Illegittima la richiesta di pagamento della tassa rifiuti solidi urbani se riferita a superfici su cui si producono rifiuti speciali smaltiti direttamente a proprie spese dal produttore/utilizzatore
E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 3 nella Sentenza N°3697 depositata il 29/11/2016. In particolare, il Collegio tributario barese ha considerato illegittima la richiesta di pagamento della TARSU riferita all’anno 2010 poiché effettuata dall’ente impositore in violazione dell’art.62 comma 3 del previgente D.lgs.n°507/1993 in cui è testualmente disposto: «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.».
Con riferimento al caso di specie, facendo seguito alla notifica dell’Avviso di Accertamento TARSU, il contribuente in sede giudiziale ha dato prova esaustiva ex art.2697 c.c circa la produzione di rifiuti speciali non pericolosi di tipo imballaggi secondari e terziari prodotti sulla superficie tassata. Rifiuti speciali, raccolti e avviati al recupero direttamente dal contribuente e a proprie spese.
Tanto rilevato, in punto di fatto il Collegio tributario barese, fatto salvo l’onere probatorio spettante al contribuente-istante in osservanza ad una giurisprudenza di cassazione ormai uniforme, ha ritenuto applicabile l’esenzione prevista dal richiamato art.62 comma 3 del previgente D.lgs.n°507/1993 vigente in regime di TARSU. Principio normativo trasferito nel vigente art.1, comma 649 della L.n°147/2013 in vigenza di TARI.