info@avvocatodurante.it
080 574 6707

Articoli

News e Approfondimenti

L’impugnazione di un pignoramento presso terzi per sopravvenuta prescrizione del credito tributario dopo la notifica della cartella di pagamento rientra nella cognizione del giudice tributario.

L’IMPUGNAZIONE DI UN PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER SOPRAVVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO DOPO LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO RIENTRA NELLA COGNIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

 

E’ quanto hanno disposto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°2098 del 30/01/2025 con la quale gli Ermellini hanno affrontato l’annosa questione che riconduce ai limiti di confine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, ed in particolare, quella del giudice dell’esecuzione allorquando gli atti oggetto d’impugnazione sono atti collocabili già nella fase della riscossione coattiva emessi e notificati dall’AdeR ex artt.50 e ss del Dpr n°602/1973. In particolare, non è sempre facile individuare con certezza la giurisdizione da adire davanti ad atti quali una intimazione di pagamento o un pignoramento presso terzi emesso dall’Ader ex art 72 bis del Dpr n°602/1973. Nel caso di specie, le Sezioni Unite della Suprema Corte nell’Ordinanza del 30 gennaio 2025 hanno affrontato una questione riguardante proprio la giurisdizione competente nelle controversie aventi ad oggetto, nello specifico, la sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica di una cartella di pagamento. Si tratta di una circostanza piuttosto particolare ma non infrequente sulla quale la Corte ha voluto fare chiarezza, peraltro, disattendendo un orientamento della stessa Cassazione a SS-UU. risalente al 2020, ritenendo che nel caso di specie la competenza a dirimere la questione per quanto riconducibile ad un atto esecutivo quale il pignoramento presso terzi, tuttavia spetta al giudice tributario escludendo la giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta di una pronuncia che apre uno scenario molto interessante che pertanto non mancherà di avere ripercussioni sostanziali nelle dinamiche difensive che portano ad individuare una giurisdizione piuttosto che un’altra.

 

Il fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un pignoramento presso terzi emesso e notificato dall’Ader ai sensi dell’art.72 bis del DPR n°602/1973 promosso dall’agente della riscossione per debiti tributari. Il contribuente, in sede di controdeduzioni contestava le ragioni palesate dal concessionario della riscossione eccependo nello specifico la sopravvenuta prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento; pertanto, evidenziava l’inesigibilità del credito tributario da parte dell’ente impositore nonostante la natura esecutiva dell’atto opposto. La Corte d’Appello, investita della questione sollevava un conflitto di giurisdizione ritenendo nel caso di specie configurabili le ragioni per promuovere un regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite.

 

Il principio giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°2098 del 30/01/2025

L’Ordinanza n. 2098 del 30 gennaio 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale riguardante la giurisdizione competente nelle controversie relative alla prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica di una cartella di pagamento. In particolare, la Corte ha stabilito che, in tali casi, la competenza spetta al giudice tributario, escludendo quella del giudice ordinario. In particolare, le Sezioni Unite hanno richiamato il principio secondo cui la giurisdizione si determina in base al “petitum sostanziale” ossia allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia. Questo criterio implica che l’individuazione del giudice competente debba basarsi non solo sulla domanda giudiziale formulata, vale a dire sul petitum ma anche sulla cosiddetta causa petendi; ovvero, sul contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio da ciascuna delle parti costituite. In precedenti pronunce la stessa Corte di Cassazione aveva delineato il limite di confine tra giurisdizione tributaria e quella ordinaria. In particolare, era stato affermato che, in presenza di un pignoramento presso terzi non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo il ricorso dovesse essere proposto davanti al giudice tributario poiché il pignoramento rappresenta il primo atto con cui si manifesta la pretesa erariale, potendosi applicare nel caso di specie la previsione normativa di cui all’art.19, comma 3 del D.lgs.n°546/1992. Tuttavia, si era anche sostenuto che qualora il contribuente eccepisca un vizio della pretesa impositiva vantata dall’ufficio come la prescrizione del credito per il quale si procede maturato dopo la sopravvenuta valida notifica della cartella di pagamento, la competenza spettasse al giudice ordinario (Cass. SS.UU n.7822/2020).

Diversamente da quanto disposto nel 2020 dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 2098/2025, le Sezioni Unite, hanno chiarito che la cognizione del giudice tributario si estende anche ai casi in cui la prescrizione matura dopo la notifica della cartella di pagamento, come nel caso di un pignoramento presso terzi ex art.72 bis del DPR n°602/1973.In particolare,  la Corte ha sottolineato che la controversia non può essere considerata meramente esecutiva poiché verte sulla stabilità del debito contenuto nella cartella di pagamento. Di conseguenza, l’eccezione di prescrizione della pretesa tributaria rientra nella giurisdizione del giudice tributario anche se la notifica della cartella è stata regolarmente effettuata. Questa pronuncia ha rilevanti implicazioni pratiche, in quanto chiarisce che le eccezioni di prescrizione relative a crediti tributari devono essere sollevate dinanzi al giudice tributario, anche se maturate dopo la notifica della cartella di pagamento. Ciò contribuisce a delineare con maggiore precisione i confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, offrendo una guida chiara per i contribuenti e gli operatori del diritto. In sintesi, l’Ordinanza n. 2098/2025 delle Sezioni Unite rappresenta un importante chiarimento in materia di giurisdizione nelle controversie tributarie affermando la competenza del giudice tributario nelle questioni relative alla prescrizione dei crediti pur collocandosi ex post rispetto alla notifica della cartella di pagamento. In altre parole, la pronuncia ultima delle Sezioni Unite diversamente da quanto sostenuto in passato attribuisce prevalenza decisiva alla natura del credito in ordine alla quale è stata sollevata l’eccezione di prescrizione, non avendo rilevanza alcuna il fatto che la stessa si colloca temporalmente dopo la notifica del titolo esecutivo ossia della cartella di pagamento.

______________

Prof. Avv. Durante Giuseppe

Docente a contratto in diritto Tributario Internazionale e Comunitario presso la Facoltà di Economia dell’Univ. LUM “G. De Gennaro” in Bari – Tributarista