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Inesistenza giuridica della notifica effettuata con poste private non suscettibile di sanatoria

In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un “licenziatario privato” deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.lgs.n°261/1999 art.4 comma 1, lett. a) che ha liberalizzato i servizi postali, dispone che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane SPA le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziario di cui alla L.n°890/1982 tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali (Cass. ord.19467/16; Cass. SS.UU. 13452/17; Cass.15347/2015 Cass.234/2018). I Giudici di Palazzaccio confermano il loro orientamento  E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza dell’Ordinanza n°13813 del 22/05/2019. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale già palesato dai Giudici di Legittimità in altre pronunce precedenti riferite ad atti notificati prima del 10 settembre 2017 in vigenza del D.lgs.n°261/1999 successivamente abrogato dall’entrata in vigore della L.n°124/2017, art.1, comma 57 lett. b) che proprio con decorrenza dal 10 settembre 2017 ha fatto salva la possibilità di notificazione degli atti tributari e processuali anche previo utilizzo di licenziatari privati. E’ questo un assunto che sembra essere  disatteso da diversi Giudici di merito. Tuttavia, gli Ermellini sembrano intenzionati a confermare un orientamento ormai consolidato in ordine alla inesistenza giuridica delle notifiche effettuate da soggetti non licenziatari. Un orientamento giurisprudenziale che non potrebbe essere diverso previa  applicazione letterale della normativa di riferimento da cui si evincono tempi e condizioni a cui è strettamente subordinata la possibilità di notificazione di atti impositivi  anche con l’ausilio delle poste private.


-Il Caso:

La vertenza in oggetto rinviene nel caso di specie dalla notifica di due avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune impositore relativamente ai periodi d’imposta 2003/2004. All’accoglimento del ricorso da parte del giudice di prime cure faceva seguito appello da parte dell’ente impositore il quale difendeva in sede di gravame la pretesa impositiva e non solo, in via preliminare riteneva legittima la modalità di notifica degli atti impositivi ritenendo che il contribuente ne avesse comunque avuto conoscenza. La CTR adita accoglieva l’appello del Comune facendo salva la linea difensiva dell’ente impositore.  Tuttavia, avverso la sentenza depositata dalla CTR il contribuente presentava ricorso per cassazione per ivi evidenziare tre motivi di doglianza ex art.360 c.p.c.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso  parte ricorrente denunciava la violazione nonché falsa applicazione dell’art.2697 cc e dell’art.140 cpc in relazione all’art.360 cpc commi 1 e 3 poiché il Comune impositore non aveva mai prodotto in giudizio nonostante il contribuente avesse eccepito l’omessa notifica, la copia della spedizione nonché degli avvisi di ricevimento della raccomandata; spedizione degli avvisi effettuata mediante l’ausilio di una posta privata in ordine alla quale parte ricorrente aveva eccepito l’inesistenza giuridica della stessa notifica.

 

-La normativa di riferimento:

Preliminarmente, pare opportuno osservarsi che per effetto dell’abrogazione dell’art.4, D.lgs. 22 luglio 1999, n°261 operata dall’art.1, comma 57, lett.b, della L. 4 agosto 2017, n°124 e con decorrenza dal 10 settembre 2017, vero è che è venuta meno la riserva operata in favore dell’ente Poste Italiane S.p.A. relativamente alla notificazione degli atti tributari (e non) a mezzo del servizio postale. Tuttavia occorre osservare altresì che in forza della previsione di cui al successivo comma 58 del medesimo art.1, L.124/2017 sono state ammesse alla notificazione degli atti solamente quelle agenzie postali in possesso di apposita licenza individuale la cui predisposizione è stata demandata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in sigla “AGCOM”) nel termine di giorni novanta dall’entrata in vigore della legge in argomento.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione con pronuncia risalente al giorno 11 ottobre 2017[1], la L. n°124 del 2017, art. 1, comma 57, ha un contenuto più ampio e deve essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.

Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che al D.Lgs. n°261 del 1999, art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) «l’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lett. u – quater)» «determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi».

La previsione normativa sopra richiamata  ci induce a ritenere che fino a quando non sono state rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi della succitata norma debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; vale a dire, che la notifica a mezzo posta privata degli atti tributari, sostanziali e processuali si deve ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria[2]; ovvero deve trovare ancora conferma l’esclusiva di tali servizi a favore delle Poste italiane S.p.A.

Con specifico riferimento alla questione di cui si tratta, a parere di chi scrive, è opportuno evidenziare che in data 24 ottobre 2017 il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una nota sul proprio sito web con la quale ha fatto presente che il comma 58 della sopracitata legge 124/2017 dispone che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, l’Autorità nazionale di regolamentazione (l’AGCOM), sentito il Ministero della Giustizia, debba determinare i suddetti “specifici requisiti e obblighi per il rilascio di licenze individuali” nonché quelli “relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.

Pertanto – ha specificato il Ministero – si provvederà successivamente a predisporre il Disciplinare delle procedure di rilascio delle licenze per notifiche di atti giudiziari e di contravvenzioni al codice stradale attuativo dell’emanando regolamento AGCOM, cosicché, in tale contesto, quando sarà definita la nuova regolamentazione dei servizi in questione, la Divisione VI DGSCERP fornirà le necessarie informazioni per il conseguimento delle nuove licenze[3].

Pertanto, posto che l’impugnato avviso di accertamento è stato spedito attraverso l’anzidetta agenzia postale privata non ancora beneficiaria della licenza da parte dell’Authority sì come prevista dal più volte citato art.1, comma 58 della L.124/2017, ed in virtù della corretta interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione di tale nuova disciplina ovvero della reviviscenza dell’esclusiva in capo all’ente Poste Italiane S.p.A. relativamente alla notificazione degli atti tributari sostanziali, il procedimento notificatorio così posto in essere è palesemente viziato da inesistenza giuridica, come tale insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, e detto vizio travolge inevitabilmente anche l’atto stesso che si è inteso notificare.

-Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°13813 del 22/05/2019

L’orientamento assunto dagli Ermellini nella pronuncia in commento ribadisce ancora una volta sia pure relativamente all’aspetto processuale  un principio generale già palesata in sede di legittimità che riguarda la modalità di notificazione degli atti impositivi ama anche degli atti meramente processuali.

Infatti, in tema di contenzioso tributario  la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente e come tale, non suscettibile di sanatoria atteso che il D.lgs.n°261/1999, art.4 comma 1 lett..a) che ha disposto la liberalizzazione dei servizi postali stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane SPA le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L.n°890/1982 tra cui vanno annoverate anche gli atti tributari sostanziali e processuali.

Quanto alla possibile  incidenza delle sopravvenute modifiche normative in materia ed alla loro efficacia nel tempo, è stato stabilito che in tema di contenzioso tributario la L.124 del 2017, art.1 abrogando il D.lgs.n°261/1999, art.4 prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata a decorrere dal 10 settembre 2017, non potendo avere efficacia ex tunc poiché norma non interpretativa, presupponendo necessariamente il rilascio delle nuove licenze individuali riferite allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole predisposte da parte dell’Autorità come già segnalato. Con la conseguenza inevitabile che la notifica in generale non affidata alle Poste Italiane SPA antecedentemente deve ritenersi inesistente giuridicamente e come tale, non suscettibile di sanatoria.

[1] Cfr. Cass. civ., Sez.V, ord. n°23887 del 11/10/2017.

[2] In particolare, sulla inesistenza giuridica della notifica a mezzo posta privata degli atti tributari sostanziali, si vedano, ex plurimis: Cass. civ., Sez.VI-5, ord. n°7156 del 12/04/2016; Cass. civ., Sez.V, sent. n°11095 del 07/05/2008.

[3] Cfr. Ministero dello sviluppo economico, comunicazione del 24/10/2017 pubblicata sul seguente link:  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/comunicazioni/postale/servizio-postale-universale.