La richiesta di rateizzazione del debito tributario all’AdER interrompe la prescrizione del credito ma non equivale a riconoscimento del debito e dell’esistenza dell’obbligazione tributaria
In caso di situazioni debitorie più o meno consistenti e già iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria, molto spesso, per evitare di ricevere atti esecutivi da parte dell’Agenzia delle entrate riscossioni (pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari o immobiliari, fermi amministrativi, ipoteche immobiliari) non resta che rateizzare il debito tributario; vale a dire, formalizzare una apposita istanza in tal senso all’AdER territorialmente competente. L’accoglimento della richiesta di dilazione e il pagamento della prima rata implicano in automatico la sospensione della riscossione coattiva prevista dal DPR 602/1973, bloccando così la notifica di atti esecutivi da parte del Concessionario procedente. In questa casistica, tutt’altro che infrequente, è importante capire “la valenza” che può avere la richiesta di rateizzazione del debito tributario inoltrata dal contribuente, sia con riferimento alla possibile prescrizione del credito, quale atto interruttivo appunto della prescrizione del credito, sia quale possibile riconoscimento del debito da parte dello stesso debitore. Sono questi aspetti sui quali si è tanto discusso recentemente anche in considerazione di un orientamento non proprio univoco della stessa Corte di Cassazione che, nelle sue ultime pronunce sembra aver cambiato registro attribuendo all’istanza di rateizzazione una valenza diversa rispetto a quanto disposto in passato. In occasione dell’Ordinanza n. 4180 del 18 febbraio 2025 la Suprema Corte ha affrontato la questione riferita alle casistiche di rateizzazione delle cartelle esattoriali e alla conseguente acquiescenza del contribuente rispetto alla pretesa tributaria ossia all’esistenza e alla legittimità del debito tributario. In particolare, nell’Ordinanza sopra richiamato la Suprema Corte ha precisato che la domanda di rateizzazione di una o più cartelle esattoriali non implica una acquiescenza sulla legittimità del tributo, ossia, sulla fondatezza della pretesa tributaria vantata dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, sull’esistenza stessa dell’obbligazione tributaria. Tuttavia, sebbene la richiesta di rateizzazione non costituisca riconoscimento esplicito del debito, essa determina comunque un riconoscimento sia pure implicito dell’obbligazione tributaria idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario. In altre parole, formalizzare una dilazione di pagamento dopo avere ricevuto una cartella esattoriale secondo l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione non concretizza un riconoscimento del debito in senso sostanziale da parte del contribuente; tuttavia, la richiesta di rateizzazione ha valenza interruttiva rispetto al termine di prescrizione previsto ex lege per quella tipologia di tributo. Si tratta di un orientamento ultimo della Cassazione che ha completamente ribaltato quanto sostenuto dalla stessa Corte in numerose pronunce del passato in occasione delle quali i giudici di Palazzaccio avevano chiaramente sostenuto che la richiesta di rateizzazione così come formalizzata dal soggetto interessato, successiva al ricevimento di una o più cartelle di pagamento, non implicava il riconoscimento del debito tributario da parte del soggetto istante, ne tanto meno, poteva essere considerata (la richiesta di rateizzazione) un atto interruttivo rispetto al termine di prescrizionale previsto dalla normativa di riferimento. Le ragioni, più che condivisibili che hanno legittimato l’orientamento precedente assunto dalla Corte vanno ravvisate nel fatto che, la richiesta di rateizzazione di una o più cartelle esattoriali, in molti casi, è finalizzata solo ad evitare la notifica di atti esecutivi da parte dell’Agenzia delle entrate riscossioni (AdER) ossia, atti di pignoramenti presso terzi ex art.72 bis del Dpr n°602/1973, pignoramenti mobiliari o pignoramenti immobiliari oppure di provvedimenti cautelari quali fermi amministrativi o ipoteche immobiliari. Tuttavia, pur formalizzando, il contribuente, la richiesta di rateizzazione del debito riconducibile a cartelle di pagamento notificate dall’AdER, ciò, secondo la Suprema Corte non rappresentava un atto interruttivo rispetto alla termine prescrizionale previsto dal’art.2944 cc. Nell’Ordinanza depositata a febbraio scorso (n°4180/2025) i giudici di Palazzaccio hanno invertito la rotta evidenziando che in caso di richieste di rateizzazione del debito tributario, sebbene la domanda non determina acquiescenza in ordine al presupposto d’imposta e, quindi, sull’esistenza dell’obbligazione tributaria, tuttavia, la richiesta di dilazionare il pagamento del debito tributario è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Per cui, i contribuenti morosi dovranno ponderare bene la decisione di attivare un piano rateale, sapendo che tale richiesta pregiudica la possibile prescrizione del credito tributario garantendone l’esigibilità da parte dell’ente impositore.