accertamento; quello d’ufficio avente ad oggetto la casistica di omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo; e l’avviso di accertamento cosiddetto a rettifica riferito alla violazione tributaria di infedele, incompletezza, inesattezza della dichiarazione ICI.
In particolare, il ridetto art.11, comma 2 del D.lgs.n°504/1992 ratione temporis disponeva testualmente:
” Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine, emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa presentazione, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta”.
Per quanto il principio giurisprudenziale palesato dai Giudici di Palazzaccio ha ad oggetto nel caso di specie la modalità di notificazione degli avvisi di accertamento ICI, ovviamente lo stesso principio è estensibile anche alla modalità di notifica degli avvisi di liquidazione espressamente richiamati nel comma 1 dello stesso art.11 del D.lgs.n°504/1992 rinvenienti essi dal cosiddetto controllo formale-cartolare effettuato dall’ente impositore in fase pre-ccertativa.Trattasi di avvisi di liquidazione emessi dal Comune a seguito della mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione ICI e quanto successivamente versato dallo stesso tra acconto e saldo in sede di autoliquidazione[1].
-La Sentenza della Corte di Cassazione n°25952 del 31/10/2017:
Nella casistica che ci occupa i Giudici di Legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza mossa dal Comune ricorrente in ordine alla violazione e falsa applicazione di norma di legge; nel caso di specie, dell’art.11 comma 2 del previgente D.lgs.n°504/1992, ritenendo il Comune impositore che nel caso della notificazione di avvisi di accertamento ICI la notifica a mezzo del servizio postale deve necessariamente seguire la normativa contenuta nella lex specialis prevista espressamente per i tributi locali, facendo salva la possibilità di notifica degli atti impositivI previo utilizzo della semplice spedizione postale con avviso di ricevimento e senza l’obbligo di osservanza della più gravosa normativa contenuta nelle norme del Codice civile (artt. 137 c.p.c. e ss.).
La Suprema Corte adita ha ritenuto fondato il motivo di doglianza eccepito da parte ricorrente disponendo in sede di giudicato che per consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione il previgente D.lgs.n°504/1992 all’art.11 comma 1 prevedeva espressamente ratione temporis il ricorso al servizio postale con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il dettato normativo rinveniente dalla normativa speciale prevista in via esclusiva per i tributi locali escludeva la necessità di applicare tassativamente i precetti normativi contenuti negli artt.137 c.p.c. e ss. atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che quando il legislatore ha voluto che le notificazioni fossero eseguite ai sensi degli artt.137 c.p.c. e ss. lo ha sempre fatto espressamente[2].
Ne consegue che la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione cosiddetta semplificata che, in quanto tale non prevede l’applicazione delle disposizioni previste dalla L.n°890/82 che fanno espresso riferimento alla modalità di notificazione mediante l’impiego di ufficiali giudiziari (Cass. sen.9111del 2012)[3].
La casistica posta al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda periodi d’imposta anteriori (2000/2001/2003) rispetto alla entrata in vigore della stessa L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007 meglio nota come Mini Testo Unico degli Enti Locali) allorquando, era vigente il più volte richiamato art.11 comma 2 del D.lgs.n°504/1992.
Tuttavia, anche con l’entrata in vigore della L.n°296/2006 dal 1° gennaio 2007 anche la previsione normativa di cui all’art.1 comma 161 ha confermato la possibilità di procedere alla notifica a mezzo posta mediante raccomandata A.-R precludendo anche dopo il 1°gennaio 2007 la possibilità di applicazione delle norme Codicistiche[4].
Considerazioni conclusive:
Ad avviso di chi scrive può dirsi condivisibile l’orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio nella sentenza in commento.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza mossa dal Comune ricorrente nel proprio atto di parte ritenendo violato il previgente art.11 comma 2 del D.lgs.n°504/1992 che in sede di accertamento ICI fa salva la possibilità per l’ente impositore di notificare l’avviso di accertamento mediante spedizione postale con raccomandata a.r. Ciò implica che in caso di irreperibilità del soggetto a cui l’atto è destinato sia se si tratta di reperibilità relativa ma anche assoluta se vogliamo, tale circostanza non implica per l’ente notificante l’obbligo di espletare necessariamente gli adempimenti previsti tassativamente dalla normativa Codicistica[5].
Pertanto, è fatto obbligo per il Comune impositore osservare le modalità previste per la spedizione postale mediante raccomandata a.r. senza alcun obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di procedura civile.
Tanto rilevato, con riferimento alla casistica posta al vaglio dei Giudici di Palazzaccio gli stessi, hanno ritenuto legittime nel caso di specie le ingiunzione di pagamento ICI emesse e notificate direttamente dal Comune impositore ex R.D. n°639/1910 trattandosi di titoli esecutivi emessi dal Comune in fase di riscossione aventi ad oggetto un credito tributario tutt’altro che prescritto.
In altre parole, l’ente impositore ha validamente notificato ex ante gli avvisi di accertamento ICI riferiti alle annualità in contestazione; questi ultimi,prodromici rispetto alle ingiunzioni di pagamento notificate direttamente dal Comune ex post.
Interessante nel giudicato in commento è anche la precisazione fatta dai Giudici di legittimità in ordine alla estensibilità di tale principio anche alle annualità successive al 2005 in vigenza della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007), stabilendo o meglio confermando l’art.1, comma 161 della ridetta L.n°296/2006 la possibilità di notificazione degli avvisi di accertamento sia d’ufficio che a rettifica mediante utilizzo del servizio postale con raccomandata a.r.
Ne consegue che, anche dopo l’entrata in vigore della L.n°296/2006 è comunque prevista la possibilità per il comune notificante di utilizzo del servizio postale precludendo ciò l’obbligo di osservanza degli artt. 137 c.p.c. e ss.
[1] Per chiarezza espositiva si riporta di seguito il testo del citato art.11, comma 1, del D.lgs. n°504/1992: «Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell’articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l’imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l’avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell’articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell’articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.».
[2] Cfr. Cass. 21309/2010; Cass. 270/2012.
[3] Cfr. Cass. 9111/2012.
[4] V. art.137 e ss. c.p.c.
[5] V. artt.140 e 143 c.p.c.