È illegittima la cartella di pagamento se l’accertamento non è definitivo
Nota a Sentenza N°581 del 12/01/2017 della Corte di Cassazione Sez.V
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E’ illegittima la Cartella di Pagamento emessa e notificata dall’agente della riscossione riferita ai tributi locali allorquando non è possibile addurre la definitività dell’avviso di accertamento preventivamente notificato dal Comune impositore quale di atto presupposto a cui è riconducibile l’iscrizione a ruolo. In tal caso, trattasi d’iscrizione a ruolo effettuata in deroga a quanto espressamente disposto dall’art.1, comma 163 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007). E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – Sez. V in concomitanza della Sentenza N°581 del 12 gennaio 2017. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno recepito l’eccezione di decadenza sollevata dalla parte ricorrente sulla scorta di quanto espressamente disposto dalla L.n°296/2006 art.1, comma 163 secondo cui: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
In considerazione della previsione normativa appena richiamata i Giudici di Palazzaccio hanno ritenuto meritevole di essere cassata la sentenza impugnata dalla società ricorrente in accoglimento dell’eccezione di decadenza dell’ente impositore dal credito tributario vantato, rinviando così il giudizio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, al fine di ivi vagliare la legittimità della cartella di pagamento emessa e notificata dall’Agente della riscossione previo riscontro della definitività (per mancata opposizione, ovvero per intervento di pronuncia giudiziale irrevocabile) dell’avviso di accertamento ICP prodromico rispetto allo stesso titolo esecutivo notificato ex post dall’agente della riscossione.
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Il caso:
La SRL ricorrente, facendo seguito al deposito della sentenza della CTR in sede di gravame proponeva tre motivi di ricorso avverso il giudicato di seconde cure disponendo, quest’ultimo, la legittimità della cartella di pagamento emessa e notificata dall’agente della riscossione riferita ad una presunta debenza ICP relativa all’anno d’imposta 2004. In particolare, la Commissione tributaria regionale aveva rilevato che la cartella esattoriale scaturiva dalla preventiva notificazione di alcuni avvisi di accertamento ICP regolarmente notificati dal Comune impositore e opposti dalla stessa società in qualità di destinataria della pretesa impositiva.
Con riferimento a tale specifico assunto parte ricorrente eccepiva ex art.360 commi 1 e 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art.2946 cc dal momento che la decadenza dal termine per la notificazione della cartella di pagamento in oggetto deriverebbe nel caso di specie dall’applicazione della previsione normativa di cui alla L.n°296/2006, art1 comma 163 (Legge Finanziaria 2007).
Veniva altresì eccepito dalla SRL ricorrente nel proprio atto di parte, il disconoscimento della documentazione prodotta in copia fotostatica dal Comune di Roma in qualità di contro ricorrente.
Facendo seguito all’udienza di trattazione, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ritenendo fondati due dei tre motivi di ricorso eccepiti dalla SRL ricorrente.
-Ar.1, comma 163 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007)
La questione riconducibile alla riscossione coattiva dei tributi locali ha alimentato negli ultimi anni non poco contenzioso davanti ai Giudici tributari probabilmente a causa di una normativa non particolarmente chiara ed esaustiva diversamente da quanto è possibile invece sostenere per i tributi erariali, in ordine ai quali l’art.68 del D.lgs.n°546/1992 dispone dei punti fermi in caso di riscossione coattiva in caso di giudizio tributario pendente.
La previsione normativa di cui all’art.1, comma 163 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone testualmente che: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo, a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
La ratio della norma sopra richiamata è tutt’altro che equivoca, anche se a dire il vero poteva sicuramente essere scritta meglio dal legislatore in considerazione del fatto che non può dirsi palese la valenza decadenziale a cui il legislatore tende nella previsione in commento.
In particolare, diversamente da quanto previsto per i tributi erariali a cui, come già segnalato si applica il principio normativo disposto dall’art.68 del D.lgs.n°546/1992 che legittima la riscossione frazionata (iscrizione a ruolo dei 2/3 del tributo dopo il giudizio di primo grado in caso di rigetto del ricorso) per quel che riguarda invece il comparto dei tributi locali è di tutta evidenza l’intento del legislatore di subordinare la riscossione coattiva alla definitività dell’accertamento preventivo, dies a quo da cui il legislatore fa decorrere il triennio utile per la notificazione del titolo esecutivo stesso rappresentato dalla cartella di pagamento del Concessionario o, in alternativa dall’Ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n°639/1910 emessa dal Comune impositore in caso di riscossione coattiva ex se.
In altre parole, con riferimento a tale ultimo assunto qualora il Comune impositore intenda svolgere la riscossione coattiva in proprio o affidarla a soggetti terzi di cui al comma 5 lett.d) del D.L.gs. n°446/1997 è legittimato a farlo mediante emissione di ingiunzione fiscale ai sensi del r.D. n°639/10910.
Si tratta di una normativa che mostra ormai i segni del tempo, ma, che trova tuttavia ancora attuazione sia pure integrata con la normativa rinveniente dal Titolo II del D.P.R. n°602/1973 che riguarda strettamente i tributi erariali. E’ questa una novità contenuta nella l.n°265/2002 nonché del D.L. n°248/2007 di conversione della L.n°31/2008 in cui è disposto testualmente: i concessionari ex art.53 del D.lgs.n°446/1997 possono continuare ad avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2 sexies e 2 septies dell’art.4 del D.L. n°209/2002. Essendo già prevista la possibilità che i Concessionari possano nominare uno o più funzionari responsabili per la riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, viene ulteriormente acclarato che i concessionari procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’Ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n°602/1973. Il legislatore in sostanza ha previsto la possibilità di applicazione anche per i tributi locali della normativa contenuta nel richiamato D.P.R. n°602/1973 relativamente alla espropriazione forzata strictu sensu. Rimane invece invariata la normativa che riguarda i presupposti per considerare certo, liquido ed esigibile il credito tributario per cui deve procedersi; vale a dire la definitività dell’accertamento da cui non è possibile prescindere in osservanza al dettato normativo sopra richiamato.
L’art.1, comma 163 della L.n°296/2006 in deroga espressa a quanto previsto dalla lex specialis di riferimento che disciplina i diversi tributi mette in evidenza se vogliamo la diversità oggettiva esistente ancora tra la riscossione coattiva dei tributi erariali per i quali deve essere applicata la cosiddetta riscossione frazionata (ex art. 68, D.lgs.n°546/1992) esperibile anche in caso di giudizio pendente che riguardi il merito e, quello che riguarda il comparto dei tributi locali per i quali diversamente è possibile dare inizio alla procedura di riscossione coattiva solo dopo che l’accertamento in qualità di atto presupposto sia divenuto definitivo, per quanto tuttavia sia possibile applicare durante la procedura di riscossione in giunzionale il Titolo II del più volte richiamato D.P.R. n°602/1973. Quest’ultima, è una conditio sine qua non a cui il legislatore subordina l’esperibilità della procedura coattiva riferita ai tributi comunali. In altre parole, una volta notificato l’avviso di accertamento quale atto presupposto (rispetto alla successiva iscrizione a ruolo) lo stesso potrà dirsi definitivo:
-a) decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento senza che venga adita la Commissione Tributaria;
-b) decorsi 60 giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado che ha disposto il rigettato del ricorso senza che la stessa venga impugnata dal contribuente in sede di appello;
-c) decorso il termine lungo (1 anno e 46 giorni per i procedimenti tributari incardinati prima del 09/07/2009; sei mesi per i procedimenti tributari incardinati dopo 09/07/2009) senza che la sentenza di prime cure venga impugnata in sede di appello.
-La Sentenza N°581 del 12/01/2017 della Corte di Cassazione:
La pronuncia degli Ermellini riferita alla casistica in esame è particolarmente rilevante poiché focalizza alcuni aspetti significativi da cui è possibile evincere l’imprescindibilità della presenza di un accertamento definitivo per poter dare inizio alla riscossione coattiva riferita ai tributi locali facendo inoltre riferimento al diesa quo da cui tale definitività risulta acclarata, al fine di potere stabilire la decorrenza del termine decadenziale triennale stabilito dalla norma più volte richiamata.
Nella questione posta al vaglio dei Giudici di Legittimità la Suprema Corte ha ritenuto censurabile e, pertanto non condivisibile l’orientamento assunto dalla CTR Lazio in sede di gravame che erroneamente ha ritenuto rispettati i termini di formazione del ruolo nonché della sua consegna al concessionario ex D.lgs.n°507/1993, art.72 ritenendo il Giudice di appello non applicabile al caso di specie il termine decadenziale di cui al più volte richiamato art.1 comma 163 della L.n°296/2006.
In realtà, con l’introduzione nell’ordinamento della disposizione normativa di cui al più volte richiamato art.1 comma 163 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il Legislatore ha inteso porre rimedio anche per i tributi locali ed analogamente a quanto già avvenuto per i tributo erariali ex L.n°156/2005 alla situazione di indeterminato assoggettamento del contribuente all’attività di riscossione dell’Amministrazione finanziaria ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con Sentenza n°280/2005.
Pertanto, in concomitanza della pronuncia N°581 del 123/01/2017 la Suprema Corte focalizza due principi generali degni di nota:
- la definitività dell’accertamento quale conditio sine qua non (quale atto presupposto) da cui prende piede la legittimità dell’iscrizione a ruolo effettuata dall’ente impositore a cui è strettamente subordinata la certezza, liquidità ed esigibilità del credito per cui si procede. Strettamente correlato poi alla definitività dell’avviso di accertamento è la configurabilità del diesa a quo da cui fare decorrere il termine decadenziale (triennale) entro il quale l’agente della riscossione deve attivarsi per il recupero del credito;
- l’irrilevanza in chiave meramente probatoria ex art.2697 cc della documentazione fotostatica depositata in giudizio dall’ente impositore. Per cui, in caso di contestazione da parte del ricorrente circa l’autenticità dei documenti depositati, spetta all’ente che ha curato il deposito in giudizio esibire gli originali o le copie conformi agli originali stessi.
Avv. Giuseppe Durante