Nullo l’avviso di accertamento TARSU che non indica il titolo specifico che legittima l’occupazione
È quanto ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Bari- Sezione 2 (Presidente e Relatore Barchetti Giovanni) in concomitanza della Sentenza n°1963 depositata in data 11 luglio 2017.
Il Collegio tributario pugliese ha disposto in sede di giudicato l’illegittimità di un avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune in deroga all’espressa alla previsione normativa di cui all’art.1, comma 162 della L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007),in quanto l’atto impositivo ha omesso qualsiasi elemento utile ad individuare le caratteristiche dell’immobile accertato (identificativi catastali, tariffa a mq, superficie metrica). A tali omissioni deve aggiungersi altresì la mancata indicazione del titolo (titolo di proprietà, possesso, detenzione, occupazione, uso dell’immobile) in considerazione del quale può dirsi legittima non solo l’occupazione della superficie accertata ma anche la soggettività passiva TARSU riconducibile al soggetto accertato. La pronuncia depositata dai Giudici Tributari baresi dimostra ancora una volta quanto sia importante per un avviso di accertamento l’aspetto formale-cartolare a cui è necessariamente subordinata la legittimità dell’atto impositivo stesso prescindendo dalla stessa questione di merito che, per quanto legittima è tuttavia comunque subordinata all’aspetto cartolare in chiave motivazionale.