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OK alla rateizzazione solo se autorizzata dall’ente creditore

E’ preclusa all’Agenzia delle Entrate Riscossione la possibilità di rateizzare il debito in favore del contribuente-istante senza la preventiva autorizzazione dell’ente creditore. E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione nella Sentenza n°440 del 11/01/2018 in concomitanza della quale gli Ermellini hanno ritenuto imprescindibile l’applicazione della previsione normativa di cui all’art.26 del D.lgs.n°46/1999 in vigore dal 01 marzo del 2008. In altre parole, il parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ad una richiesta di dilazione di pagamento presentata dal contribuente  è strettamente subordinato all’assenso dell’ente creditore a cui è riconducibile il credito tributario ( o patrimoniale) per cui si procede in sede di riscossione coattiva.

Nella casistica in esame nessuna autorizzazione preventiva ex art.26 del D.lgs.n°46/1999 favorevole all’accoglimento della dilazione di pagamento era stata rilasciata dal Comune di Roma riconducibile ad un debito tributario TARSU divenuto certo, liquido ed esigibile e, pertanto, riscuotibile da parte dell’Agente della riscossione procedente.

A parere di chi scrive non è condivisibile l’orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione in considerazione del fatto che la normativa sopra richiamata ed in particolare l’art.26 del D.lgs.n°46/1999 comma 1 bis nulla dispone in ordine alla imprescindibilità dell’autorizzazione preventiva dell’ente creditore in ordine alla concessione della rateizzazione richiesta dal contribuente.


Il Caso:

Facendo seguito a diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alla formale richiesta di rateizzazione di un debito TARSU ai sensi dell’art.19 del DPR n°602/1973  il contribuente-istante si è rivolto al Giudice tributario al fine di segnalare in sede giudiziale il legittimo riconoscimento della dilazione di pagamento.

I Giudici tributari di primo grado sia quelli  di appello in sede di gravame hanno accolto le ragioni esposte dal contribuente ritenendo legittima e pertanto dovuta la dilazione di pagamento del debito tributario cosi come quantificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Al deposito della sentenza di appello in sede di gravame ha fatto seguito il ricorso per Cassazione da parte dell’Agente della riscossione ritenendo parte ricorrente prioritaria e imprescindibile l’autorizzazione  dell’ente creditore riconducibile nel caso di specie al Comune di Roma titolare del credito tributario TARSU divenuto certo, liquido ed esigibile. Autorizzazione preventiva mai concessa dal Comune capitolino nella casistica in questione.

 

Il Principio disposto dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n°440 del 11/01/2018.

Diverso l’orientamento espresso dai Giudici di Palazzaccio in concomitanza della Sentenza n°440 del 11/01/2018 rispetto a quello palesato dai Giudici tributari di merito.

In particolare, con riferimento alla casistica in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego espresso formalizzato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione poichè la Commissione tributaria di secondo grado in osservanza delle disposizioni di cui al richiamato art.26 del D.lgs.n°46/1999  avrebbe dovuto considerare legittimo il diniego espresso formalizzato dall’Agente della riscossione in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione procedente non ha poteri decisori espressi in ordine all’accoglimento o meno della richiesta di dilazione presentata dal contribuente-istante. Ne deriva che qualsiasi decisione in merito al possibile accoglimento o meno di una dilazione di pagamento del debito tributario è strettamente subordinata al volere espresso dell’ente impositore titolare del credito stesso.

Ne deriva che l’Agente della riscossione correttamente ex art 10 della L.n°241/1990  sia pure in modo sintetico ha motivato il proprio diniego nei confronti del contribuente debitore, evidenziando la mancata autorizzazione del Comune di Roma in ordine alla concessione della dilazione di pagamento richiesta.

A parere di chi scrive non può dirsi condivisibile l’orientamento palesato dai Giudici di Palazzaccio nella pronuncia in commento.

In particolare, la normativa di riferimento, ossia il più volte richiamato art.26 del D.lgs.n°46/1999 facendo espresso richiamo alla previsione normativa di cui all’art.19 del DPR n°602/1973  (dilazione del pagamento) ne dispone l’applicabilità secondo i tempi e le modalità espressamente richiamate nel DPR n°602/1973  nulla dispone in ordine alla necessaria o meglio imprescindibile autorizzazione preventiva  dell’ente creditore titolare del credito per cui si procede, in ordine all’accoglimento della dilazione di pagamento richiesta all’agente della riscossione.

In altre parole, il comma 1 bis del ridetto art.26 del DPR n°602/1973 dispone testualmente:“ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione”.

Dalla lettura testuale della previsione normativa sopra richiamata si evince chiaramente che la mancata possibilità di applicazione dell’art.19 del DPR n°602/1973, ossia della possibilità di concessione della rateizzazione richi9esta dal contribuente debitore è strettamente  subordinata ad una comunicazione espressa di diniego da parte dell’ente creditore “ cfr.  salvo diversa determinazione dell’ente creditore dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale  dello stesso ente”.

In mancanza, si applica de plano la previsione normativa di cui ai commi 1 e 1 bis del ridetto art.26 del DPR n°602/1973.

Con riferimento al caso di specie, da quanto è possibile evincere in sede fattuale nessuna comunicazione di diniego espresso in osservanza a quanto espressamente disposto dal richiamato art.26 comma 1 bis del DPR n°602/1973 (“salvo diversa determinazione dell’ente creditore”)  è stata formalizzata dal Comune di Roma  nei confronti dell’Agente della riscossione procedente relativamente alla concessione della rateizzazione in favore del contribuente-istante.  Motivo per cui l’Agenzia delle entrate Riscossione avrebbe dovuto  legittimamente applicare alla casistica in esame la previsione normativa di cui all’art.19 del DPR n°602/1973 non conseguente concessione della dilazione di pagamento in favore del contribuente.

Per cui,  possiamo dire  che avevano visto giusto i Giudici tributari di merito in concomitanza del giudizio di primo grado nonché in sede di gravame.