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È nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC con file in PDF

E’ quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in concomitanza della Sentenza N°204 depositata il 31/07/2017. In particolare, il Collegio tributario emiliano ha disposto l’invalidità della notifica di alcune Cartelle di pagamento effettuate tramite messaggio di posta elettronica certificata  (PEC) contenente il file della cartella con estensione PDF anziché P7M che rappresenta la sola estensione del file che non solo assicura l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche per quello che attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e pertanto,  la paternità dell’atto stesso. Si tratta di una pronuncia particolarmente interessante in concomitanza della quale il Collegio tributario adito chiarisce il modus operandi che il soggetto notificante deve assumere in caso di notifica dell’atto mediante posta elettronica certificata.


 

Il caso:

Parte ricorrente ha eccepito diversi motivi di doglianza avverso una serie di cartelle  di pagamento emesse e notificate dall’Agente della riscossione procedente. Tra questi, veniva eccepita in particolare la nullità della notificazione di dodici cartelle di pagamento effettuate tramite PEC con file in formato PDF anziché con estensione P7M pregiudicando ciò l’immodificabilità nonché l’integrità stessa dell’atto in questione.

Il giudice tributario di prime cure ha recepito il motivo di doglianza in questione ritenendo pertanto nulle le notifiche riguardanti le dodici cartelle di pagamento in questione. La motivazione palesata dai Giudici tributari emiliani rinviene dalla indubbia considerazione che il file con estensione P7M è un file firmato digitalmente. La sua apertura consiste nella verifica  della validità della firma  nonché nella visualizzazione del documento facendo utilizzo di determinati software. Pertanto, è fatta salva la possibilità per il soggetto destinatario della notifica estrarre tale documento originale per poterne visualizzare il contenuto. Possibilità quest’ultima preclusa in caso di utilizzo del file in PDF.

-La Sentenza della CTP Reggio Emilia N°204 del 22/05/2017

Si tratta di un precedente giurisprudenziale non di poco conto se si considera che la modalità di notificazione degli atti impositivi ma non meno quelli relativi alla riscossione coattiva vengono ormai effettuati tutti mediante invio di posta elettronica certificata (PEC). Si tratta di una modalità che sicuramente ha i suoi vantaggi poiché permette di ovviare a tutta una serie di problematiche logistiche e temporali, facilitando non poco  l’attività di notificazione di un atto da parte del soggetto che ha interesse. Tuttavia, come spesso accade, anche in questo c’è il rovescio della medaglia. In particolare, è fatto obbligo per il soggetto notificante seguire pedissequamente il protocollo previsto o meglio imposto dalla modalità di notifica a mezzo PEC. Eventuali deroghe a quanto prevede la normativa di riferimento, implica inevitabilmente la nullità della notificazione dell’atto..

E’ quanto si è verificato nella casistica posta al vaglio della CTP di Reggio Emilia che ha recepito l’eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica di dodici cartelle di pagamento notificate a mezzo PEC contenente il file dell’atto con estensione PDF anziché P7M. In particolare, sul punto i Giudici tributari emiliani aditi hanno condiviso il motivo di doglianza in questione ritenendo che il formato P7M assicura l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico ma anche l’identificabilità del suo autore e pertanto l’autenticità dell’atto stesso con specifico riferimento al suo autore;  circostanza quest’ultima, non di poco conto se si considera che il soggetto notificante non invia atti in originale. In particolare, il semplice formato in PDF non produce l’originale della cartella di pagamento, ma solo una copia dell’atto senza alcun valore.

Si deduce pertanto che solo con l’estensione P7M del file notificato in cui è compresa la busta crittografata contenente il documento in originale, la firma digitale e la chiave per la sua verifica, è  possibile attestare la certificazione della firma  così come apposta dall’autore dell’atto.