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L’istanza di rateizzazione equivale a riconoscimento del debito

L’istanza di rateizzazione  della cartella di pagamento presentata dal contribuente costituisce riconoscimento del debito con conseguente interruzione del termine di prescrizione previsto ex lege. Si pone pertanto in contrasto con la pretesa del contribuente di non avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in occasione dell’Ordinanza N°16098 depositata il 18 giugno 2018. La pronuncia in commento richiama la questione molto dibattuta anche in sede di merito sulla impugnabilità o meno dell’estratto di ruolo in caso di mancata notifica delle cartelle di pagamento, ma soprattutto, evidenzia  la valenza di atto interruttivo della prescrizione attribuibile alla richiesta di rateizzazione del debito quale atto di acquiescenza del contribuente.


Il caso:

La questione di cui si tratta rinviene dalla notifica di più cartelle di pagamento riferite a tributi vari. In particolare, parte ricorrente evidenziava la mancata notifica delle cartelle di pagamento della cui esistenza il contribuente veniva a conoscenza  solo a seguito dell’estratto di ruolo rilasciatogli dall’agenzia delle entrate riscossione. La C.T.P. dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Successivamente, la CTR campana  in sede di gravame disponeva in sentenza l’accoglimento parziale dell’appello poiché l’agente della riscossione aveva provato in sede giudiziale solo la notifica di alcune cartelle di pagamento. Per il resto, faceva salva la possibilità di opposizione del ruolo e con esso delle cartelle di pagamento mai notificate al contribuente.

Avverso la sentenza depositata dai giudici tributari di appello  l’agente della riscossione presentava ricorso per cassazione. In particolare, in sede di legittimità parte ricorrente eccepiva ex art.360 c.p.c. la violazione nonché falsa applicazione di norma di legge  per avere la CTR campania  ritenuto opponibile il ruolo unitamente alla cartelle di pagamento in esso indicate, pur avendo l’agente della riscossione dato prova documentale in ordine all’effettivo ricevimento di tutte la cartelle di pagamento da parte del contribuente.

Tale assunto ha inevitabilmente implicato l’inammissibilità dell’azione giudiziale poiché fuori termine.

 

-Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza N°16098 depositata il 18/06/2018:

La Suprema Corte di Cassazione – Sezione VI  con l’Ordinanza n°16098 ha ritenuto fondato nel caso di specie il motivo di doglianza mosso dall’agente della riscossione in ordine alla inammissibilità dell’impugnazione del ruolo. In particolare, i Giudici di Palazzaccio hanno recepito  in toto i principi già espressi dalle Sezioni Unite (Cass. 02/10/2015, n°19704) in occasione della quale è stato chiarito che la tutela del contribuente può estendersi sì anche all’impugnazione delle cartelle di pagamento e dei ruoli in esso indicate a condizione che l’interesse all’opposizione nasca effettivamente dalla conoscenza che se ne abbia, in assenza di notifica, solo per mezzo della consegna dell’estratto di ruolo; ben inteso che, tale possibilità di impugnazione è preclusa in caso di notificazione delle cartelle di pagamento e considerando l’estratto di ruolo quale mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al caso di specie per alcune cartelle di pagamento l’agente della riscossione ha prodotto documentazione idonea comprovante l’avvenuta preventiva notifica dei titoli esecutivi con riferimento alle quali risultava agli atti una regolare richiesta di rateizzazione formalizzata dallo stesso contribuente con contestuale riconoscimento del debito tributario in oggetto. Ciò, inevitabilmente ha implicato l’interruzione del termine del decorso del termine di prescrizione ponendosi tale circostanza in antitesi con l’allegazione depositata  dal contribuente in ordine al mancato ricevimento della notifica delle cartelle di pagamento.

Con riferimento al caso di specie, i Giudici di Palazzaccio hanno rilevato il decorso del termine utile per la proposizione dell’opposizione avverso le cartelle di pagamento, termine ampiamente scaduto all’atto della proposizione del ricorso introduttivo. Sul punto si era già espressa la Suprema Corte di cassazione (Cass.sez.5 08 febbraio 2017, n°3347) affermando che intanto è possibile la contestazione da parte del contribuente dell’an e del quantum debeatur a condizione che non siano irrimediabilmente scaduti i termini per la proposizione dell’impugnazione avverso le cartelle di pagamento. Trattasi di una circostanza non riscontrata nella casistica in esame dai Giudici di Legittimità.