Non è assoggettabile ad interpretazione estensiva o analogica la norma tributaria di esenzione ici
[tratto da La Finanza Locale, 9/2009]
La norma di esenzione totale o parziale da una debenza tributaria, poiché configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale posto dalla legge ordinaria ha natura speciale ed è pertanto di stretta interpretazione; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva ex art.14 delle disposizioni preliminari del Cod. Civ. con riferimento alla legge speciale (Cass.Sen.n°10646/2005).
E’ quanto emerso in concomitanza della Sentenza N°6627 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione depositata in Cancelleria il 19/03/2009. Si tratta in sostanza di un principio giurisprudenziale attraverso cui i Giudici di Palazzaccio, ove ce ne fosse stato bisogno, hanno confermato un orientamento già pacifico in giurisprudenza circa la possibilità di “non utilizzo” di una interpretazione analogica o comunque estensiva riferita ad una norma tributaria di esenzione totale o parziale. La previsione normativa in questione è rappresentata nel caso di specie dall’art.7, comma 1° lett. h) del D.lgs.n°504/1992 dove in materia d’ICI è disposto che: “sono esenti dall’imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della L.27 dicembre 1977, n°98“.
I Giudici di Palazzaccio hanno ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure mosse dal ricorrente.
In particolare, l’orientamento assunto dalla Suprema Corte rinviene nel caso di specie dall’avere negato i Giudici di Palazzaccio la configurabilità di una sostanziale identità o coincidenza tra “le zone agricole svantaggiate” di cui alla citata normativa comunitaria ed “i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della L.27 dicembre 1977, n°984“, nei cui confronti l’art.7, comma 1° lett.h) del D.lgs.n°504/1992 stabilisce l’esenzione di pagamento dell’ICI.
In altre parole, la posizione della Corte di Cassazione trova la sua ratio nella constatazione che la nozione di “zone agricole svantaggiate” di cui alla normativa comunitaria ha sicuramente un oggetto più ampio ed una finalità diversa. Per convincersene è sufficiente osservare, sotto il primo profilo che dette zone ai sensi della Direttiva CEE n°268/1975 comprendono sia “le zone di montagna nelle quali l’attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell’ambiente naturale” (comma 1), sia “quelle minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l’ambiente naturale” (comma 4); sia, infine, le aree cosiddette assimiliate “nelle quali ricorrono svantaggi specifici” (comma 5). Nessun intervento è invece previsto, al di là di ogni eventuale valutazione in ordine alla sua “compatibilità” con il diritto interno relativamente alla materia tributaria.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che la rilevata mancanza di identità tra le due nozioni impedisce qualsiasi “sovrapposizione” che possa giustificare l’estensione alle aree classificate svantaggiate in forza della citata normativa comunitaria della esenzione dall’ICI prevista dalla legge nazionale per i terreni agricoli montani e di collina delimitati ex art.15 della L.n°984/1977.
Dalla lettura testuale della pronuncia della Suprema Corte emergono due considerazioni di rilievo: la prima, attiene più direttamente il diritto interno in quanto riguarda specificamente l’art.7, comma 1° lett.h) del D.lgs.n°504/1992 che in quanto norma di esenzione totale dalla debenza ICI, può dirsi sicuramente norma speciale e derogatoria rispetto alla regola generale che stabilisce la tassazione degli immobili; ne consegue, l’assoggettabilità della stessa ad un’attività di interpretazione autentica e letterale che esclude a priori qualsiasi tipo d’interpretazione analogica o comunque estensiva, stante il divieto espresso posto dall’art.14 delle disp. prelim. del Cod. civ. con riferimento alla legge speciale. Si tratta di un principio generale di ampia portata ed in quanto tale, estensibile a tutte le norme tributarie che prevedono una esenzione totale o parziale dall’obbligazione tributaria.
La seconda considerazione riguarda la possibile interazione tra diritto interno e diritto comunitario. Anche su questo aspetto la Corte di Cassazione sembra avere dato indicazioni chiare. L’accertamento della sussistenza dei presupposti delle agevolazioni in materia tributaria deve essere condotto sulla base del solo diritto interno, potendo le norme comunitarie essere richiamate non già come canone interpretativo della norma nazionale ma, soltanto come limite esterno, potendosi un eventuale contrasto porsi soltanto nel caso in cui l’applicazione della norma tributaria porti ad un regime fiscale agevolato (Cass. Sen.10253/2007).
Avv. Giuseppe DURANTE