Spetta al giudice tributario decidere su pignoramento e cartella di pagamento
È quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione a SEZIONI UNITE in concomitanza della Sentenza N°13913 del 05 giugno 2017. Si tratta di una questione molto dibattuta che ha alimentato non poco contenzioso in ordine al quale si sono delineati due orientamenti di pensiero contrapposti. Il primo è quello secondo cui l’omessa notificazione dell’atto presupposto da cui è scaturito l’ultimo atto ricevuto, legittima l’opposizione di quest’ultimo davanti al giudice tributario; un secondo orientamento, ritiene diversamente percorribile la strada del giudice ordinario ed in particolare quella del giudice dell’esecuzione. Nella pronuncia in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di dirimere i molti dubbi interpretativi hanno dato adito alla prima soluzione, ritenendo che in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto l’atto di pignoramento presso terzi che si ritiene viziato per omessa notificazione della cartella di pagamento stessa quale atto presupposto da cui l’ultimo atto è scaturito è ammissibile e va pertanto proposta davanti al giudice tributario anziché davanti al giudice ordinario in qualità di giudice dell’esecuzione.
–Il caso:
Facendo seguito al deposito della CTR Puglia adita in sede di gravame, i giudici di appello in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente nei confronti di Equitalia SPA in qualità di agente della riscossione per la provincia di Bari diversamente da quanto disposto dal collegio tributario di prime cure, dichiarava configurabile la giurisdizione tributaria trattandosi nel caso de quo di un verbale di pignoramento mobiliare eseguito da Equitalia SPA riferito a crediti di natura tributaria, in ordine al quale il contribuente aveva eccepito la mancata notificazione degli atti esecutivi prodromici posti a fondamento del pignoramento.
Avverso la sentenza pronunciata dalla CTR PUGLIA, Equitalia SPA in qualità di agente della riscossione per la provincia di Bari presentava rituale ricorso per cassazione adendo i Giudici di Legittimità. In particolare, con il primo motivo di ricorso l’agente della riscossione denunciava in relazione all’art.360 c.p.c comma 1 n°1) e n°3) la violazione dell’art.2 del D.lgs.n°546/1992 nella parte in cui esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi rispetto alla cartella di pagamento.
Nei termini di legge faceva seguito il controricorso per cassazione da parte del contribuente in cui veniva evidenziata la legittimità dell’orientamento assunto dal giudice di appello in ordine alla configurabilità della giurisdizione ordinaria nella casistica specifica in questione.
-La SENTENZA N°13913 del 05 giugno 2017: L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione a SEZIONI UNITE :
La questione principale posta al vaglio dei Giudici di Legittimità a Sezioni Unite con il ricorso in esame riguarda l’individuazione del giudice competente (ordinario o tributario) cui è devoluta la cognizione dell’opposizione proposta avverso un atto di pignoramento mobiliare effettuato in forza di crediti di natura tributaria con riferimento al quale l’ unico motivo di doglianza è quello dalla mancata o comunque invalida notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico da cui è scaturito lo stesso pignoramento mobiliare.
In merito, il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art.2 del D.lgs.n°546/1992 che attribuisce in generale alle commissioni tributarie la competenza in ordine ai tributi di ogni genere e specie, precisando nel secondo periodo del comma 1 che restano tuttavia “escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dall’avviso di cui al DPR n°602/1973, art.50 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Rinviene altresì, nel caso di specie l’art.19 del D.lgs.n°546/1992 recante l’elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto necessario nel caso di specie suddividere la giurisdizione in base al petitum formale contenuto nell’impugnazione specifica: per cui si ha::
- giurisdizione tributaria se è richiesto in sede di ricorso introduttivo l’annullamento dell’atto presupposto o meglio dell’atto prodromico rispetto al pignoramento mobiliare ultimo atto esecutivo;
- giurisdizione ordinaria se nel ricorso introduttivo è richiesta dal ricorrente la dichiarazione di nullità del pignoramento quale vizio proprio dell’atto stesso;
Al di là del ragionamento fatto dai Giudici di Palazzaccio a livello sistematico rileva segnalare che l’atto di pignoramento non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta sostanzialmente al contribuente la volontà di procedere all’esecuzione forzata previa attivazione di un provvedimento cautelare quale il pignoramento mobiliare; pertanto, idoneo a far sorgere l’interessa ad agire ex art.100 c.p.c rientrando pertanto nella casistica espressamente contemplata dal più volte richiamato art. 19 comma 3 del D.lgs.n°546/1992 in considerazione del quale può dirsi condivisibile la posizione assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
–Considerazioni conclusive:
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate può dirsi condivisibile l’orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio a Sezioni Unite in quali hanno fatto chiarezza su una casistica interpretativa che ha suscitato non poche perplessità alimentando in dottrina posizioni divergenti.
La posizione assunta dai giudici di Cassazione in termini di legittimità non può prescindere dalla previsione normativa di cui all’art.19 dello stesso D.Lgs. n°546/1992 che al comma terzo dispone espressamente che: “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
Nel caso di specie, il contribuente destinatario del pignoramento mobiliare in virtù della facoltà concessagli dalla norma sopra richiamata (art.19, comma 3 del D.Lgs. n°546/1992) ha legittimamente opposto innanzi al Giudice tributario l’atto di pignoramento mobiliare effettuato a suo carico da parte di Equitalia SPA lamentando il soggetto pignorato e presunto debitore l’inesistenza giuridica della notificazione dell’atto presupposto, rappresentato nella fattispecie dalla cartella di pagamento emessa ex ante dallo stesso agente della riscossione.
In altre parole, nel caso in cui il contribuente non ha ricevuto la cartella di pagamento, atto prodromico o meglio atto presupposto rispetto all’esecuzione forzata, ovvero, nel caso in cui – come avvenuto nella fattispecie sottoposta al giudizio di Legittimità – egli intende contestare la regolare notifica della cartella esattoriale, la previsione normativa di cui al richiamato art.19, comma 3 del D.lgs.n°546/1992 gli offre la facoltà di impugnare il ridetto pignoramento mobiliare, immobiliare o anche presso terzi effettuato dall’Agente della Riscossione davanti al Giudice tributario “quale primo atto relativo alla pretesa tributaria fatta valere”.
E’ questo un principio già osservato da autorevole dottrina (cfr. G. Puoti, B. Cucchi, F. Simonelli, La nuova riscossione tributaria, CEDAM, 2012).
A ciò si aggiunga l’orientamento espresso da taluni Giudici di merito i quali hanno ritenuto appartenere alle Commissioni Tributarie la competenza per l’impugnazione dell’atto di pignoramento unitamente a quella della notifica della cartella prodromica ad esso (ex plurimis: C.T.P. Treviso, Sez. VII, sent. n°23 del 04/03/2009; C.T.P. Milano, Sez. IX, sent. n°255 del 27/10/2009; C.T.P. Milano, Sez. XLVI, sent. n°186 del 10/09/2010; CTP Bari, Sez. VII, sen. N°4457 del 29/10/14 depositata il 22/12/2016).
Diversamente, è da escludere la giurisdizione delle commissioni tributarie nel caso in cui i motivi di doglianza mossi dalla parte ricorrente o appellante riguardano unicamente l’atto esecutivo non investendo in alcun modo la legittimità dell’atto presupposto emesso ex ante. In tal caso, sarà imprescindibile adire l’autorità giudiziaria ordinaria in persona del giudice dell’esecuzione, trattandosi nel caso di specie opposizione ad un atto esecutivo